LA BANCA D' ITALIA HA DISPOSTO CHE:
Definizioni

Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini della presente disciplina si definiscono:
– “Testo Unico”, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
– “Decreto”, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 febbraio 2009, n. 29, recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del Testo Unico;
– “elenco generale”, l’elenco previsto dall’articolo 106, comma 1, del Testo Unico;
- – “elenco speciale”, l’elenco previsto dall’articolo 107, comma 1, del Testo Unico;
- – “intermediari finanziari”, i soggetti iscritti nell’elenco generale;
– “legge confidi”, la legge del 24 novembre 2003, n. 326, disciplinante l’attività di garanzia collettiva dei fidi;
–“attività finanziarie”, attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi;
–“partecipazioni rilevanti”, le partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto o comunque di controllo.
2.Le norme del presente provvedimento che fanno riferimento all’organo amministrativo si applicano al consiglio di amministrazione e al consiglio di gestione.
3.Le norme del presente provvedimento che fanno riferimento all’organo di controllo si applicano al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.
LA BANCA D' ITALIA HA DISPOSTO CHE:
Iscrizione dei soggetti operanti nel settore finanziario nell’elenco generale e nelle relative sezioni

Articolo 2
(Domanda di iscrizione nell’elenco generale)
1.Le società tenute a chiedere l’iscrizione nell’elenco generale presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda entro sessanta giorni dall’iscrizione della società nel registro delle imprese, se di nuova costituzione, ovvero dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se già costituite.
2.La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato n. 1 e sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica:
a)la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale e amministrativa (ove diversa dalla sede legale), il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
b)le attività finanziarie che si intende esercitare, per le quali si richiede l’iscrizione;
c)il capitale sociale sottoscritto e quello versato;
d)per gli intermediari che intendono svolgere l'attività di rilascio di garanzie, l’ammontare dei mezzi patrimoniali.
3. La domanda di iscrizione è corredata della seguente documentazione:
a)certificato rilasciato dall’Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’iscrizione della società nel registro delle imprese ovvero l’iscrizione delle modifiche statutarie;
b)copia dell’atto costitutivo e dello statuto sociale dichiarati vigenti dal legale rappresentante della società;
c)per le società di nuova costituzione:
− attestazione del versamento del capitale sociale, rilasciata dalla banca italiana o dalla succursale in Italia di banca estera presso la quale il versamento è stato effettuato;
− attestazione della sussistenza del capitale medesimo, resa dall’organo di controllo dell’intermediario;
− in presenza di conferimenti in natura, la relazione giurata prevista dalla disciplina civilistica applicabile alla società;
d)nel caso di società già costituite, una perizia giurata, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l’esistenza e l’ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato; la perizia è effettuata da esperti, iscritti nell’albo dei revisori contabili, designati dalla società;
e)elenco dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente (cioè per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona), una partecipazione rilevante nel capitale della società, con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette sono indicati i soggetti per il tramite dei quali è detenuta la partecipazione (cfr. allegato n. 1bis);
f)copia del verbale della riunione dell’organo amministrativo nella quale è stata condotta la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità (1) in capo ai soggetti aventi, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nel capitale della società;
g)elenco nominativo, con indicazione delle generalità complete (cfr. modulo AR1 in allegato n. 1ter), dei componenti l’organo amministrativo e di quello di controllo nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
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(1) Per quanto riguarda documentazione e modalità della verifica, cfr. Titolo III.
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h)copia del verbale della riunione dell’organo competente (2) nella quale sono stati verificati i requisiti degli esponenti aziendali, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti (3);
i)un programma che illustri le attività che la società intende svolgere nonché le linee di sviluppo, le strategie e gli obiettivi perseguiti. Il programma è corredato da una descrizione dettagliata della struttura aziendale (organigramma, funzionigramma, ecc.) con indicazione delle funzioni di controllo e di ogni altro elemento utile ad illustrare le caratteristiche operative della società;
j)per le società già costituite, l'ultimo bilancio approvato e una situazione contabile aggiornata sottoscritta dall’organo amministrativo e da quello di controllo;
k) per le società che intendono svolgere l’attività di rilascio di garanzie:
– attestazione della banca italiana o della succursale in Italia di banca estera presso la quale è depositato il capitale sociale versato, con indicazione delle attività liquide o dei titoli di pronta liquidabilità in cui il capitale è investito;
– perizia giurata, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l’esistenza e l’ammontare dei mezzi patrimoniali. La perizia è effettuata da esperti, iscritti nell’albo dei revisori contabili, designati dalla società;
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–scheda informativa sui mezzi patrimoniali (4) secondo lo schema indicato nell’allegato n.1quater; l) copia del documento di identità della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione.
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(2) La verifica viene svolta dall’organo di appartenenza, ad eccezione dei componenti il collegio sindacale per i quali viene svolta dal consiglio di amministrazione. Nel caso di amministratore unico la verifica è effettuata dall’organo di controllo.
(3) Per quanto riguarda documentazione e modalità della verifica, cfr. Titolo III.
(4) Per la determinazione delle poste contabili indicate nella scheda si deve fare riferimento alla disciplina per la redazione dei bilanci degli enti finanziari di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1992, n. 87 ed alle relative disposizioni di attuazione.
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Articolo 3
(Domanda di iscrizione nella sezione dell’elenco generale prevista dall’articolo 113 del Testo Unico)
1.I soggetti tenuti ad iscriversi nella sezione dell’elenco generale prevista dall’articolo 113 del Testo Unico che intendono svolgere in via esclusiva attività finanziarie presentano alla Banca d'Italia domanda di iscrizione entro sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese, se di nuova costituzione, ovvero dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se già costituiti.
2.I soggetti tenuti ad iscriversi che esercitano in via prevalente attività finanziarie presentano domanda di iscrizione entro il termine di sessanta giorni dalla data di approvazione del secondo bilancio da cui risulti l’esercizio in via prevalente delle attività finanziarie.
3.La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato n. 2 e sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica:
a)la denominazione sociale o la ragione sociale, la forma giuridica, la sede legale e amministrativa (ove diversa dalla sede legale), il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
b)le attività finanziarie che si intende esercitare, per le quali si richiede l’iscrizione.
4.Nella domanda, il legale rappresentante dichiara che:
a)le persone, nominativamente indicate, che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo possiedono i requisiti di onorabilità ed indipendenza (5);
b)i soggetti, specificamente indicati, che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nella società possiedono i requisiti di onorabilità (6);
c)le attività finanziarie sono svolte in via prevalente od esclusiva.
5. La domanda di iscrizione è corredata della seguente documentazione:
a)certificato rilasciato dall’Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’iscrizione della società nel registro delle imprese ovvero l’iscrizione delle modifiche statutarie;
b)stralcio dell'atto costitutivo per la parte relativa all'oggetto sociale;
c)copia del documento di identità della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione.
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(5) Per quanto riguarda documentazione e modalità della verifica dei requisiti, cfr. Titolo III.
(6) Per quanto riguarda documentazione e modalità della verifica dei requisiti, cfr. Titolo III.
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Articolo 4
(Domanda di iscrizione dei confidi nell’apposita sezione dell’elenco generale prevista dall'articolo 155, comma 4, del Testo Unico)
1.I confidi presentano alla Banca d'Italia la domanda di iscrizione entro sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese, se di nuova costituzione, ovvero dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se già costituiti. Per i confidi con forma giuridica di consorzio, il termine di presentazione della domanda di iscrizione decorre dalla data di registrazione del contratto nel registro delle imprese.
2.La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato n. 3 e sottoscritta dal legale rappresentante del confidi, indica:
a)la denominazione del confidi, la forma giuridica, la sede legale e amministrativa (ove diversa dalla sede legale), il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
b)che il capitale sociale versato ovvero il fondo consortile non è inferiore a quanto previsto dall’articolo 13, comma 12, della legge confidi;
c)che la compagine sociale o consortile è composta da piccole e medie imprese, secondo quanto previsto dall’articolo 13, commi 8 e 9, della legge confidi, ciascuna detentrice di una partecipazione non inferiore a euro 250,00 né superiore al 20% del capitale o fondo (7). Tali condizioni devono risultare anche dallo statuto sociale.
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(7) I soci di un confidi costituito nella forma di società cooperativa devono essere, ai sensi dell’articolo 2522 del Codice Civile, in numero non inferiore a 9, limite derogabile solo per le c.d. “piccole società cooperative” (costituite esclusivamente da persone fisiche e sottoposte alla disciplina delle s.r.l.).
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3. La domanda di iscrizione è corredata della seguente documentazione:
a)certificato rilasciato dall’Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante, a seconda dei casi, l’iscrizione della società nel registro delle imprese, l’iscrizione delle modifiche statutarie ovvero, nel caso di consorzi, la registrazione del contratto;
b)copia, dichiarata vigente dal legale rappresentante, dell’atto costitutivo e dello statuto sociale o, nel caso di consorzio, del contratto consortile;
c)schema di composizione del patrimonio netto del confidi (cfr. allegato n. 3bis);
d)copia del documento di identità della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione.
4.Il confidi verifica, alla conclusione del primo esercizio, che il patrimonio netto non sia inferiore a euro 250.000,00 e sia rispettato l’articolo 13, comma 14, della legge confidi. A tal fine, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, il confidi invia alla Banca d’Italia lo schema di composizione del patrimonio netto (cfr. allegato n. 3bis).
Articolo 5
(Domanda di iscrizione degli intermediari finanziari esteri nell’elenco generale)
1.L’esercizio di attività finanziarie nei confronti del pubblico con stabile organizzazione nel territorio della Repubblica da parte di soggetti esteri è subordinato all’iscrizione nell’elenco generale.
2.Gli intermediari finanziari esteri tenuti all'iscrizione nell'elenco generale inviano alla Banca d'Italia domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato n. 1 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'intermediario estero e dal responsabile della stabile organizzazione in Italia. La domanda è inviata entro sessanta giorni dall’iscrizione della stabile organizzazione in Italia nel registro delle imprese. Essa indica:
a) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale dell'intermediario all’estero e la sede della stabile organizzazione in Italia, il codice fiscale di quest'ultima e le generalità complete del suo responsabile;
b) l’importo del fondo di dotazione della stabile organizzazione in Italia;
c) le attività finanziarie che si intende esercitare in Italia, per le quali si richiede l'iscrizione;
d) le attività finanziarie effettivamente svolte con continuità nel paese estero nel quale l'intermediario ha la propria sede legale.
3. La domanda di iscrizione è corredata della seguente documentazione:
a) certificato rilasciato dall’Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’iscrizione della stabile organizzazione nel registro delle imprese, con indicazione delle attività finanziarie da esercitare in Italia;
b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto sociale dell'intermediario, tradotti in italiano. La corrispondenza della versione italiana a quella in lingua originale è attestata dal responsabile della stabile organizzazione in Italia;
c) attestazione del versamento del fondo di dotazione della stabile organizzazione da parte della banca italiana, della banca comunitaria o della succursale in Italia della banca estera presso la quale il versamento è stato effettuato, ovvero perizia giurata, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l’esistenza e l’ammontare complessivo del fondo di dotazione. La perizia è effettuata da esperti iscritti nell’albo dei revisori contabili, designati dalla stabile organizzazione;
d) elenco nominativo, con indicazione delle generalità complete (cfr. modulo AR1 in allegato n. 1ter), delle persone che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione in Italia nonché dei partecipanti rilevanti nell'intermediario finanziario estero;
e) copia del verbale della riunione nella quale l’organo amministrativo dell'intermediario estero ha condotto la verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione in Italia nonché dei requisiti di onorabilità dei partecipanti rilevanti nell'intermediario finanziario estero (8);
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(8) - Per quanto riguarda documentazione e modalità della verifica, cfr. Titolo III.
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f) un programma che illustri le attività che l'intermediario intende svolgere in Italia nonché le linee di sviluppo, le strategie e gli obiettivi perseguiti. Il programma è corredato di una descrizione dettagliata della struttura aziendale (organigramma, funzionigramma, ecc.) con indicazione delle funzioni di controllo e di ogni altro elemento utile ad illustrarne le caratteristiche operative;
g) per gli intermediari che intendono svolgere l’attività di rilascio di garanzie:
– per la parte del fondo di dotazione che deve essere tenuta in forma liquida, l’attestazione della banca italiana o della succursale in Italia di banca estera presso la quale la stessa è depositata, con indicazione delle attività liquide o dei titoli di pronta liquidabilità in cui è investita;
– perizia giurata, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l’esistenza e l’ammontare complessivo del fondo di dotazione. La perizia è effettuata da esperti iscritti nell’albo dei revisori contabili, designati dalla stabile organizzazione;
h) ultimo bilancio approvato dell'intermediario;
i) ove si tratti di intermediario appartenente ad un gruppo, descrizione della
struttura del gruppo di appartenenza;
j) per gli intermediari extracomunitari, dichiarazione del rappresentante legale dell'intermediario estero attestante l’osservanza dei principi e delle cautele di cui alle raccomandazioni emesse dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) in tema di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;
k) copia del documento di identità delle persone che sottoscrivono la domanda di iscrizione.
4.Gli intermediari finanziari comunitari di paesi in cui esiste una regolamentazione di settore equivalente a quella vigente in Italia non sono tenuti a fornire le informazioni e la documentazione richiesta nei precedenti commi 2, lettera b), e 3 (9). Essi trasmettono allegata alla domanda di iscrizione copia dell’atto costitutivo e dello statuto sociale, tradotti in italiano (10).
Articolo 6
(Istruttoria delle domande)
1.La Banca d’Italia (Servizio Supervisione sugli intermediari specializzati), sulla base delle informazioni acquisite e dei documenti prodotti, verifica la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli intermediari nell’elenco generale o nelle apposite sezioni dello stesso e provvede, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda, all’iscrizione ovvero la nega, con provvedimento motivato (11).
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(9) Gli intermediari indicano la denominazione dell'autorità estera che svolge l'attività di controllo.
(10) La corrispondenza della versione italiana a quella in lingua originale è attestata dal responsabile della stabile organizzazione in Italia.
(11) Cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (Supplemento ordinario n. 163 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 159 del 9 luglio 2008 e disponibile all'indirizzo: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf).
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LA BANCA D' ITALIA HA DISPOSTO CHE:
Requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale

Articolo 7
(Requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli esponenti aziendali)
1.Ai sensi dell'articolo 109 del Testo Unico, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (12).
2.La verifica del possesso dei requisiti è condotta dall’organo di appartenenza dell'esponente aziendale, ad eccezione dei componenti il collegio sindacale, per i quali viene svolta dal consiglio di amministrazione. Nel caso di amministratore unico, la verifica è effettuata dall’organo di controllo (13). La verifica dei requisiti del direttore generale e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti è effettuata dall'organo amministrativo. L'organo che esperisce la verifica accerta il rispetto dei requisiti e valuta la completezza probatoria della documentazione esaminata (14).
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(12) Cfr. decreto del Ministro del Tesoro del 30 dicembre 1998, n. 516. Per quanto riguarda i requisiti di indipendenza, fino all'emanazione delle disposizioni attuative dell’articolo 109 del Testo Unico (come modificato dal d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37) rilevano, per i soli componenti l’organo di controllo, i requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile.
(13) In mancanza dell'organo di controllo, la verifica è effettuata dall’assemblea dei soci.
(14) È valutata con particolare attenzione la posizione delle persone che abbiano ricoperto cariche in intermediari finanziari cancellati dall’elenco generale ai sensi dell’articolo 111 del Testo Unico
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3.La verifica viene effettuata in un'apposita riunione nel corso della quale l’esame è condotto partitamente per ciascuno dei soggetti interessati e con la loro rispettiva astensione. La relativa delibera deve essere analitica e, pertanto, deve dare atto dei presupposti delle valutazioni effettuate. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di 10 anni dalla data della delibera (15).
4.Per quanto attiene all’accertamento del requisito di professionalità, i verbali delle delibere assunte dai competenti organi aziendali esplicitano le specifiche attività svolte da ciascun soggetto ritenute idonee ai fini dell’accertamento e i relativi periodi di espletamento.
5.In ordine all’accertamento del requisito di onorabilità, dai verbali deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l’indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti. Nel verbale va fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti di esponenti per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.
6.È rimessa al prudente apprezzamento della società la scelta di non effettuare le verifiche in merito ai requisiti di onorabilità in capo agli esponenti che rivestono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia.
7.Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli interessati devono presentare all’organo competente, che l’acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti (16). Gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica comunicano tempestivamente tali circostanze all’organo competente affinché possa adottare le misure necessarie.
8.L’organo competente, ove verifichi la mancanza dei requisiti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla verifica dichiara la decadenza o la sospensione dell’interessato dall’incarico, dandone immediata comunicazione alla Banca d’Italia (17).
9.Per gli intermediari finanziari esteri la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione è condotta dall’organo amministrativo, o altro organo equivalente, dell'intermediario.
10.In caso di sostituzione di organi aziendali, la verifica dei requisiti è effettuata secondo quanto indicato nel presente articolo. Entro trenta giorni dalla verifica, è trasmessa alla Banca d’Italia copia del verbale della riunione nel corso della quale è stata effettuata la verifica medesima (18).
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(15) Per i sindaci supplenti l’accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità va effettuato fin dal momento della nomina, atteso che secondo la disciplina del Codice Civile i supplenti, al verificarsi degli eventi previsti, subentrano automaticamente ai sindaci cessati. In caso di mutamento di carica nell’ambito del medesimo intermediario, laddove sono previsti identici requisiti, non si rende necessario un nuovo accertamento in aggiunta a quello già validamente effettuato (ad esempio, amministratore delegato chiamato a ricoprire, in corso di mandato, la carica di direttore generale).
(16) Nell’allegato n. 4 è riportato un elenco di documentazione acquisibile.
(17) Gli obblighi di comunicazione alla Banca d’Italia non si applicano ai soggetti iscritti nella sezione dell’elenco generale prevista dall’articolo 113 del Testo Unico.
(18) Gli obblighi di comunicazione alla Banca d’Italia non si applicano ai soggetti iscritti nella sezione dell’elenco generale prevista dall’articolo 113 del Testo Unico.18 Gli obblighi di comunicazione alla Banca d’Italia non si applicano ai soggetti iscritti nella sezione dell’elenco generale prevista dall’articolo 113 del Testo Unico.
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Articolo 8
(Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale)
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A chiunque possiede, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in un intermediario finanziario è richiesta la verifica dei requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni (19).
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La verifica dei requisiti è effettuata dall’organo amministrativo dell’intermediario finanziario; esso è responsabile della verifica e della completezza probatoria della documentazione posta a supporto delle valutazioni effettuate (20). Per tale verifica possono essere di ausilio, oltre alle risultanze del libro dei soci, le comunicazioni effettuate dai soci ai sensi dell’articolo 110 del Testo Unico.
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Ove il partecipante sia una persona fisica, per la verifica dei requisiti l’intermediario finanziario può far riferimento alla documentazione che, a titolo esemplificativo, è indicata nell’allegato n. 5.
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Ove il partecipante al capitale sia una persona giuridica, l’accertamento deve riguardare i componenti l'organo amministrativo ed il direttore generale della società (ovvero i soggetti che ricoprono cariche equivalenti). In tal caso per la valutazione dei requisiti l’intermediario finanziario potrà avvalersi anche del verbale dell’organo amministrativo del partecipante da cui risulti che è stata effettuata la verifica in capo ai citati soggetti. Nel caso in cui il soggetto partecipante sia un ente vigilato dalla Banca d’Italia, i competenti organi sociali dell’intermediario finanziario potranno, nell’ambito della loro autonoma valutazione, far riferimento ai requisiti già accertati in capo ai predetti esponenti aziendali.
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La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di 10 anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata. Dai verbali deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare l'insussistenza delle situazioni previste dalla legge. Nel verbale va comunque fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti degli interessati, attinenti a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.
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Qualora i partecipanti vengano, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni che comportano la perdita del requisito di onorabilità, lo comunicano tempestivamente all’intermediario che provvede ad informare la Banca d’Italia (21).
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(19) Cfr. articolo 108 del Testo Unico e decreto del Ministro del Tesoro del 30 dicembre 1998, n. 517.
(20) È valutata con particolare attenzione la posizione dei soggetti che detengono partecipazioni rilevanti e che abbiano ricoperto cariche in intermediari finanziari cancellati dall’elenco generale ai sensi dell’articolo 111 del Testo Unico.
(21) Gli obblighi di comunicazione alla Banca d’Italia non si applicano ai soggetti iscritti nella sezione dell’elenco generale prevista dall’articolo 113 del Testo Unico.
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Articolo 9
(Comunicazioni dei partecipanti al capitale)
1.Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipa in misura superiore al 5 per cento del capitale con diritto di voto ovvero esercita il controllo ai sensi dell’articolo 23 del Testo Unico in un intermediario finanziario (22) ne dà comunicazione scritta all’intermediario medesimo e alla Banca d’Italia (23).
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(22) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai confidi, ai soggetti di cui all'articolo 155, comma 6, del Testo Unico e ai soggetti iscritti nella sezione dell’elenco generale ai sensi dell’articolo 113 del Testo Unico.
(23) Con Provvedimento del 31 dicembre 1993, disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari/Normativa), la Banca d’Italia ha determinato i presupposti, le modalità e i termini di tali comunicazioni.
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LA BANCA D' ITALIA HA DISPOSTO CHE:
Cancellazione dall’elenco generale e dalle relative sezioni

Articolo 10
(Cancellazione su istanza di parte)
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La domanda di cancellazione dall’elenco generale e dalle relative sezioni, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato n. 6 e sottoscritta dal legale rappresentante (ovvero dal liquidatore o curatore), è inviata alla Banca d'Italia entro centoventi giorni dal verificarsi delle cause alla base della richiesta.
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Nella domanda sono indicate le motivazioni della richiesta.
LA BANCA D' ITALIA HA DISPOSTO CHE:
Obblighi di comunicazione

Articolo 11
(Comunicazioni sugli esponenti aziendali) (24)
1.Gli intermediari finanziari comunicano alla Banca d’Italia ogni modifica (25) della composizione degli organi sociali nonché la sostituzione del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche con funzioni equivalenti a quella di direttore generale. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte degli interessati (ovvero, per i dirigenti, da quella di conferimento delle relative funzioni) o di cessazione dalla carica, gli intermediari inviano alla Banca d’Italia il modulo AR1 riportato nell’allegato n. 7.
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24 Non sono tenuti a effettuare le comunicazioni i confidi, i soggetti di cui all'articolo 155, comma 6 del Testo Unico ed i soggetti iscritti nella sezione dell’elenco generale prevista dall’articolo 113 del Testo Unico.
25 Nuova nomina, variazione di carica o cessazione.
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2.I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano alla Banca d’Italia, entro trenta giorni dalla data di notifica all’intermediario finanziario dell’avvenuta iscrizione, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura con sede in Italia o all’estero. A tal fine si avvalgono del modulo AR3, riportato nell’allegato n. 8. Gli stessi comunicano alla Banca d'Italia ogni modifica intervenuta (nuova nomina, variazione di carica o cessazione) entro sessanta giorni dalla data della modificazione.
Articolo 12
(Comunicazioni alla Banca d'Italia da parte dei soggetti iscritti)
1.Gli intermediari finanziari comunicano alla Banca d’Italia le modifiche che riguardano:
a) la denominazione sociale, la sede legale e amministrativa (ove diversa da quella legale);
b) l'oggetto sociale;
c) le attività esercitate;
d) il capitale sociale;
e) il legale rappresentante;
f) il codice fiscale;
g) la forma giuridica.
2.I confidi comunicano alla Banca d’Italia le modifiche che riguardano quanto indicato al comma 1, lettere a), e), f), g) nonché lettera d) ovvero il fondo consortile.
3.I soggetti di cui all’articolo 155, comma 6 del Testo Unico comunicano alla Banca d’Italia le modifiche che riguardano quanto indicato al comma 1, lettere a), e) ed f).
4.I soggetti iscritti nella sezione dell’elenco generale prevista dall’articolo 113 del Testo Unico comunicano alla Banca d’Italia le modifiche che riguardano quanto indicato al comma 1, lettere a), b), e), ed f).
5.Le comunicazioni di cui ai commi precedenti devono essere effettuate con il modulo VAR, riportato nell’allegato n. 9, entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.
6.Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere a), b) ed e) sono effettuate entro trenta giorni dalla delibera o, se la modifica è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla data di iscrizione; nel caso di modifiche statutarie, al modulo VAR deve essere allegata una copia dello statuto della società dichiarato vigente dal legale rappresentante, da cui risultino le relative modifiche. Nel caso di modifiche di cui al comma 1, lettere b) e c), gli intermediari finanziari provvedono ad inviare anche una versione aggiornata del programma di attività previsto dagli articoli 2, comma 3, lettera i), e 5, comma 3, lettera f), del presente provvedimento.
7.Nell’ipotesi in cui, a seguito della modifica dell’oggetto sociale, sussistano i presupposti per una diversa rubricazione nell’ambito dell’elenco generale o delle sue sezioni, il soggetto interessato inoltra alla Banca d’Italia l’istanza di iscrizione secondo le modalità stabilite nel Titolo II ed indicano nell’apposito riquadro del modulo di iscrizione la precedente collocazione nell'elenco.
8.Qualora la modifica dell’oggetto sociale comporti l’esercizio dell’attività di rilascio di garanzie, gli intermediari finanziari inviano alla Banca d’Italia la documentazione di cui all’articolo 2,
comma 3, lettera k), ovvero, qualora si tratti di intermediari esteri, quella di cui all’articolo 5, comma 3, lettera g) del presente provvedimento. Gli intermediari finanziari inizieranno l’attività di rilascio di garanzie solo dopo aver ricevuto dalla Banca d’Italia la conferma dell’iscrizione sulla base della nuova documentazione prodotta.
9.In caso di perdite che possano comportare una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo richiesto per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco generale, l’intermediario finanziario comunica, senza indugio, il fatto alla Banca d’Italia indicando le iniziative che intende assumere al riguardo.
10.Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini previsti dalla stessa
(26), segnalazioni periodiche sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Il mancato invio di due segnalazioni periodiche consecutive potrà rilevare quale presupposto della proposta di cancellazione dell'intermediario dall'elenco generale ai sensi dell'articolo 111, comma 1, lettera c) del Testo Unico.
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(26) Cfr. Circolare Banca d'Italia n. 273 del 5 gennaio 2009.
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11.Secondo quanto previsto dall’articolo 11 del Decreto, gli intermediari finanziari che esercitano l’attività di rilascio di garanzie:
a)inviano alla Banca d’Italia il bilancio annuale, completo dei relativi allegati, entro trenta giorni dalla sua approvazione; b) assolvono l’obbligo di trasmissione della situazione dei conti semestrale mediante l’invio delle segnalazioni periodiche di cui al precedente comma 10;
c)comunicano alla Banca d'Italia di avere accertato l’esercizio in via prevalente o rilevante dell’attività di rilascio di garanzie entro sette giorni dall'accertamento medesimo. Nella comunicazione indicano le iniziative intraprese per ricondurre l'attività nei limiti consentiti e trasmettono le deliberazioni assunte a tal fine dall’organo amministrativo, verificate dall’organo di controllo;
d)comunicano entro sette giorni alla Banca d'Italia l’avvenuta riconduzione nei limiti consentiti dell’attività esercitata in via prevalente o rilevante (27).
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(27) Secondo quanto previsto dall'articolo 11, commi 5 e 6, del Decreto, l'attività di rilascio di garanzie deve essere ricondotta nei limiti consentiti entro sessanta giorni dall'accertamento dell'esercizio della stessa in via prevalente o rilevante.
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Articolo 13
(Sanzioni)
1.L’inosservanza da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo in un intermediario finanziario degli obblighi di comunicazione stabiliti dalle presenti disposizioni ai sensi degli articoli 106, commi 6 e 7, del Testo Unico nonché dell’obbligo di dichiarare, ricorrendone i presupposti, la decadenza ovvero la sospensione degli esponenti aziendali, secondo quanto previsto dall’articolo 109, commi 2 e 3, del Testo Unico, è sanzionata ai sensi dell’articolo 144 del Testo Unico (28).
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(28) La sanzione per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 109, commi 2 e 3, del Testo Unico sia applicano anche a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo in soggetti iscritti nella sezione dell’elenco generale prevista dall’articolo 113 del Testo Unico.
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LA BANCA D' ITALIA HA DISPOSTO CHE:
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 14
(Disposizioni abrogate)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) Circolare UIC del 2 giugno 1995;
b) Circolare UIC del 4 settembre 1996;
c) Circolare UIC del 22 giugno 1998;
d) Provvedimento UIC 4 giugno 1999.
Articolo 15
(Disposizioni transitorie e finali)
1.Le domande di iscrizione o cancellazione presentate prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento restano soggette alla disciplina vigente prima di tale data.
2.Gli intermediari finanziari indicano negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione nell’elenco generale e in quello speciale.
3. Gli intermediari finanziari invitano i propri esponenti ad eleggere domicilio presso la sede legale dell’intermediario per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni del Testo Unico.
4. I soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 113 del Testo Unico che alla data di entrata in vigore del Decreto esercitavano attività di assunzione di partecipazioni senza svolgere congiuntamente altra attività finanziaria nei confronti delle proprie partecipate e che non sono quindi più tenuti all'iscrizione nella citata sezione dell'elenco generale, richiedono alla Banca d'Italia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la cancellazione dalla sezione medesima utilizzando lo schema di domanda riportato nell'allegato n. 6 (modulo di cancellazione). Nel campo "Altro da specificare (...)" del citato schema riportano la seguente motivazione: "Richiesta di cancellazione ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del D.M. 17 febbraio 2009, n. 29".
5. I soggetti, diversi da quelli di cui al precedente comma 4, iscritti nell'elenco generale o nelle relative sezioni che, in base alle disposizioni del Decreto, non sono più tenuti all'iscrizione,comunicano tale circostanza alla Banca d'Italia e chiedono tempestivamente la cancellazione dall'elenco o dalle sezioni.
6. Fino all'adozione di apposite disposizioni per i soggetti di cui all'articolo 14 del Decreto, continua a trovare applicazione il provvedimento UIC del 21 dicembre 2001 (29).
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(29) Disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari/Normativa).
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* (Disposizioni concernenti i soggetti operanti
nel settore finanziario) DELLA BANCA D'ITALIA.
( Provvedimento 14/5/2009 Bankitalia )

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