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TESTO UNICO BANCARIO 2019
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (1)

TITOLO II
BANCHE

Capo I
Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio

Articolo 10
(Attività bancaria)

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria. Essa ha carattere d’impresa.
2. L’esercizio dell’attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

Articolo 11
(Raccolta del risparmio)

1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.
2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all’emissione di moneta elettronica (1).
2-ter.Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento (2).
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all’attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non

 

 

(1) Comma inserito dall’art. 55, comma 1, lett. b), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001).
(2) Comma inserito dall’art. 35, comma 4, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

 

 

 

costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro (1).
4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
b) agli Stati terzi (2) ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari (3);
d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio (4).
4-bis. Il CICR determina i criteri per l’individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio (5).
4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all’emissione e, su proposta formulata dalla Banca d’Italia sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico (6).
4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell’attività bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (7).

 

(1) Comma sostituito dall’art. 9.2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) La parola «terzi» è stata sostituita alla precedente «extracomunitari» dall’art. 1, comma 4, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(3) V. anche l’art. 58, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(4) Comma sostituito dall’art. 9.2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(5) Comma inserito dall’art. 64, comma 2, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, modificato dall’art. 2 D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e poi sostituito dall’art. 9.2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(6) Comma inserito dall’art. 9.2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(7) Comma inserito dall’art. 9.2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza (1).
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all’emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata (2).

Articolo 12
(Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche)

1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.
2. (Abrogato) (3)
3. L’emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall’organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414- bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile (4).
4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l’articolo 2412 (5).
4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile, inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui

 

(1) Comma inserito dall’art. 9.2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) Comma sostituito dall’art. 64, comma 3, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e dall’art. 2 D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e poi sostituito dall’art. 9.2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(3) Comma abrogato dall’art. 64, comma 4, lett. a), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(4) Comma sostituito dall’art. 9.3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(5) Comma così sostituito dall’art. 64, comma 4, lett. b), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e, da ultimo, dall’art. 9.3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

 

 

 

 

 

 

 

all’articolo 12-bis (1).
5. La Banca d’Italia disciplina l’emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni (2).
6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d’Italia può disciplinarne le modalità di emissione (3).
7. La Banca d’Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d’Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.

Articolo 12-bis (4)
(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:
a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;
b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall’articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;
c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis).
2. L’applicazione dell’articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto. 3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme. 4. La Banca d’Italia può disciplinare l’emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello.

 

(1) Comma inserito dall’art. 9.3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente così modificato dall’art. 1, comma 1103, lett. a), l. 27 dicembre 2017, n. 205.
(2) Comma così sostituito dall’art. 9.3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente così modificato dall’art. 1, comma 6, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 6, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(4) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1103, lett. b), l. 27 dicembre 2017, n. 205.

 

 

 

 

 

 

Capo II
Autorizzazione all’attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi

Articolo 13
(Albo)

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell’elenco dei soggetti vigilati, la Banca d’Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica (1).
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.

Articolo 14
(Autorizzazione all’attività bancaria)

1. L’autorizzazione all’attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni (2):
a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio

 

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(2) Le parole «L’autorizzazione all’attività bancaria è rilasciata» sono state sostituite alle precedenti
«La Banca d’Italia autorizza l’attività bancaria» dall’art. 1, comma 7, lett. a), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.

 

 

 

 

 

della Repubblica (1);
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia;
c) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;
d) sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate (2);
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell’articolo 26 (3);
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (4).
2. L’autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d’Italia; è negata, dalla Banca d’Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione (5).
2-bis. (Abrogato) (6).
3. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti l’autorizzazione del comma 1.
3-bis. La revoca dell’autorizzazione è disposta dalla BCE, sentita la Banca d’Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o più delle seguenti condizioni:
a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l’autorizzazione

 

(1) Lettera inserita dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(2) Lettera sostituita dall’art. 9.4, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, successivamente modificata dall’art. 1, comma 1, lettera b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e, da ultimo, così sostituita dall’art. 1, comma 7, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(3) Lettera sostituita dall’art. 9.4, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, così sostituita dall’art. 1, comma 7, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(4) Lettera inserita dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(5) Le parole «L’autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d’Italia; è negata, dalla Banca d’Italia o dalla BCE,» sono state sostituite alle precedenti «La Banca d’Italia nega l’autorizzazione» dall’art. 1, comma 7, lett. b), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(6) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 7, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è stata rilasciata;
b) l’autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
c) è accertata l’interruzione dell’attività bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi (1).
3-ter. La revoca dell’autorizzazione è inoltre disposta dalla BCE, su proposta della Banca d’Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 80 (2).
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d’Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e) (3). L’autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.
4-bis. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo (4).

Articolo 15
(Succursali)

01. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del comma 3 (5).
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d’Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all’adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto (6).

 

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 7, lett. c), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 7, lett. c), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(3) Periodo così modificato dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 7, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, e, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 7, lett. d), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 8, lett. a), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(6) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 8, lett. b), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.

 

 

 

 

 

 

 

2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato terzo (1) previa autorizzazione della Banca d’Italia.
3. Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU che intendono stabilire succursali nel territorio della Repubblica, il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l’attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d’Italia e la CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all’autorità competente dello Stato comunitario non partecipante al MVU e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l’esercizio dell’attività della succursale (2).
4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia.
5. La Banca d’Italia, nei casi in cui sia previsto l’esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi dei commi 01 e 3 e dell’apertura di succursali all’estero da parte di banche italiane (3).

Articolo 16
(Libera prestazione di servizi)

1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia (4).
2. Le banche italiane possono operare in uno Stato terzo (5) senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia.

 

(1) La parola «terzo» è stata sostituita alla precedente «extracomunitario» dall’art. 1, comma 5, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 8, lett. c), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(3) Le parole «dei commi 01 e 3» sono state sostituite alle precedenti «del comma 3» dall’art. 1, comma 8, lett. d), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(4) Le parole «secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e» sono state inserite dall’art. 1, comma 9, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(5) La parola «terzo» è stata sostituita alla precedente «extracomunitario» dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d’Italia sia stata informata dall’autorità competente dello Stato di appartenenza.
4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia. L’autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità. Allo svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, si applica l’articolo 29-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (1).
5. La Banca d’Italia, nei casi in cui sia previsto l’esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all’estero di servizi da parte di banche italiane.

Articolo 17
(Attività non ammesse al mutuo riconoscimento)

1. La Banca d’Italia disciplina l’esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica (2).

Articolo 18
(Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento)

1. Le disposizioni dell’articolo 15, commi 01 e 1 (3), e dell’articolo 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia.
2. Le disposizioni dell’articolo 15, comma 3, e dell’articolo 16,

 

(1) Comma modificato dall’art. 64, comma 5, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, sostituito dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, e, da ultimo, così modificato dall’art. 19-bis, comma 1, del D.L. 25 marzo 2019, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2019, n. 41.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 8, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(3) Le parole «dell’articolo 15, commi 01 e 1» sono sostituite alle precedenti «dell’articolo 15, comma 1» dall’art. 1, comma 10, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.

 

 

 

 

 

 

comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.
3. La Banca d’Italia, nei casi in cui sia previsto l’esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 54, commi 1, 2 e 3.
5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall’articolo 79, commi 1, 3 e 4 (1).

Capo III
Partecipazioni nelle banche (2)

Articolo 19 (3)
(Autorizzazioni)

1. È soggetta ad autorizzazione preventiva l’acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute (4).
2. Sono soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando

 

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 9, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.
(3) Articolo sostituito dall’art. 9.5, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d), n. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21, e, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 11, lett. a), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.

 

 

 

 

 

 

le variazioni comportano il controllo della banca stessa (1).
3. L’autorizzazione è necessaria anche per l’acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni indicate al comma 1 (2).
4. (Abrogato) (3).
5. L’autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d’Italia. La proposta è formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell’articolo 25; l’idoneità, ai sensi dell’articolo 26, di coloro che, in esito all’acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell’acquisizione le disposizioni che ne regolano l’attività; l’idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l’esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di un fondato sospetto che l’acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio (4).
5-bis. La Banca d’Italia propone alla BCE di negare l’autorizzazione all’acquisizione della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca (5).
5-ter. Quando l’acquisizione viene effettuata nell’ambito di una risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono adottati dalla Banca

 

 

(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d), n. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21, e, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 11, lett. b), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 11, lett. c), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(3) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), n. 3, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e, da ultimo, soppresso dall’art. 1, comma 11, lett. d), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d), n. 4, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21, successivamente modificato dall’art. 1, comma 10, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e, da ultimo, così modificato dall’articolo 1, comma 11, lett. e), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 11, lett. f), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.

 

 

 

 

 

 

 

 

d’Italia (1).
6. (Abrogato) (2)
7. (Abrogato) (3)
8. La Banca d’Italia dà notizia al Ministro dell’economia e delle finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3. (4).
8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all’acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto (5).
9. La Banca d’Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l’altro: i soggetti tenuti a richiedere l’autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell’applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell’applicazione dei medesimi commi; i criteri per l’individuazione dei casi di influenza notevole; le modalità e i termini del procedimento di valutazione

 

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 11, lett. f), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(2) Comma abrogato dall’art. 14, comma 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. La disposizione abrogata così recitava: “I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d’impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d’Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti”.
(3) Comma abrogato dall’art. 14, comma 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. La disposizione abrogata così recitava: “La Banca d’Italia nega o revoca l’autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca,tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa”.
(4) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), n. 5, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, comma 11, lettera g), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(5) Comma inserito dall’art. 39, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 e, successivamente, così modificato dall’art. 14, comma 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dell’acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter (1).

 

Articolo 20
(Obblighi di comunicazione)

1. La Banca d’Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche (2).
2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l’esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d’Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l’accordo si riferisce Quando dall’accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d’Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all’accordo stesso (3).
3. La Banca d’Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione (4). La Banca d’Italia determina altresì le modalità e i termini delle comunicazioni previste dal comma 2 (5).
4. La Banca d’Italia, al fine di verificare l’osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

 

(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d), n. 6, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21, successivamente modificato dall’art. 1, comma 10, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, comma 11, lett. h), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(2) Comma sostituito prima dall’art. 9.6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamentedall’art. 1, comma 1, lettera e), n. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.
(3) Comma così modificato prima dall’art. 9.6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e successivamente dall’art. 1, comma 1, lettera e), n. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.
(4) Comma così modificato dall’art. 9.6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(5) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera e), n. 3, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 21 (1)
(Richiesta di informazioni)

1. La Banca d’Italia può richiedere alle banche ed alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l’indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
2. La Banca d’Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in banche l’indicazione dei soggetti controllanti.
3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d’Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.
4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a soggetti stranieri.
5. La Banca d’Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.

Articolo 22 (2)
(Partecipazioni indirette e acquisti di concerto) (3)

1. Ai fini dell’applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
1-bis. Ai fini dell’applicazione dei capi III e IV si considera anche l’acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell’articolo 19 (4).

 

(1) Articolo così sostituito dall’art. 9.7, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) Articolo così sostituito dall’art. 9.8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(3) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 1, lettera f), n. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lettera f), n. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

 

 

 

 

 

 

Articolo 23 (1)
(Nozione di controllo)

1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento (2).
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
c) l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
d) l’attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

 

(1) Articolo così sostituito dall’art. 9.9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) Comma così modificato dall’art. 40, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

 

 

 

 

Articolo 24 (1)
(Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione) (2)

1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall’articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall’articolo 20.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d’Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall’articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d’Italia (3).
3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall’articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate (4).

 

(1) Articolo così sostituito dall’art. 9.10, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) Rubrica così sostituita dall’art. 41, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera g), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.
(4) Comma inserito dall’art. 41, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

 

 

 

 

Capo IV
Partecipanti al capitale ed esponenti aziendali (1)

Articolo 25 (2)
(Partecipanti al capitale)

1. I titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d’Italia, individua:

a) i requisiti di onorabilità;
b) i criteri di competenza, graduati in relazione all’influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può

 

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 11, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Articolo sostituito dall’art. 9.11, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. L’art. 2, comma 8, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, ha stabilito che, fino all’entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi del nuovo testo dell’articolo 25, continuino ad applicarsi l’articolo 25 nella formulazione anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, e la relativa disciplina attuativa. Si riporta di seguito il testo previgente dell’articolo 25:
Articolo 25 (Requisiti di onorabilità dei partecipanti)
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19.
2. Abrogato
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all’articolo 19, comma 1. In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d’Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 3, dei soggetti prividei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d’Italia.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all’articolo 19, comma 1. In caso di inosservanza, si applica l’articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d’Italia.

Articolo 26 (1)
(Esponenti aziendali)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento

 

 

(1) Articolo e rubrica così sostituiti dall’art. 1, comma 13, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
L’art. 2, comma 7, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che la disciplina attuativa emanata ai sensi del nuovo testo dell’articolo 26 si applichi alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continuano ad applicarsi l’articolo 26 nella formulazione anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, e la relativa disciplina attuativa. Si riporta di seguito il testo previgente dell’articolo 26:
“Articolo 26 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali) 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall’ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del
difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d’Italia.
2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto della banca si applica il comma 2.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dell’incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d’Italia, individua:
a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell’organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari dell’esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell’esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell’intermediario;
f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l’idoneità dei propri componenti e l’adeguatezza complessiva dell’organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l’esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall’ufficio; questa è pronunciata dall’organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall’organo che li ha nominati. 6. La Banca d’Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l’idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell’analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.

Articolo 27 (1)
(Abrogato)

Capo V
Banche cooperative

Articolo 28
(Norme applicabili)

1. L’esercizio dell’attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.
2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all’autorità governativa dal codice civile.
2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall’articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell’articolo 35 del presente decreto (2).
2-ter. Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di

 

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 14, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. L’articolo abrogato affidava al CICR il potere di disciplinare l’assunzione di cariche amministrative presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato.
(2) Comma inserito dall’art. 9.13, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

 

 

 

 

trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d’Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi (1).

Sezione I
Banche popolari

Articolo 29
(Norme generali)

1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro (2).
2-bis. L’attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato (3).
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l’organo di amministrazione convoca l’assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l’attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell’articolo 31 o la liquidazione, la Banca d’Italia, tenuto conto delle circostanze e dell’entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell’articolo 78, o i provvedimenti previsti nel Titolo IV, Capo I, Sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria e al Ministro dell’economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti

 

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e successivamente così sostituito dall’art. 1, comma 15, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Comma sostituito dall’art. 4, comma 2, lett. d), D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

 

 

 

 

 

 

alla Banca d’Italia dal presente decreto legislativo (1).
2-quater. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo (2).
3. (Abrogato) (3).
4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Articolo 30
(Soci)

1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
2.
Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l’1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento (4). La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.
2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, detengano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione non può essere incrementata. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al presente

 

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
(3) Comma prima sostituito dall’art. 42, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
(4) Periodo sostituito dall’art. 23-quater, comma 1, lett. a), n. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

 

 

 

 

 

 

 

comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge (1).
3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.
4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.
5. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all’interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell’aspirante socio. L’istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta (2).
5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della società, lo statuto può subordinare l’ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta (3).
6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

Articolo 31
(Trasformazioni e fusioni) (4)

1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per

 

(1) Comma inserito dall’art. 23-quater, comma 1, lett. a), n. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(2) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
(3) Comma inserito dall’art. 23-quater, comma 1, lett. a), n. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(4) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

 

 

 

 

 

 

azioni, le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all’articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate:
a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all’assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all’assemblea.

2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2-ter .
3. Si applicano gli articoli 56 e 57.

Articolo 32
(Utili)

1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.

Sezione II
Banche di credito cooperativo

Articolo 33
(Norme generali)

1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
1-bis. L’adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 37- bis, comma 1-bis (1).

 

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49, e così modificato dall’art. 20- bis, comma 1, lett. a), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

 

 

 

 

 

1-ter. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nell’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l’autorizzazione prevista dal comma 1-bis (1).
2. La denominazione deve contenere l’espressione «credito cooperativo».
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3 (2). 4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro (3).

Articolo 34
(Soci)

1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a cinquecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione (4).
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro (5).
4-bis. Lo statuto può prevedere, tra i requisiti per l’ammissione a

 

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49.
(2) Comma così sostituito dall’art. 43, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.
(3) Comma sostituito prima dall’art. 4, comma 2, lett. e), D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e, successivamente,
dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49.
(5) Comma sostituito dall’art. 4, comma 2, lett. f), D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49.

 

 

 

 

 

 

 

 

socio, la sottoscrizione o l’acquisto di un numero minimo di azioni (1).
5. (Abrogato) (2)
6. Si applica l’articolo 30, comma 5 (3).

Articolo 35
(Operatività)

1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d’Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell’articolo 37-bis (4),determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d’Italia.

Articolo 36
(Fusioni e trasformazioni) (5)

1. La Banca d’Italia autorizza, nell’interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni (6).
1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario

 

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. c), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49.
(2) Comma abrogato dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. La disposizione abrogata così recitava: “Le banche di credito cooperativo non possono acquistare le proprie azioni, né fare anticipazioni su di esse, né compensarle con le obbligazioni dei soci.”
(3) Comma così sostituito dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
(4) Le parole «nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell’articolo 37-bis» sono state inserite dall’art. 1, comma 3, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49.
(5) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 4, lett. a), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49.
(6) Comma così modificato dall’art. 1, comma 4, lett. b), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all’articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d’Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione (1).
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all’oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2, 3 e 4 (2).

Articolo 37
(Utili)

1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.
3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.

Articolo 37-bis (3)
(Gruppo Bancario Cooperativo)

1. Il gruppo bancario cooperativo è composto da:

a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di credito

 

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 4, lett. c), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 4, lett. d), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49.
(3) Articolo inserito dall’art. 1, comma 5, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49.

 

 

 

 

 

 

cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l’esistenza di una situazione di controllo come definito dai princìpi contabili internazionali adottati dall’Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro (1);
b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;
c) le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall’articolo 59;
c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c). 1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma e che comunque non abbiano più di due sportelli siti in province limitrofe, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a); il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d’Italia ai sensi del comma 7-bis. Le medesime banche hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 agosto 2013 (2).
2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 22, comma 1.
2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell’organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero

 

(1) Lettera così modificata dall’art. 11, comma 2, lett. a), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.
(2) Comma modificato dall’art. 21, comma 1-bis, del D.L. 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni,
dalla L. 17 febbraio 2017, n. 15, e da ultimo dall’art. 20-bis, comma 1, lett. b), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

 

 

 

 

 

complessivo dei consiglieri di amministrazione (1).
3. Il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:
a) la banca capogruppo, cui sono attribuiti la direzione e il coordinamento del gruppo;
b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo, includono (2):


1) l’individuazione e l’attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis, nonché gli altri poteri necessari per l’attività di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti (3);
2) i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;
3) l’esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione;

c) i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune;
d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell’adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente.

 

(1) Comma inserito dall’art. 11, comma 2, lett. b), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.
(2) Le parole “e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. c), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.
(3) Le parole “, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis,” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.

 

 

 

 

 

 

3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo. (1)
3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest’ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all’approvazione preventiva della Banca d’Italia (2). 4.Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti.
5. L’adesione, il rigetto delle richieste di adesione, il recesso e l’esclusione di una banca di credito cooperativo sono autorizzati dalla Banca d’Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca.
6. Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359- quinquies del codice civile.

 

(1) Comma inserito dall’art. 11, comma 2, lett. e), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.
(2) Comma inserito dall’art. 11, comma 2, lett. e), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.

 

 

 

 

 

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, può essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo (1). Il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare l’adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d’Italia:

a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;
b) (Soppressa) (2);
c) le modalità e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

7-bis. La Banca d’Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l’efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell’articolo 37-ter, con particolare riferimento:
a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;
b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, alle caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo e all’adesione al medesimo;
c) ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-bis.
8. Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II.

 

(1) Periodo inserito dall’art. 11, comma 2, lett. f), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.
(2) Lettera soppressa dall’art. 11, comma 2, lett. g), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.

 

 

 

 

 

Articolo 37-ter (1)
(Costituzione del gruppo bancario cooperativo)

1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d’Italia:
a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 37-bis;
b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre società che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.
2. La Banca d’Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell’articolo 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l’idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.
3. A seguito dell’accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito cooperativo stipulano con la capogruppo il contratto di cui all’articolo 37-bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall’articolo 31, comma 1.
4. Il contratto è trasmesso alla Banca d’Italia, che provvede all’iscrizione del gruppo nell’albo dei gruppi. Successivamente, si dà corso all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.

Capo VI
Norme relative a particolari operazioni di credito

Sezione I
Credito fondiario e alle opere pubbliche

Articolo 38
(Nozione di credito fondiario)

1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 5, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49.

 

 

 

 

primo grado su immobili.
2. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.

Articolo 39
(Ipoteche)

1. Ai fini dell’iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede.
2. Quando la stipulazione del contratto e l’erogazione del denaro formino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine dell’iscrizione già presa, l’annotazione dell’avvenuto pagamento e dell’eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l’ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall’annotazione stessa.
3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di indicizzazione è garantito dall’ipoteca iscritta fino a concorrenza dell’importo effettivamente dovuto per effetto dell’applicazione di dette clausole. L’adeguamento dell’ipoteca si verifica automaticamente se la nota d’iscrizione menziona la clausola di indicizzazione.
4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate alla revocatoria di cui all’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L’articolo 166 del codice della crisi dell’insolvenza non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari (1).

 

(1) Comma così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. a), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 2, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziativa comunque esercitata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: “Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

 

 

 

 

 

 

5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell’articolo 38.
6. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l’accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l’assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell’ipoteca a garanzia (1).
6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a comprovare l’identità del richiedente, la data certa del titolo e l’accatastamento delle singole porzioni per le quali è richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale termine è aumentato a centoventi giorni, se la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi in più di cinquanta quote (2).
6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma 6-bis, il richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è situato l’immobile; il presidente del tribunale, sentite le parti, ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente dal notaio stesso. Dall’atto di suddivisione del finanziamento o dal diverso successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre, con riferimento alle quote frazionate, l’inizio dell’ammortamento delle somme erogate; di tale circostanza si fa menzione nell’atto stesso (3).
6-quater. Salvo diverso accordo delle parti, la durata dell’ammortamento è pari a quella originariamente fissata nel contratto di mutuo e l’ammortamento stesso è regolato al tasso di interesse determinato in base


 

L’articolo 67 della legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari”.
(1) Comma così sostituito dall’art. 7, D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122.
(2) Comma inserito dall’art. 7, D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122.
(3) Comma inserito dall’art. 7, D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122.

 

 

 

 

ai criteri di individuazione per il periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il responsabile del competente Ufficio del territorio annota a margine dell’iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della relativa ipoteca, l’inizio e la durata dell’ammortamento ed il tasso relativo (1).
7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Articolo 40
(Estinzione anticipata e risoluzione del contratto)

1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l’estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni (2).
2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Articolo 40-bis (3)
(Cancellazione delle ipoteche)

1. Ai fini di cui all’articolo 2878 del codice civile, e in deroga all’articolo 2847 del codice civile, l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito

 

(1) Comma inserito dall’art. 7, D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122.
(2) Comma così sostituito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Lo stesso art. 6, al comma 2, ha, inoltre, così disposto: «La disposizione del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 40 t.u., come modificato dal presente decreto, non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo.».
(3) Articolo inserito dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

 

 

 

 

 

di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ancorché annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione garantita (1).
2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalità determinate dall’Agenzia del territorio.
3. L’estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all’Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell’ipoteca, che l’ipoteca permane. In tal caso l’Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all’annotazione in margine all’iscrizione dell’ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione di cui al comma 3, procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca entro il giorno successivo e fino all’avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 2 (2).
5. Per gli atti previsti dal presente articolo non è necessaria l’autentica notarile.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti (3).

 

(1) Comma così modificato prima dall’articolo 27-ter, comma 1, lett. a) D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e successivamente dall’articolo 6, comma 5-quinquiesdecies, lett. a), num. 1) D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.
(2) Comma così modificato prima dall’articolo 27-ter, comma 1, lett. b) D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e successivamente dall’articolo 6, comma 5-quinquiesdecies, lett. a), num. 1) D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.
(3) Comma così sostituito dall’art. 8, comma 8, lettera a), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 41
(Procedimento esecutivo)

1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.
2. L’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell’esecuzione. La somma ricavata dall’esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
3. Il custode dei beni pignorati, l’amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato.
4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione, il giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’articolo 587 del codice di procedura civile.
5. L’aggiudicatario o l’assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell’esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall’articolo 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data dell’aggiudicazione o dell’assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.
6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all’emanazione del decreto previsto dall’articolo 586 del codice di procedura civile.

 

Articolo 42
(Nozione di credito alle opere pubbliche)

1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità.
2. Quando la concessione del finanziamento avviene a favore di soggetti privati, il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità deve risultare da leggi o da provvedimenti della pubblica amministrazione.
3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto dall’articolo 46.
4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito fondiario.

 

Sezione II
Credito agrario e peschereccio

Articolo 43
(Nozione)

1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali.
2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a quelle a esse connesse o collaterali.
3. Sono attività connesse o collaterali l’agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR.
4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell’iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.

 

Articolo 44 (1)
(Garanzie)

1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall’articolo 46.
2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell’impresa finanziata:
a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).
3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell’articolo 2778 del codice civile.
4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne l’apprensione e la vendita. Quest’ultima è effettuata ai sensi dell’articolo 1515 del codice civile.
5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario.

 

 

(1) Articolo già sostituito dall’art. 1, D.L. 4 gennaio 1994, n. 1, convertito, senza modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1994, n. 135, e da ultimo cosìsostituito dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

 

 

 

Articolo 45 (1)
(Abrogato)

Sezione III
Altre operazioni

Articolo 46
(Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi)

1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all’esercizio dell’impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto:
a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;
b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti. (2)
1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo può essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi da società ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (3).
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell’atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante, il debitore e il soggetto che ha

 

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303. La norma abrogata disciplinava il Fondo interbancario di garanzia per le operazioni di credito agrario, soppresso dal comma 7 dell’art. 10 D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.
(2) Comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
(3) Comma inserito dall’art. 12, comma 6, lett. a), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

 

 

 

 

 

 

concesso il privilegio, l’ammontare e le condizioni del finanziamento o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell’articolo 2414 del codice civile o di cui all’articolo 2483, comma 3, del codice civile nonché la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto (1).
3. L’opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell’articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell’atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l’impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio (2).
4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell’articolo 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.
5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà (3).

Articolo 47 (4)
(Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici)

1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l’amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.

 

(1) Comma così modificato dall’art. 12, comma 6, lett. b), n. 1 e 2, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.
(2) Comma così sostituito dall’art. 8, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
(3) Comma inserito dall’art. 8, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
(4) Articolo così sostituito dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

 

 

 

 

2. L’assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l’amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l’attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all’assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.
3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall’amministrazione pubblica competente.

Articolo 48 (1)
(Credito su pegno)

1. Le banche possono intraprendere l’esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 (2), dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d’Italia.

Articolo 48-bis (3)
(Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato)

1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell’art.106 può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo

 

(1) Articolo così sostituito dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. L’art. 10, comma 2, dello stesso decreto ha, inoltre, così disposto: «La disposizione del comma 1 non si applica alle banche che, all’atto della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono già abilitate all’esercizio dell’attività di credito su pegno.».
(2) I provvedimenti recano rispettivamente l’“Ordinamento dei Monti di credito su pegno” e la relativa disciplina di attuazione.
(3) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.

 

 

 

 

 

 

 

collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell’imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore a norma del comma 5. La nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al presente comma deve indicare gli elementi di cui all’art. 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile .
2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l’eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l’ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento.
3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all’inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all’iscrizione ipotecaria. Fatti salvi gli effetti dell’aggiudicazione, anche provvisoria, e dell’assegnazione, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando l’immobile è stato sottoposto ad espropriazione forzata in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di cui al comma 1 ma successivamente all’iscrizione dell’ipoteca; in tal caso, si applica il comma 10.
5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre nove mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre nove mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento. Qualora alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate di cui al primo periodo il debitore abbia già rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all’85 per cento della quota capitale, il periodo di inadempimento di cui al medesimo primo periodo è elevato da nove a dodici mesi . Al verificarsi dell’inadempimento di cui al presente comma, il creditore è tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull’immobile una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo, precisando l’ammontare del credito per cui procede.
6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l’immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Il perito procede in conformità ai criteri di cui all’art. 568 del codice di procedura civile . Non può procedersi alla nomina di un perito per il quale ricorre una delle condizioni di cui all’art. 51 del codice di procedura civile. Si applica l’art. 1349, primo comma, del codice civile. Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata, la relazione giurata di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull’immobile. I destinatari della comunicazione di cui al periodo precedente possono, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito, entro i successivi dieci giorni, effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti .
7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1 e l’eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.
8. La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i presupposti di cui al comma 5, si considera avverata al momento della comunicazione al creditore del valore di stima di cui al comma 6 ovvero al momento dell’avvenuto versamento all’imprenditore della differenza di cui al comma 2 , qualora il valore di stima sia superiore all’ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento o la sua modificazione a norma del comma 4 contiene l’espressa previsione di un apposito conto corrente bancario senza spese, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l’importo pari alla differenza tra il valore di stima e l’ammontare del debito inadempiuto.
9. Ai fini pubblicitari connessi all’annotazione di cancellazione della condizione sospensiva ai sensi dell’art. 2668, terzo comma del codice civile, il creditore, anche unilateralmente, rende nell’atto notarile di avveramento della condizione una dichiarazione, a norma dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta l’inadempimento del debitore a norma del comma 5, producendo altresì estratto autentico delle scritture contabili di cui all’art. 2214 del codice civile.
10. Può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto di cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso l’accertamento dell’inadempimento del debitore è compiuto, su istanza del creditore, dal giudice dell’esecuzione e il valore di stima è determinato dall’esperto nominato dallo stesso giudice. Il giudice dell’esecuzione provvede all’accertamento dell’inadempimento con ordinanza, fissando il termine entro il quale il creditore deve versare una somma non inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’istante ovvero pari all’eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l’ammontare del debito inadempiuto. Avvenuto il versamento, il giudice dell’esecuzione, con decreto, dà atto dell’avveramento della condizione. Il decreto è annotato ai fini della cancellazione della condizione, a norma dell’art. 2668 del codice civile. Alla distribuzione della somma ricavata si provvede in conformità alle disposizioni di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice di procedura civile.
11. Il comma 10 si applica, in quanto compatibile, anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
12. Quando, dopo la trascrizione del patto di cui al comma 1, sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare, il creditore, se è stato ammesso al passivo, può fare istanza al giudice delegato perché, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, provveda a norma del comma 10, in quanto compatibile.
13. Entro trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione garantita il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicità nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.
13-bis. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia di cui al comma 1 è equiparato all’ipoteca.
13-ter. La trascrizione del patto di cui al comma 1 produce gli effetti di cui all’art. 2855 del codice civile, avendo riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5.

 

Capo VII
Assegni circolari e decreto ingiuntivo

Articolo 49
(Assegni circolari)

1. La Banca d’Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La Banca d’Italia determina la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d’Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1 (1).

Articolo 50
(Decreto ingiuntivo)

1. La Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.

 

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 16, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

 

 

 

 



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