Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (1) |
Articolo 1
(Definizioni)
1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:
a) «autorità creditizie» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell’economia e delle finanze (1) e la Banca d’Italia;
a-bis) «autorità di risoluzione» indica la Banca d’Italia nonché un’autorità non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione (2);
b) «banca» indica l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria;
c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
d) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le società e la borsa; |
(1) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. |
(2) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. |
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d-bis) «COVIP» indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione (1);
e) «IVASS» indica l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (2);
e-bis) «MVU» indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano (3);
e-ter) «Disposizioni del MVU» indica il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione (4);
f) (5) g) «Stato comunitario» indica lo Stato membro della Comunità Europea;
g-bis) «Stato di origine» indica lo Stato comunitario in cui la banca, l’IMEL o l’IP è stato autorizzato all’esercizio dell’attività (6);
g-ter) «Stato ospitante» indica lo Stato comunitario nel quale la banca, l’IMEL o l’IP ha una succursale o presta servizi (7);
h) «Stato terzo» indica lo Stato non membro dell’Unione europea (8);
h-bis) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) “ABE”: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) “AEAP”: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) “AESFEM”: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) “Comitato congiunto”: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
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(1) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333. |
(2) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
(3) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223. |
(4) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223. |
(5) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
(6) Lettera inserita dall’art. 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197, e, da ultimo,
così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. a), D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(7) Lettera inserita dall’art. 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197, e, da ultimo,
così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. a), D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(8) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. |
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5) “CERS”: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) “Autorità di vigilanza degli Stati membri”: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 (1);
h-ter) «Stato partecipante al MVU» indica uno Stato comunitario la cui moneta è l’euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU (2);
i) «legge fallimentare» indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
l) «autorità competenti» indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari (3);
m) (4)
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia;
b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall’Italia;
c) «banca extracomunitaria»: la banca avente sede legale in uno Stato terzo (5);
d) «soggetto significativo»: i soggetti definiti dall’articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del MVU (6);
d-bis) «soggetto meno significativo»: i soggetti, sottoposti a vigilanza
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(1) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130. |
(2) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223. |
(3) Lettera inserita dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333. |
(4) Lettera inserita dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333, e successivamente soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
(5) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. |
(6) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223. |
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nell’ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d) (1);
e) «succursale»: una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività a cui la banca o l’istituto è stato autorizzato (2);
f) «attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le attività di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento (3);
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest’attività non rientra nel punto 4 (4);
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); - cambi; - strumenti finanziari a termine e opzioni; - contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse; - valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»;
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
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(1) Lettera così inserita dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223. |
(2) Numero così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(3) Numero sostituito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45, e, da ultimo,
così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 2, D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(4) Numero così sostituito dall’art. 35, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. |
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12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all’elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 (1);
g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 106;
h) «stretti legami»: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) è controllato dalla banca;
3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto (2);
h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica (3);
h-bis.1) «istituti di moneta elettronica comunitari»: gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall’Italia (4);
h-ter) «moneta elettronica»: il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente. Non costituisce moneta elettronica:
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(1) La Direttiva 89/646/CEE è stata abrogata dall’art. 67 della Direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000,
a sua volta abrogata dall’art. 158 della Direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006,
nella quale è confluita la disciplina relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio.
Le attività che beneficiano del mutuo riconoscimento sono
attualmente elencate nell’allegato I
alla Direttiva 2006/48/CE. |
(2) Lettera inserita dall’art. 1, comma 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333. |
(3) Lettera inserita dall’art. 55, comma 1, lett. a), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001). |
(4) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
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1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall’articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (1);
h-quater) «partecipazioni»: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile (2);
h-quinquies) (3);
h-sexies) «istituti di pagamento»: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (4);
h-septies) «istituti di pagamento comunitari»: gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall’Italia (5);
h-septies.1) «servizi di pagamento»: le seguenti attività:
1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
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(1) Lettera inserita dall’art. 55, comma 1, lett. a), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e,
successivamente, così sostituita dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45. |
(2) Lettera inserita dall’art. 9.1, comma 1, lett. a),
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. |
(3) Lettera inserita dall’art. 9.1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito
dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente soppressa
dall’articolo 1, comma 1, lettera a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21. La lettera soppressa
definiva “partecipazioni rilevanti” le partecipazioni che comportano il controllo della società e le
partecipazioni individuate dalla Banca d’Italia in conformità alle deliberazioni del CICR,
con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate,
tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società. |
(4) Lettera inserita dall’art. 35, comma 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, e, da ultimo,
così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 3, D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(5) Lettera inserita dall’art. 35, comma 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. |
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3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;
3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;
4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;
8) servizi di informazione sui conti (1);
h-octies) (Abrogato)(2);
h-novies) «personale»: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato (3);
i) «punto di contatto centrale»: il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento comunitari che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto
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(1) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 4, D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(2) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 5, D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(3) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
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di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all’articolo 128-quater (1);
3. La Banca d’Italia, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (2).
3-bis.Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all’organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti (3).
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all’organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti (4).
3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (5).
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(1) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 6, D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 5, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333 e, successivamente,
così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
(3) Comma inserito dall’art. 9.1, comma 1, lett. b),
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. |
(4) Comma inserito dall’art. 9.1, comma 1, lett. b),
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. |
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
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