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 Sono intermediari finanziari ex art 106 i soggetti, iscritti nel relativo elenco, che esercitano nei confronti del pubblico in via professionale l'attività di concessione di finanziamenti, di assunzione di partecipazioni, di intermediazione in cambi, così come definite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009, n.29 (G.U. del 3 aprile 2009 S.G. n.78). Con il D.Lgs 13 agosto 2010 sono state apportate modifiche alla suddetta disposizione. |
2. NOTE SULLA EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DEL COLLEGAMENTO CON LE NUOVE DISPOSIZIONI |
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 Il 4 settembre 2010 è stato pubblicato il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, attuativo della Direttiva comunitaria n. 48/2008, che riforma la disciplina del credito al consumo.
 Il decreto prevede l'istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e ne affida la tenuta alla Banca d'Italia.
Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore delle norme (19/09/2010 ndr), risultino iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 o nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti richiesti per l'attuazione della riforma (cfr. art. 10 del D.Lgs. 141/2010). |
3. QUALIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’
3.1 Premessa. |
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L'esercizio nei confronti del pubblico in via professionale della attività di concessione di finanziamenti, assunzione di partecipazione, di intermediazione in cambi, così come definite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/2/2009, n.29 (G.U. del 3.4.2009 S.G. n.78) è riservato agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art.106 TUB.
Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende (art.3 del D.M. 17/2/2009, n.29) la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:
a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti;
c) credito al consumo, così come definito dall'articolo 121 del TUB, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, l'avallo, l'apertura di credito documentaria, l'accettazione, la girata, l'impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari.
Per intermediazione in cambi si intende (art.4 del D.M. 17/2/2009, n.29) l'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta.
Per attività di assunzione di partecipazioni (art.6 del D.M. 17/2/2009, n.29) si intende l'attività di acquisizione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese.
L'assunzione di partecipazione realizza una situazione di legame con le imprese partecipate per lo sviluppo delle attività del partecipante. Si ha in ogni caso attività di assunzione di partecipazioni quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.
L'attività di assunzione di partecipazioni e' esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti dei terzi con carattere di professionalità e le assunzioni di partecipazioni avvengano nell'ambito di un progetto che conduca alla alienazione delle partecipazioni dopo interventi volti alla riorganizzazione aziendale, allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio.
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3.2 Attività di prestazione di servizi di pagamento |
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Dal 1° marzo 2010 è in vigore il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.11, che, in recepimento della direttiva 2007/64/CE (c.d. PSD) di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88, ha introdotto una disciplina innovativa di tale attività, imponendo a chi la esercita l'iscrizione nell'albo degli Istituti di Pagamento tenuto sempre dalla Banca d'Italia e la sottoposizione al connesso regime di vigilanza prudenziale. Con provvedimento della Banca d'Italia sono in vigore, dalla stessa data, le relative disposizioni di attuazione. |
3.2.1 Adempimenti per gli Intermediari iscritti prima del 25 dicembre 2007 |
Con le nuove disposizioni (art. 37 del D.lgs n.11/2010) gli intermediari finanziari iscritti prima del 25 dicembre 2007 negli elenchi ex artt. 106 e 107 del TUB, possono continuare fino al 30 aprile 2011 a prestare i servizi di pagamento già svolti, come definiti nel D.lgs n.11/2010, oltre all'ulteriore attività finanziaria eventualmente esercitata.
I predetti intermediari:
a) qualora intendano continuare ad esercitare le attività ora previste dall'art.106 - fermo restando quanto previsto dall'articolo 107, comma 7 bis, D.lgs n.385/1993, come modificato dal D.lgs n.11/2010 - devono, entro il 30 aprile 2011:
1.1 modificare il proprio statuto eliminando il riferimento alla prestazione di servizi di pagamento;
2.1 dismettere tale attività.
b) qualora intendano prestare servizi di pagamento e dismettere le attività ora previste dall'articolo 106, devono presentare alla Banca d'Italia, entro il 31 gennaio 2011, istanza di autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento, secondo le modalità indicate nel D.lgs n.11/2010 e relative disposizioni di attuazione.
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3.2.2 Adempimenti per gli Intermediari iscritti dopo del 25 dicembre 2007 |
Gli Intermediari finanziari iscritti dopo il 25 dicembre 2007 - ove abbiano i necessari requisiti e dismettano l'attività di cui all'art. 106 del D.lgs n.385/1993 - richiedono l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di pagamento ovvero dismettono tale attività, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle norme del D.lgs n.11/2010.
 L'istanza di autorizzazione deve essere presentata in aderenza delle disposizioni previste all'art.37 comma 2, lettere a) e b) del D.lgs n.11/2010. |
3.2.3 Contratti per la prestazione di servizi di pagamento in essere alla data del 1° marzo 2010 |
 Con riferimento ai contratti per la prestazione di servizi di pagamento in essere alla data del 1° marzo 2010, il prestatore di servizi di pagamento comunica entro il 30 aprile 2010 ai propri clienti quali condizioni contrattuali risultano sostituite in forza del D.Lgs n.11/2010 e delle relative disposizioni di attuazione. Nei casi in cui è necessario adeguare i contratti in essere alle norme di cui ai titoli II e IV del predetto decreto attraverso un accordo tra il prestatore dei servizi di pagamento e il cliente, il prestatore di servizi di pagamento comunica entro il 30 aprile 2010 le condizioni applicate e il cliente può recedere dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
 All'utilizzatore che ha esercitato il diritto di recesso non possono essere applicati oneri superiori a quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di adeguamento.
 I servizi di pagamento che riguardano amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, vengono adeguati alle disposizioni del D.lgs n.11/2010 secondo le modalità e i tempi indicati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia.
 Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.lgs n.11/2010 per l'attività di mero incasso di fondi, gli istituti di pagamento possono avvalersi di agenti anche diversi da quelli disciplinati dal D.lgs n.374/1999, che già svolgono questa attività. |
| 3.3 SOCIETA’ PER LA CARTOLIZZAZIONE DEI CREDITI |
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Le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 devono iscriversi nell'elenco generale di cui all'art. 106 del TUB, mentre non sono più tenute, in base al disposto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2009, n. 29, ad iscriversi nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB (cfr. Provvedimento BI del 25 settembre 2009).
Alla società cessionaria e alla società emittente titoli si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del TUB, ad esclusione del requisiti di capitale previsto dal comma 2 dell'art.106 TUB. Dette società devono inoltre avere, per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
I crediti relativi a ciascuna operazione devono costituire patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi.
In caso di violazione delle norme previste dal testo unico bancario si applicano le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del TUB.
In virtù dell'iscrizione nell'elenco generale di cui all'art.106 TUB trova applicazione nei confronti delle società per la cartolarizzazione dei crediti il Provvedimento BI del 14 maggio 2009 concernente: le modalità di iscrizione e di cancellazione nell'elenco; la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale; gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia, ad eccezione dei moduli AR1 di cui all'art. 11, comma 1 del citato provvedimento, sostituiti dalle segnalazioni OR.SO.
Per effetto delle innovazioni normative intervenute, le società per la cartolarizzazione non sono più tenute a inviare alla Banca d'Italia il bilancio di esercizio, le informazioni sulle operazioni di cartolarizzazione.
Le società per la cartolarizzazione dei crediti sono tenute, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.M. n. 29/2009 all'osservanza dei seguenti obblighi di segnalazione:
a) segnalazioni statistiche (Circolare n. 273 del 5 gennaio 2009 - Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del TUB - Testo integrale aggiornato al 1° agg. del 29 ottobre 2009);
b) segnalazioni in Centrale dei rischi. L'obbligo decorre dalle segnalazioni riferite al 30.4.2009 (Circolare n. 139 - Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi);
c) segnalazioni relative all'archivio elettronico degli Organi sociali (Or.So.).
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| 3.4 ATTIVITA’ COMPATIBILI ED ESERCITABILI |
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Gli intermediari finanziari possono esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte.
E' strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata. A titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:
a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;
b) gestione di immobili ad uso funzionale;
c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
d) formazione e addestramento del personale.
E' connessa l'attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata. A titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di:
a) informazione commerciale;
b) locazione di cassette di sicurezza.
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3.5 ISCRIZIONE
3.5.1 Requisiti per l'iscrizione |
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I soggetti che intendono svolgere, nei confronti del pubblico, le attività di cui all'art.106, comma 1 del TUB, per essere iscritti nell'elenco generale devono possedere i seguenti requisiti:
a) Natura giuridica di spa, srl, sapa, coop;
b) Oggetto sociale esclusivamente finanziario;
c) Capitale sociale versato pari a 5 volte il minimo previsto per una spa (€ 600.000);
d) Onorabilità dei partecipanti al capitale ai sensi dell'art.108 TUB e relative disposizioni attuative DM n. 517 del 30 /12/1998;
e) Onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali ai sensi dell'art.109 TUB e relative disposizioni attuative DM n. 516 del 30 /12/1998.
Oltre ai requisiti previsti dall'art.106, per gli intermediari che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie sono previsti i seguenti ulteriori requisiti ( da possedere in via continuativa):
a) natura giuridica di una spa;
b) capitale sociale versato non inferiore a € 1.500.000 (liquido o investito in titoli prontamente liquidabili depositati su un unico conto presso succursale in Italia di banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria); per titoli di pronta liquidabilità si intendono titoli di debito negoziati su mercati regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza. Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al valore equo;
c) mezzi patrimoniali non inferiori a € 2.500.000;
d) oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio di attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.
Gli intermediari che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie in via esclusiva, prevalente o rilevante hanno l'obbligo di iscriversi nell'elenco speciale ex art. 107 TUB (art.16 del DM 17/2/2009 n. 29 ).
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| 3.5.2 Iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari comunitari ed extracomunitari |
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Gli intermediari finanziari esteri che intendono svolgere le attività finanziarie previste dall'art. 106 nel territorio della Repubblica sono tenuti all'obbligo di istituzione di una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica nonché all'iscrizione nell'elenco generale (art. 19 DM n.29/2009) e al possesso dei seguenti requisiti:
Intermediari finanziari comunitari (art. 20 DM 17/2/2009 n.29)
a) svolgimento effettivo dell'attività finanziaria nel paese di provenienza;
b) esercizio in Italia dell'attività finanziaria in via esclusiva;
c) costituzione di un fondo di dotazione di importo almeno pari al capitale sociale richiesto, dall'articolo 106, comma 3, del TUB, agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia. Per gli intermediari che esercitano l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, costituzione di un fondo di dotazione di importo non inferiore a euro 2,5 milioni, elevato a euro 5 milioni ove l'attività e' esercitata in via esclusiva, prevalente o rilevante. Il fondo di dotazione deve essere investito per almeno euro 1,5 milioni in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità, entrambi depositati su un unico conto costituito presso una succursale operante in Italia di una banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta liquidabilità si intendono i titoli di debito negoziati su mercati regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza. Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al valore equo;
d) sussistenza dei requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità previsti dell'articolo 109 del Testo unico in capo ai soggetti che svolgono la funzione di direzione dell'organizzazione stabile operante in Italia;
e) sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti nell'intermediario finanziario comunitario che ha chiesto l'iscrizione della stabile organizzazione operante in Italia.
Nel caso in cui sussista nel Paese di origine dell'intermediario finanziario comunitario una regolamentazione di settore equivalente a quella prevista dal titolo V del Testo unico, l'iscrizione nell'elenco generale e' subordinata al verificarsi della sola condizione di cui al punto b).
Intermediari finanziari extracomunitari (21 DM 17/2/2009 n.29)
a) sussistenza dei requisiti previsti dall' 20, comma 1, DM 17/2/2009 n.29;
b) rilascio da parte del rappresentante legale della società di dichiarazione attestante l'osservanza dei principi e delle cautele di cui alle raccomandazioni emesse dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) in tema di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.
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| 3.5.3 Esclusioni |
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Per le società che svolgono attività di cartolarizzazione ( art. 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n.130) e per gli organismi costituiti esclusivamente tra i dipendenti in servizio di una medesima amministrazione pubblica (DM 11.12.95) non è richiesto il requisito di capitale previsto dall'art.106, comma 3, TUB né, per le società di cartolarizzazione, il requisito di oggetto sociale che deve essere conforme alla Legge 30 aprile 1999, n.130. |
| 3.5.4 Modalità di iscrizione |
 La domanda di iscrizione deve essere inoltrata, ai sensi del Provvedimento BI del 14 maggio 2009, compilando e sottoscrivendo il modulo Domanda di iscrizione 106. |
3.5.5 Termini del procedimento
3.5.5.1 L'iscrizione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività. |
 Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, la Banca d'Italia, ricevuta l'istanza d'iscrizione, comunica l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. La comunicazione di avvio del procedimento indica l'oggetto del procedimento promosso, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento del procedimento, nonché la struttura alla quale indirizzare la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del capo V della legge n.241/1990 e relative disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia. Nella comunicazione devono essere indicati inoltre, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.
 Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione è fissato in 120 gg. dalla data della ricezione dell'istanza. Entro la suddetta data, la Banca, in presenza dei requisiti richiesti, comunica con proprio provvedimento l'accoglimento dell'istanza e il numero di iscrizione in elenco.
 E' possibile verificare se un soggetto è iscritto consultando la sezione Consultazione Elenco di questo sito. L'indicazione contenuta sul sito internet è valida ai fini dell'attestazione dell'avvenuta iscrizione.
 Nel caso di domanda irregolare o incompleta il termine di 120 giorni decorrerà dalla data di ricevimento da parte della Banca della domanda regolarizzata o completata (Provvedimento BI 25 giugno 2008 in applicazione della legge 241/1990). |
| 3.5.5.2 Sospensione dei termini |
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 Qualora si renda necessario richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in suo possesso o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni o autorità, ovvero per effettuare ulteriori approfondimenti, la Banca può sospendere, per una sola volta, il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione. Il termine di 120 gg. per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dall’acquisizione delle informazioni richieste. La sospensione, in ogni caso, non potrà eccedere 180gg. (Provvedimento BI 25 giugno 2008 in applicazione della legge 241/1990). |
| 3.5.5.3 Attività di prestazione di servizi di pagamento |
 In relazione all'attività di prestazione di servizi di pagamento, prima contemplata dall'art.106 del TUB, si informa che dal 1° marzo 2010 è in vigore il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11 che, in recepimento della direttiva 2007/64/CE (c.d. PSD) di cui alla legge 7/7/2009, n. 88, introduce una disciplina innovativa di tale attività imponendo, a chi la esercita, l'autorizzazione ad operare quale Istituto di Pagamento e la sottoposizione al connesso regime di vigilanza prudenziale. |
| 3.6 VARIAZIONI |
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Il legale rappresentante della società (ovvero della stabile organizzazione in Italia di soggetto estero) iscritta nell' elenco generale di cui all'art. 106, del TUB deve comunicare alla Banca d'Italia ogni variazioni dei dati e delle informazioni fornite ai fini dell'iscrizione utilizzando esclusivamente il modulo di variazione VAR, ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia del 14 maggio 2009.
La segnalazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui si verifica la variazione o, se la modifica è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla data di iscrizione; nel caso di modifiche statutarie, al modulo di variazione VAR deve essere allegata una copia dello statuto della società dichiarato vigente dal legale rappresentante, da cui risultino le relative modifiche.
In particolare, devono essere segnalate le modifiche che riguardano:
a) la denominazione sociale, la sede legale e amministrativa (ove diversa da quella legale);
b) l'oggetto sociale;
c) le attività esercitate;
d) il capitale sociale;
e) il legale rappresentante;
f) il codice fiscale;
g) la forma giuridica.
Nel caso di modifiche relative all'oggetto sociale o alle attività esercitate gli intermediari finanziari provvedono ad inviare anche una versione aggiornata del programma di attività previsto dal Provvedimento BI 14.5.2009.
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3.7 ADEMPIMENTI E OBBLIGHI
3.7.1 Obbligo di comunicazione di variazione dei dati |
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Gli intermediari finanziari devono comunicare alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano:
a) la denominazione sociale, la sede legale e amministrativa (ove diversa da quella legale);
b) l'oggetto sociale;
c) le attività esercitate;
d) il capitale sociale;
e) il legale rappresentante;
f) il codice fiscale;
g) la forma giuridica.
La comunicazione deve essere effettuata avvalendosi del modulo di variazione VAR, entro trenta giorni dalla delibera o, se la modifica è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla data di iscrizione; nel caso di modifiche statutarie, al modulo di variazione VAR deve essere allegata una copia dello statuto della società dichiarato vigente dal legale rappresentante, da cui risultino le relative modifiche. Nel caso di modifiche relative all'oggetto sociale o alle attività esercitate gli intermediari finanziari provvedono ad inviare anche una versione aggiornata del programma di attività previsto dal Provvedimento BI 14 maggio 2009.
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| 3.7.2 Modifica oggetto sociale: operatività nel comparto delle garanzie |
Qualora un intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale intenda modificare il proprio oggetto sociale e esercitare attività di rilascio di garanzie, l'intermediario è tenuto ad inviare alla Banca d'Italia la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio di detta attività, ai sensi del Provvedimento BI 14 maggio 2009. Gli intermediari finanziari inizieranno l'attività di rilascio di garanzie solo dopo aver ricevuto dalla Banca d'Italia la conferma dell'iscrizione sulla base della nuova documentazione prodotta. |
| 3.7.3 Perdite d'esercizio: obbligo di comunicazione |
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 In caso di perdite che possano comportare una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo richiesto per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco generale, l'intermediario finanziario deve comunicare, senza indugio, il fatto alla Banca d'Italia indicando le iniziative che intende assumere al riguardo. |
3.7.4 Obbligo di comunicazione sugli esponenti aziendali e
d'informazione dei soci
3.7.4.1 Segnalazione esponenti aziendali |
 Gli intermediari finanziari comunicano alla Banca d'Italia ogni modifica della composizione degli organi sociali nonché la sostituzione del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche con funzioni equivalenti a quella di direttore generale. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte degli interessati (ovvero, per i dirigenti, da quella di conferimento delle relative funzioni) o di cessazione dalla carica, gli intermediari inviano alla Banca d'Italia il modulo mod. BI/AR-1, (art.11 Provvedimento BI del 14 maggio 2009). Si rammenta che l'inosservanza delle richiamate disposizioni è sanzionata dagli artt. 141 e 144 TUB.
 Le società per la cartolarizzazione adempiono ai predetti obblighi di comunicazione sugli esponenti aziendali tramite le segnalazioni Or.So.
 In caso di sostituzione di organi aziendali, entro 30 gg. dalla verifica dei requisiti effettuata ai sensi dell'art.7 del Provvedimento Banca d'Italia del 14 maggio 2009, deve essere trasmessa alla Banca d'Italia una copia del verbale della riunione nel corso della quale è stata effettuata la verifica medesima.
 Nel caso in cui l'organo competente verifichi la mancanza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, entro 30 giorni dalla verifica deve dichiarare la decadenza o sospensione dell'interessato dall'incarico dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia. |
| 3.7.4.2 Obblighi di informazione nei confronti dei soci significativi |
 Gli intermediari iscritti sono tenuti ad informare i propri soci "significativi" circa l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia - Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, tramite Mod. 19/D, il possesso della loro partecipazione al capitale dell'intermediario (cfr. art. 110 TUB, art. 9 del Provvedimento BI 14 maggio 2009 e Provvedimento BI 31 dicembre 1993 pubblicato in G.U. 21.1.94 S.G. n. 16). La segnalazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta iscrizione dell'intermediario finanziario o dall'acquisto della quota di partecipazione. Le sanzioni per gli inadempienti sono previste dagli artt. 110 e 140 TUB. |
| 3.7.4.3 Elezione del domicilio da parte degli esponenti |
 Gli intermediari invitano i propri esponenti ad eleggere domicilio presso la sede legale dell'intermediario per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni del TUB. |
| 3.7.4.4 Obbligo di segnalazioni statistiche |
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 Gli intermediari sono tenuti ad inviare alla Banca d'Italia - Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, con le modalità e i termini previsti dalla Circolare della Banca d'Italia n.273 del 5 gennaio 2009, le segnalazioni periodiche sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Per gli intermediari diversi dalle società per le cartolarizzazione le rilevazioni hanno periodicità semestrale ad eccezione di quelle relative alla sezione conto economico da trasmettere annualmente con riferimento alla chiusura del bilancio.
 Il mancato invio di due segnalazioni periodiche consecutive potrà rilevare quale presupposto della proposta di cancellazione dell'intermediario dall'elenco generale ai sensi dell'art.111, comma 1, lettera c), TUB. |
3.7.5 Obbligo di comunicazione in capo agli esponenti aziendali e soci significativi
3.7.5.1 Comunicazione di cariche analoghe ricoperte dagli esponenti |
 Gli intermediari iscritti sono tenuti ad informare, con le modalità ritenute più opportune, i propri esponenti aziendali circa l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia - Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, tramite il Mod. BI/AR-3, le cariche analoghe possedute in enti di qualsiasi natura in Italia e all'estero (cfr. art. 106, 7° comma TUB. e art.11, comma 2, del Provvedimento BI 14 maggio 2009). La segnalazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di notifica all'intermediario finanziario dell'avvenuta iscrizione. Gli stessi devono comunicare ogni modifica intervenuta entro sessanta giorni dalla data della modifica (nuova nomina, variazione di carica o cessazione).Le sanzioni per gli inadempienti sono previste dagli artt. 141 e 144 TUB. |
| 3.7.5.2 Comunicazione da parte dei soci |
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 Chiunque, anche per il tramite di società controllata, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipa in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto ovvero esercita il controllo ai sensi dell'art. 23 TUB in un intermediario finanziario ne dà comunicazione scritta all'intermediario e alla Banca d'Italia (cfr. art. 110 TUB, art. 9 del Provvedimento BI 14 maggio 2009 e Provvedimento BI 31 dicembre 1993 pubblicato in G.U. 21.1.94 S.G. n. 16).
 La comunicazione alla Banca d'Italia deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo - mod. 19/D da inviare al Servizio Supervisione Intermediari Specializzati.
 La segnalazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta iscrizione dell'intermediario finanziario o dall'acquisto della quota di partecipazione. Le sanzioni per gli inadempienti sono previste dall'art. 110 e 140 TUB. |
| 3.7.5.3 Obblighi di comunicazione per le società che rilasciano garanzie |
Particolari obblighi sono richiesti agli intermediari finanziari che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie:
a) I requisiti di patrimonializzazione richiesti per le società che esercitano detta attività devono essere mantenuti in via continuativa per tutto il periodo di attività dell'intermediario finanziario. In caso di riduzione dei requisiti patrimoniali al di sotto dei limiti fissati dal primo comma, l'intermediario è tenuto a reintegrarli entro 30 giorni.
b) Gli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale non possono avere per oggetto sociale esclusivo o svolgere in via prevalente o rilevante l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.
c) Qualora si verifichi l'esercizio in via prevalente o rilevante dell'attività di rilascio di garanzie, l'intermediario finanziario è tenuto a darne pronta comunicazione alla Banca d'Italia; deve, altresì, ricondurre l'attività nei limiti consentiti entro 60 giorni, dandone pronta comunicazione alla Banca d'Italia e, nel frattempo, non può rilasciare nuove garanzie.
Gli intermediari finanziari che esercitano l'attività di rilascio di garanzie, pertanto, devono:
a) inviare alla Banca d'Italia il bilancio annuale, completo dei relativi allegati, entro trenta giorni dalla sua approvazione;
b) assolvere l'obbligo di trasmissione della situazione dei conti semestrale mediante l'invio delle segnalazioni periodiche previste dalla Circolare BI n.273 del 5 gennaio 2009;
c) comunicare alla Banca d'Italia di avere accertato l'esercizio in via prevalente o rilevante dell'attività di rilascio di garanzie entro sette giorni dall'accertamento medesimo. Nella comunicazione devono essere indicate le iniziative intraprese per ricondurre l'attività nei limiti consentiti e allegate le deliberazioni assunte a tal fine dall'organo amministrativo, verificate dall'organo di controllo;
d) comunicare entro sette giorni alla Banca d'Italia l'avvenuta riconduzione nei limiti consentiti dell'attività esercitata in via prevalente o rilevante (l'attività di rilascio di garanzie deve essere ricondotta nei limiti consentiti entro 60 giorni dall'accertamento della stessa in via prevalente o rilevante);
e) qualora l'intermediario finanziario, riscontrata la prevalenza o la rilevanza dell'attività di rilascio di garanzie, intenda iscriversi nell'elenco speciale ne da comunicazione alla Banca d'Italia entro 7 giorni dall'accertamento e presenta istanza di iscrizione entro i successivi 60 gg..
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| 3.7.5.4 Trasparenza delle condizioni contrattuali e pubblicità |
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 Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco ex art.106 TUB sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali previste dal titolo VI del TUB e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 (sezioni da I a VII e X).
 Le disposizioni in materia di trasparenza si applicano - salva diversa previsione - a tutte le operazioni e a tutti i servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del TUB (incluso il credito al consumo e i servizi di pagamento) aventi natura bancaria e finanziaria offerti dagli intermediari, anche al di fuori delle dipendenze ("fuori sede") o mediante "tecniche di comunicazione a distanza".
 L'inosservanza di tali disposizioni determina l'applicazione di sanzioni amministrative previste dall'art.144, con le modalità stabilite dall'art.145 TUB.
 Gli intermediari finanziari devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione nell'elenco generale e, se iscritti, il numero nell'elenco speciale (art.15 del Provvedimento BI 14 maggio 2009). |
| 3.7.5.5 Obblighi in materia di usura |
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 della Legge 7 marzo 1996, n. 108 (G.U. del 9 marzo 1996, S.G. n. 58) e dall'art. 3, comma 1 del D.M. 25 settembre 1997 (G.U. del 30 settembre 1997, S.G. n. 228), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco ex art. 106 sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella contenente la rilevazione dei tassi d'interesse effettivi globali medi pubblicata trimestralmente sulla G.U. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della citata Legge 108/96. |
| 3.7.5.6 Obblighi in materia di antiriciclaggio |
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 Agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale si applicano gli obblighi antiriciclaggio di tenuta dell'archivio unico informatico, di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette. |
| 3.7.5.7 Obbligo di adesione all'Arbitro Bancario Finanziario |
 Gli intermediari iscritti nell'elenco ex art.106 hanno l'obbligo di aderire al sistema di composizione in via stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, previsto dall'art.128-bis del D.lgs 385/1993. |
| 3.7.5.8 Obbligo di iscrizione nell'elenco speciale al ricorrere dei requisiti |
 Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco ex art.106 TUB, ove ricorrano i presupposti di cui all'art.15 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.29 del 17 febbraio 2009, devono presentare domanda di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art.107 TUB. |
| 3.8 SEGNALAZIONI PERIODICHE |
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 La circolare n.273 del 5 gennaio 2009, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del TUB ha introdotto l'obbligo per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui allo stesso art. 106, comma 1, di trasmettere segnalazioni periodiche alla Banca d'Italia, basate sui dati di bilancio e su alcune informazioni integrative. Per gli intermediari diversi dalle società per la cartolarizzazione (cfr infra) le rilevazioni hanno periodicità semestrale, ad eccezione di quelle relative alla sezione "conto economico" da trasmettere annualmente con riferimento alla chiusura del bilancio.
 Obblighi segnaletici e istruzioni per la compilazione |
| 3.8.1 Circolare n. 273 del 5 gennaio 2009 (Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del TUB - Testo integrale aggiornato al 1° agg. del 29 ottobre 2009) |
 Schemi di segnalazione
 Accesso alla piattaforma di raccolta dati via Internet
 Termini per le segnalazioni
 Termine di invio della segnalazione annuale è il 15 aprile (ovvero il 15° giorno del quarto mese successivo alla data di riferimento per le società che chiudono l'esercizio in data diversa dal 31 dicembre).
 Termine di invio della segnalazione semestrale è il 25 luglio (ovvero il 25° giorno del mese successivo alla data di riferimento per le società che chiudono l'esercizio in data diversa dal 31 dicembre). |
| 3.8.2 Società per la cartolarizzazione |
 Alle società per la cartolarizzazione si applica la parte seconda della Circolare n. 273 del 5 gennaio 2009, alla quale si rinvia per le disposizioni specifiche relative a tali intermediari. |
3.9 CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE
3.9.1 Cancellazione su istanza di parte
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La richiesta di cancellazione deve essere formulata utilizzando l'apposito modulo di cancellazione CAN, sottoscritto dal rappresentante legale della società (dal liquidatore o dal curatore nei casi previsti al successivo punto d), e inviata alla Banca d'Italia entro 120 giorni dal verificarsi delle cause a base della richiesta.
Nella domanda devono essere indicate le motivazioni della richiesta.
La cancellazione dall'elenco può essere richiesta dagli intermediari, tra l'altro, nelle ipotesi di seguito indicate:
a) cessazione totale dell'attività, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese o trasformazioni societarie, come fusioni e incorporazioni, che comunque determinino il venir meno dell'intermediario iscritto;
b) cessazione delle attività di natura finanziaria di cui all'art. 106 del TUB, come meglio specificate dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17.2.2009, n.29, che risulti anche da apposita variazione statutaria concernente l'oggetto sociale dell'intermediario;
c) adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267;
Ai fini della presentazione dell'istanza in modo formalmente corretto, si rammenta che, deve essere allegata copia del documento identificativo del sottoscrittore e documentazione comprovante la ricorrenza della causa di cancellazione.
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| 3.9.2 Termini del procedimento di cancellazione su istanza di parte |
 Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, la Banca d'Italia, ricevuta l'istanza di cancellazione, comunica l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. La comunicazione di avvio del procedimento indica l'oggetto del procedimento promosso, l'unità organizzativa e la persona responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento del procedimento stesso, nonché la struttura alla quale indirizzare la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del capo V della legge n.241/1990 e relative disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia. Nella comunicazione sono indicati inoltre, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.
 Il termine del procedimento di cancellazione è fissato in 120 gg. dalla data di ricezione dell'istanza. Entro la suddetta data, la Banca, in presenza dei requisiti richiesti, comunica con proprio provvedimento l'accoglimento dell'istanza e provvede alla cancellazione dall'elenco nonché all'aggiornamento del sito internet.
 Le istanze di cancellazione, nel silenzio dell'amministrazione ricevente, si intendono accolte decorsi 120 gg. dalla data della relativa ricezione (principio del silenzio assenso). |
| 3.9.3 Cancellazione d'ufficio |
La cancellazione d'ufficio è disciplinata dall'articolo 111 del TUB, secondo cui il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, dispone la cancellazione dall'elenco generale:
a) per il mancato rispetto delle disposizioni dell'art.106, comma 2 (svolgimento in via esclusiva di attività finanziarie);
b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'art.106, comma 3, lettere a) , b), c) (vale a dire il requisito della forma giuridica, dell'oggetto sociale e del capitale minimo);
c) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del TUB.
Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario e valutazione delle deduzioni presentate entro 30 giorni.
Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, l'organo amministrativo convoca l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società.
Costituiscono ipotesi di cancellazione d'ufficio i casi in cui l'intermediario decorsi 24 mesi dall'iscrizione non abbia dato inizio all'attività ovvero abbia interrotto l'esercizio dell'attività per non meno di 24 mesi continuativi (art. 10 comma 4, del decreto ministeriale 17 febbraio 2009, n. 29).
Il mancato invio di due segnalazioni periodiche consecutive potrà rilevare quale presupposto per la cancellazione d'ufficio (art. 12, comma 10 del Provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009).
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| 3.9.4 Sospensione per violazione degli obblighi di pubblicità |
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In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia può disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni (art.128, comma 5, del TUB). |
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SOMMARIO
1. PREMESSA
2. NOTE SULL’AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA DEI CONFIDI
3. QUALIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’
4. ISCRIZIONE
5. VARIAZIONI
6. ADEMPIMENTI E OBBLIGHI
7. VIOLAZIOI E SANZIONI
8. CANCELLAZIONE
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| 1. PREMESSA |
 Si intendono per Confidi - Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi - i soggetti che, ai sensi della legge 326/2003, svolgono esclusivamente l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i servizi connessi o strumentali, a favore delle piccole e medie imprese associate, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. |
| 2. NOTE SULL’AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA DEI CONFIDI |
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 Il 4 settembre 2010 è stato pubblicato il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, attuativo della Direttiva comunitaria n. 48/2008, che riforma la disciplina del credito al consumo.
 Il decreto prevede l'istituzione di un nuovo elenco dei confidi, anche di secondo grado, che esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi, tenuto da un apposito Organismo.
 I confidi che, alla data di entrata in vigore delle norme, risultino iscritti nella apposita sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti richiesti per l'attuazione della riforma (cfr. art. 10 del D.Lgs. 141/2010). |
| 3. QUALIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ |
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I confidi iscritti ai sensi dell'art. 155, comma 4, del TUB nell'apposita sezione dell'elenco generale, possono svolgere esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi che consiste nella "prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie" volta a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario (art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003 convertito in legge dalla L. n. 326/2003).
A tali operatori è pertanto precluso l'esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico nonché l'esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari ex art.106.
I Confidi devono avere una compagine sociale costituita da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
Per "confidi di secondo grado", si intendono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese. I confidi di secondo grado svolgono l'attività attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.
In relazione ai descritti limiti operativi e alla finalità di sostegno delle PMI, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui al ripetuto art. 155, comma 4, del TUB sono espressamente sottratti all'applicazione delle disposizioni del Titolo V del TUB relative agli intermediari finanziari e la loro operatività non è sottoposta al regime di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, che viene invece esercitato nei confronti dei confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. 385/93. Più specificatamente nei confronti dei confidi iscritti ex art.155, comma 4, i poteri e gli interventi di controllo della Banca d'Italia sono finalizzati a verificare l'osservanza delle norme sulla trasparenza delle operazioni loro consentite.
I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro, sono tenuti, ai sensi dell'art.15 del D.M. 17 febbraio 2009, n.29, ad iscriversi nell'elenco speciale ex art. 107 TUB. Ai soli confidi iscritti nell'elenco speciale, ai sensi dell'art. 155, comma 4-bis e seguenti (commi introdotti dal medesimo art. 13 del D.L. n. 269/2003), è consentito esercitare, in via non prevalente, attività diverse da quella di garanzia collettiva dei fidi. In particolare, tali intermediari - sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche - possono svolgere, oltre all'operatività tipica e prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del TUB di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del TUB, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
L'uso della denominazione o qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi" ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività è vietato ai soggetti diversi dai confidi.
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4. ISCRIZIONE
4.1 Requisiti per l'iscrizione |
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I requisiti per l'iscrizione (art. 4 del Provvedimento BI del 14 maggio 2009) sono:
a) natura giuridica: consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative;
b) oggetto sociale che prevede esclusivamente lo svolgimento dell'attività di rilascio di garanzie collettive nei confronti delle piccole e medie imprese associate;
c) fondo consortile o capitale sociale, pari almeno a € 100.000, fermo restando per le s.p.a. consortili l'ammontare minimo previsto dal Codice Civile (attualmente, € 120.000);
d) quota di partecipazione di ciascuna impresa non inferiore a € 250, né superiore al 20% del capitale sociale o fondo consortile;
e) compagine sociale costituita da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
La legge sui confidi prevede che il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili e dei fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico, non deve essere inferiore a € 250.000. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto deve essere costituito da apporti dei consorziati o da avanzi di gestione.
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| 4.2 I requisiti sopraindicati devono essere espressamente previsti nello statuto del confidi. |
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 Alla conclusione del primo esercizio, il Confidi deve verificare che il patrimonio netto non sia inferiore a euro 250.000,00 e sia rispettato l'articolo 13, comma 14, della legge confidi. A tal fine, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, il Confidi invia alla Banca d'Italia lo schema di composizione del patrimonio netto utilizzando l'Allegato n. 3-bis del modulo Confidi. |
| 4.3 Modalità di iscrizione |
 La domanda di iscrizione deve essere inoltrata, ai sensi del Provvedimento BI del 14 maggio 2009, utilizzando il modulo Domanda di iscrizione confidi.
 I confidi devono presentare la domanda di iscrizione entro sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese, se di nuova costituzione, ovvero dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se già costituiti. Per i confidi con forma giuridica di consorzio, il termine di presentazione della domanda di iscrizione decorre dalla data di registrazione del contratto nel registro delle imprese. |
| 5. VARIAZIONI |
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 I confidi iscritti nell'apposita sezione di cui all'art. 155, comma 4, del testo unico devono comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione dei dati e delle informazioni fornite ai fini dell'iscrizione utilizzando esclusivamente il modulo di variazione VAR appositamente predisposto, ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia del 14 maggio 2009, entro trenta giorni dal momento in cui si verifica la variazione o, se la modifica è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla data di iscrizione; nel caso di modifiche statutarie, al modulo di variazione VAR deve essere allegata una copia dello statuto del confidi dichiarato vigente dal legale rappresentante, da cui risultino le relative modifiche.
 Nell'ipotesi in cui, a seguito della modifica dell'oggetto sociale, sussistano i presupposti per una diversa rubricazione nell'ambito dell'elenco generale o delle sue sezioni, il soggetto interessato inoltra alla Banca d'Italia una nuova istanza di iscrizione secondo le modalità previste dal Provvedimento BI 14.5.2009, indicando nell'apposito riquadro del modulo di iscrizione la precedente collocazione nell'elenco. |
6. ADEMPIMENTI E OBBLIGHI
6.1 Adempimenti e obblighi |
Mantenimento dell’esercizio delle seguenti attività, che risulti anche da espressa previsione statutaria:
a) attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole e medie imprese associate;
b) attività, in quanto connesse e complementari a quelle di cui al capoverso precedente, di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese
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| 6.2 Comunicazione delle variazioni dei dati e delle informazioni |
 Il legale rappresentante dei confidi iscritti nell'apposita sezione di cui all'art. 155, comma 4, del TUB deve comunicare alla Banca d'Italia ogni variazioni dei dati e delle informazioni fornite ai fini dell'iscrizione utilizzando esclusivamente il modulo di variazione VAR appositamente predisposto, ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia del 14 maggio 2009, entro trenta giorni dal momento in cui si verifica la variazione o, se la modifica è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla data di iscrizione; nel caso di modifiche statutarie, al modulo di variazione VAR deve essere allegata una copia dello statuto del confidi dichiarato vigente dal legale rappresentante, da cui risultino le relative modifiche.
 Nell'ipotesi in cui, a seguito della modifica dell'oggetto sociale, sussistano i presupposti per una diversa rubricazione nell'ambito dell'elenco generale o delle sue sezioni, il soggetto interessato inoltra alla Banca d'Italia una nuova istanza di iscrizione secondo le modalità previste dal Provvedimento BI 14 maggio 2009, indicando nell'apposito riquadro del modulo di iscrizione la precedente collocazione nell'elenco. |
| 6.3 Verifica del patrimonio netto e comunicazione alla Banca d'Italia |
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 Alla conclusione del primo esercizio, il confidi verifica che il patrimonio netto non sia inferiore a euro 250.000,00 e sia rispettato l'articolo 13, comma 14, della legge confidi. A tal fine, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, il confidi invia alla Banca d'Italia lo schema di composizione del patrimonio netto utilizzando l'Allegato n. 3-bis del modulo domanda di iscrizione confidi. |
| 6.4 Accertamento delle perdite e relativi provvedimenti |
 Qualora, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulti che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dall'art.13, comma 14, della legge 326/2003, (Euro 250.000 comprensivo del fondo rischi indisponibili) gli amministratori devono sottoporre all'assemblea gli opportuni provvedimenti.
 Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi.
 Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi.
 Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite. |
| 6.5 Rispetto della normativa antiriciclaggio e delle disposizioni sulla trasparenza |
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 Ai Confidi si applicano gli obblighi antiriciclaggio di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette.
 I Confidi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni sulla trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie previste nelle sezioni da I a VII e nella sezione X del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in materia di pubblicità e informazione precontrattuale, forma, contenuto minimo dei contratti, comunicazioni alla clientela, tecniche di comunicazione a distanza, servizi di pagamento, credito ai consumatori e requisiti organizzativi per la gestione dei reclami. |
| 6.6 Iscrizione nell'elenco speciale |
I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro, sono tenuti, ai sensi dell'art.15 del D.M. 17 febbraio 2009, n.29, ad iscriversi nell'elenco speciale ex art. 107 TUB. |
| 7. VIOLAZIONI E SANZIONI |
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 L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi" ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi (art.13, comma 5, della Legge 24 novembre 2003, n.326). Chiunque contravviene al precedente disposto è punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del TUB. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del TUB.
 A norma dell'art. 133, comma 1, del TUB, l'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi da banche. |
8. CANCELLAZIONE
8.1 Cancellazione su istanza di parte |
La richiesta di cancellazione deve essere formulata utilizzando l'apposito modulo di cancellazione Can , sottoscritta dal rappresentante legale della società (dal liquidatore o dal curatore nei casi previsti al successivo punto d), e inviata alla Banca d'Italia entro 120 giorni dal verificarsi delle cause a base della richiesta.
La cancellazione dall'elenco può essere richiesta dal Confidi, tra l'altro, nelle ipotesi di seguito indicate:
a) cessazione totale dell'attività, con conseguente cancellazione del confidi dal registro delle imprese o trasformazioni societarie, come fusioni e incorporazioni, che comunque determinino il venir meno del soggetto iscritto;
b) adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267.
Ai fini della presentazione dell'istanza in modo formalmente corretto, si rammenta che, deve essere allega copia del documento identificativo del sottoscrittore e documentazione comprovante la ricorrenza della causa di cancellazione.
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| 8.2 Termini del procedimento di cancellazione su istanza di parte |
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 Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, la Banca d'Italia, ricevuta l'istanza di cancellazione, comunica l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. La comunicazione di avvio del procedimento indica l'oggetto del procedimento promosso, l'unità organizzativa e la persona responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento del procedimento stesso, nonché la struttura alla quale indirizzare la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del capo V della legge n.241/1990 e relative disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia. Nella comunicazione sono indicati inoltre, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.
 Il termine del procedimento di cancellazione è fissato in 120 gg. dalla data di ricezione dell'istanza. Entro la suddetta data, la Banca, in presenza dei requisiti richiesti, comunica con proprio provvedimento l'accoglimento dell'istanza e provvede alla cancellazione dall'elenco nonché all'aggiornamento del sito internet.
 Le istanze di cancellazione, nel silenzio dell'amministrazione ricevente, si intendono accolte decorsi 120 gg. dalla data della relativa ricezione (principio del silenzio assenso). |
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SOMMARIO
1. PREMESSA
2. AGENTI “MONEY TRANSFER”
3. NOTE SULL’AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA DEGLI
AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA
4. QUALIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’
5. DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA BANCHE E ISTITUZIONIFINANZIARIE
6. ATTIVITA’ COMPATIBILI ED ESERCITABILI
7. ISCRIZIONE
7.1 Requisiti per l'iscrizione
7.2 Termini del procedimento
7.3 MODELLI DI OGGETTO SOCIALE
7.4 VARIAZIONI
7.5 SOPRAVVENUTA MANCANZA DEI REQUISITI DI
ONORABILITA’ - EFFETTI
7.6 ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI
7.7 VIOLAZIONI E SANZIONI
7.8 CANECLLAZIONE E SOSPENSIONE
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 L’agente in attività finanziaria è la persona fisica o giuridica che professionalmente promuove e/o conclude contratti riconducibili alle attività finanziarie previste dagli artt. 106 e 114 sexies TUB (concessione di finanziamenti, intermediazione in cambi, servizi di pagamento, assunzione di partecipazioni) su incarico di intermediari finanziari ex artt. 106, 107 e 114 septies TUB. |
| 2. AGENTI “MONEY TRANSFER” |
 Gli agenti money transfer sono gli agenti in attività finanziaria, persone fisiche o giuridiche, che offrono, esclusivamente, il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire. |
| 3. NOTE SULL’AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA DEGLI AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA |
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 Il 4 settembre 2010 è stato pubblicato il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, attuativo della Direttiva comunitaria n. 48/2008, che riforma la disciplina del credito al consumo.
 Per gli agenti in attività finanziaria il decreto, innalza i requisiti di accesso e prevede l'istituzione di un nuovo elenco e di un'apposita sezione dedicata agli agenti che svolgono esclusivamente servizi di pagamento e ne affida la tenuta ad un apposito Organismo.
 Per assicurare l'ordinato passaggio al nuovo sistema, la normativa prevede specifiche disposizioni transitorie in forza delle quali la Banca sospenderà nuove iscrizioni nell'elenco degli agenti in attività finanziaria a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (e quindi dal 18 novembre 2010) e fino alla costituzione dell'Organismo, fanno eccezione gli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento.
 Agli agenti già iscritti continuano ad applicarsi, fino alla costituzione dell'Organismo, il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485.
 Costituito l'Organismo, la Banca d'Italia cesserà la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del Decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374. |
| 4. QUALIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ |
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 Le attività finanziarie per le quali viene svolta l'attività di agenzia nei confronti del pubblico sono quelle ricomprese negli artt. 106 e 114 sexies TUB, vale a dire: la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, l'assunzione di partecipazioni, la prestazione di servizi di pagamento, l'intermediazione in cambi. L'esercizio diretto di queste attività è riservato agli intermediari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 TUB e in quello speciale ex art. 107 TUB e nell'albo degli istituti di pagamento ex art. 114 septies TUB..
 L'attività di agenzia non può essere svolta su mandato dei soggetti iscritti nelle sezioni separate dell'elenco generale ex art. 106 come i confidi ex art. 155, comma 4. |
| 4.1 Esclusioni |
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Non costituisce attività di agenzia in attività finanziaria e quindi non comporta l'iscrizione nell'elenco l'esercizio delle seguenti attività:
a) distribuzione di carte di pagamento;
b) promozione e conclusione di contratti, compresi nell'esercizio delle attività finanziarie (previste dall'articolo 106, comma 1, del TUB), effettuate da parte di fornitori di beni e di servizi unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (esempio, la società che vende veicoli industriali).
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| 5. DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA BANCHE E ISTITUZIONI FINANZIARIE |
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 La disciplina degli agenti in attività finanziaria non si applica alle banche, alle imprese di investimento, alle società di gestione del risparmio, alle SICAV, agli intermediari finanziari, alle imprese assicurative, alla Poste italiane S.p.a. (cfr. art. 7 DMEF 485/2001) che possono, senza essere tenuti all'iscrizione nell'elenco, promuovere e/o concludere contratti finanziari su incarico di altri intermediari, salvo quanto disposto dalle rispettive normative di settore. |
| 6. ATTIVITA’ COMPATIBILI ED ESERCITABILI |
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L'attività di agenzia in attività finanziaria deve essere svolta in via esclusiva fatta eccezione per le attività compatibili, strumentali e connesse alla stessa (art. 5 del Decreto ministeriale n. 485/2001).È strumentale l'attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di agenzia; è connessa l'attività accessoria che consente di sviluppare l'attività di agenzia. Sono compatibili con l'agenzia in attività finanziaria le seguenti attività:
a) attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell'esercizio delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del TUB (vale a dire la concessione di finanziamenti, l'intermediazione in cambi, l'assunzione di partecipazioni, i servizi di pagamento). L'utilizzo degli agenti in attività finanziaria da parte delle banche è regolamentato dal comunicato BI pubblicato su GU n.211 del 9/9/2002 e dal comunicato BI pubblicato su GU n.11 del 14/1/2006;
b) altre attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in altri elenchi, ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna. A titolo esemplificativo rientrano tra queste l'attività di mediazione creditizia ex art. 16 della legge 108/96 e l'agente d'affari in mediazione ex legge 39/1989.
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7. ISCRIZIONE
7.1 Requisiti per l'iscrizione |
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I requisiti per l'iscrizione all'Elenco degli agenti in attività finanziaria sono previsti dall'art. 3, comma 3 del D. Lgs 374/1999. |
| 7.1.1 Persone fisiche |
Possono iscriversi nell'elenco i cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero di Stato diverso, secondo le disposizioni dell'art. 2 del D. Lgs. 286 del 25 luglio 1998, con domicilio nel territorio della Repubblica, in possesso:
a) del diploma di scuola media superiore, inclusi i diplomi triennali di qualificazione professionale rilasciati dal Ministero della Pubblica Istruzione (Istituti Professionali Statali);
b) dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 109 del TUB, regolamentato dal DM 517/1998 (il possesso di tali requisiti è attestato dai cittadini di uno stato estero in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale).
Si ricorda che i cittadini extra europei, devono inoltrare per l'iscrizione copia autenticata del titolo di studio, accompagnata dalla relativa traduzione giurata e da una dichiarazione di valore dalla quale risulti la durata complessiva del ciclo di studi, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica in Italia del paese nel quale il titolo di studio è stato conseguito ovvero dalle autorità diplomatiche consolari italiane presso il paese in cui il titolo di studio è stato conseguito. Questi ultimi documenti devono essere forniti in originale o in copia autenticata.
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| 7.1.2 Società |
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Possono iscriversi nell'elenco le società con sede legale in Italia, le stabili organizzazioni in Italia di società con sede legale all'estero, aventi i seguenti requisiti:
a) forma giuridica e requisiti patrimoniali previsti nel Codice Civile;
b) sede legale e amministrativa situate nel territorio dello stato;
c) previsione nell'oggetto sociale dello svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria. L'attività di agenzia deve essere esercita in via esclusiva. L'oggetto sociale può prevedere anche altre attività purché esse siano strumentali e/o connesse a quella di agenzia ovvero espressamente definite come compatibili (cfr. attività compatibili ai sensi dell'art. 5 del D.M. 485/2001);
d) nel caso di attività circoscritta al trasferimento di fondi (money transfer) detta limitazione dovrà essere espressamente prevista nell'oggetto sociale. L'attività di money transfer è compatibile con altre attività di natura non finanziaria (art. 5 del D.M. 485/2001, 3^ comma);
e) possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci e di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (ai sensi dell'art. 109 del TUB, regolamentato dai DM 516 e 517 del 30 dicembre 1998);
f) svolgimento dell'attività per il tramite di soggetti iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria (nella domanda d'iscrizione dovranno essere riportati gli estremi identificativi di tali soggetti e il relativo numero di iscrizione).
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7.2 Termini del procedimento
7.2.1 L'iscrizione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.
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 Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, la Banca d'Italia, ricevuta l'istanza d'iscrizione, comunica l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
 La comunicazione di avvio del procedimento indica l'oggetto del procedimento promosso, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento del procedimento, nonché la struttura alla quale indirizzare la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del capo V della legge n. 241/1990 e relative disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia. Nella comunicazione devono essere indicati inoltre, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.
 Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione è fissato in 120 gg. dalla data della ricezione dell'istanza. Entro il suddetto termine, la Banca, in presenza dei requisiti richiesti, comunica con proprio provvedimento l'accoglimento dell'istanza e il numero di iscrizione in elenco
 Le istanze di iscrizione, nel silenzio dell'amministrazione ricevente (principio del silenzio assenso) sempre che sussistano i requisiti, si intendono accolte decorsi 120 gg dalla data della relativa ricezione, risultante da ricevuta di ritorno o timbro apposto dalla Banca d'Italia.
 E' possibile verificare se un soggetto è iscritto consultando la sezione Consultazione Elenco di questo sito. L'indicazione contenuta sul sito internet è valida ai fini dell'attestazione dell'avvenuta iscrizione. |
7.3 MODELLI DI OGGETTO SOCIALE
7.3.1 Agenti in attività finanziaria a pieno titolo |
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La società ha per oggetto l'esercizio di agenzia in attività finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 374 del 25/9/1999 come disciplinata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 485 del 13/12/2001.
In particolare, la Società potrà essere stabilmente incaricata da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie di: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, intermediazione in cambi, prestazione di servizi di pagamento.
La società potrà esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie. Tra le prime, aventi carattere ausiliario, studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria, gestione di immobili ad uso funzionale, gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, formazione e addestramento del personale, assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria; tra le seconde, che consentono di sviluppare l'attività esercitata, prestazione di servizi di informazione commerciale e locazione di cassette di sicurezza.
La società potrà, altresì, esercitare attività compatibili, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 485/2001:
a) attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell'esercizio delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, del Testo unico bancario;
b) altre attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in elenchi, albi o ruoli tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna. Tra le attività compatibili può essere prevista la mediazione creditizia.
Al di fuori di queste, non possono essere previste attività di natura non finanziaria.
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| 7.3.2 Agenti in attività finanziaria che esercitano esclusivamente l'attività di trasferimento fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (Money Transfer) |
La società ha per oggetto:
a) l'esercizio di agenzia in attività finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 374 del 25/9/1999, circoscritta al trasferimento di fondi attraverso la raccolta e consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer);
b) l'esercizio di ogni altra attività di natura non finanziaria (commerciale, industriale, di servizi) purché consentita dalla normativa di settore. A titolo esemplificativo: Servizio di spedizioni; Agenzia di viaggi; Servizi di telefonia; ecc.
N.B.: Si rammenta che, nella fattispecie di agenzia consistente nella sola prestazione di servizi di pagamento e, quindi, nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer) non può essere previsto nell'oggetto sociale, l'esercizio di altre attività di cui all'art. 106 del D. lgs. 1/9/1993, n. 385; l'attività di agenzia è, in questo caso, compatibile con l'attività di cambiavalute che richiede comunque un'ulteriore iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale, di cui all'art. 155, comma 5, del TUB.
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7.4 VARIAZIONI
7.4.1 Persone fisiche |
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 Le persone fisiche iscritte devono comunicare alla Banca d'Italia il venir meno dei requisiti di onorabilità nonché ogni variazione delle informazioni fornite in sede di iscrizione in Elenco, entro trenta giorni dal momento in cui si verifica la variazione, avvalendosi del modulo BI/AG-VAR-A. |
| 7.4.2 Società |
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 Il legale rappresentante della società (ovvero della stabile organizzazione in Italia di soggetto estero) deve comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni fornite in sede di iscrizione in Elenco, entro trenta giorni dal momento in cui si verifica la variazione, avvalendosi del modulo BI/AG-VAR-B.
 Costituisce oggetto della comunicazione la sopravvenuta perdita dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo presso società italiane iscritte nell'elenco (ovvero a taluno dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di direzione presso stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, iscritte nell'Elenco) nonché la sopravvenuta perdita dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei partecipanti al capitale delle società iscritte nell'Elenco. Con le stesse modalità dovrà altresì essere segnalata la decadenza dalla carica, dichiarata dall'organo amministrativo, dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo delle società o stabili organizzazioni in Italia iscritte nell'Elenco. |
7.5 SOPRAVVENUTA MANCANZA DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ - EFFETTI
7.5.1 Persone fisiche |
 La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo alle persone fisiche iscritte è causa di cancellazione dall'Elenco. |
| 7.5.2 Società |
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 La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo presso società italiane ovvero stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, iscritte nell'Elenco, comporta la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata dall'organo amministrativo ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 109 del TUB e delle relative disposizioni di attuazione.
 La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei partecipanti al capitale delle società iscritte nell'Elenco comporta l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 108 dello stesso Testo unico e nelle relative disposizioni di attuazione. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUB a motivo della mancanza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, sono immediatamente comunicate alla Banca d'Italia. |
7.6 ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI
7.6.1 Comunicazione di effettivo svolgimento dell'attività e di verifica dei requisiti di onorabilità |
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 Entro un anno dall'iscrizione in Elenco i soggetti iscritti sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia, pena la decadenza, una dichiarazione di effettivo svolgimento dell'attività di agenzia, avvalendosi del modello BI/ AG-VIG, indicando la ragione sociale, il codice fiscale e il codice ABI degli intermediari preponenti. Per gli anni successivi al primo, detta comunicazione dovrà essere inviata entro il 30 marzo di ciascun anno.
 Con utilizzo dello stesso modulo, le persone fisiche iscritte ovvero il legale rappresentante delle società iscritte devono attestare alla Banca d'Italia la permanenza dei requisiti di onorabilità. La responsabilità della verifica della esistenza e della permanenza dei requisiti di onorabilità è rimessa, per le società e le stabili organizzazioni di soggetti esteri, all'organo amministrativo, che vi procede ai sensi dell'articolo 109 del TUB e delle relative disposizioni di attuazione. La verifica dei requisiti in questione deve essere effettuata in occasione della nomina di nuovi esponenti ovvero dell'acquisto di partecipazioni o quote da parte di nuovi soggetti e comunque con cadenza almeno annuale. Al modello BI/AG-VIG deve essere allegata copia del verbale illustrativo della verifica compiuta.
 Per le persone fisiche che svolgono l'attività per conto di società, a loro volta iscritte come agenti in attività finanziaria (art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 374/1999), la predetta attestazione deve indicare la ragione sociale, il codice fiscale e il numero d'iscrizione nell'Elenco delle società iscritte nell'ambito delle quali esse operano. |
7.6.2 Comunicazione di variazioni
7.6.2.1 Persone fisiche |
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 Le persone fisiche iscritte devono comunicare alla Banca d'Italia il venir meno dei requisiti di onorabilità nonché ogni variazione delle informazioni fornite in sede di iscrizione in Elenco, entro trenta giorni dal momento in cui si verifica la variazione, avvalendosi del modulo BI/AG-VAR-A. |
| 7.6.2.2 Società |
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 Il legale rappresentante della società (ovvero della stabile organizzazione in Italia di soggetto estero) deve comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni fornite in sede di iscrizione in Elenco, entro trenta giorni dal momento in cui si verifica la variazione, avvalendosi del modulo BI/AG-VAR-B. |
| 7.6.3 Disposizioni in materia di rapporti con l'intermediario |
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Nell'espletamento della loro attività, gli agenti osservano le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attività finanziaria dell'intermediario per conto del quale operano e, pertanto, forniscono agli intermediari preponenti tutte le informazioni necessarie per consentire a questi ultimi di verificare la correttezza dell'attività svolta (Provvedimento UIC 11 luglio 2002, parte V e Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 Sezione II, paragrafo n.4 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) |
| 7.6.4 Disposizioni in materia di rapporti con la clientela |
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L'agente in attività finanziaria, al momento del primo contatto con i potenziali clienti, in base alle disposizioni contenute nel Provvedimento UIC 11 luglio 2002, parte V e nel Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 Sezione II, paragrafo n.4 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, deve tra l'altro:
a) documentare la propria qualità di soggetto iscritto nell'Elenco, indicando il numero di iscrizione;
b) indicare l'intermediario/i per conto del quale o dei quali opera e il relativo numero di iscrizione all'elenco generale ex art. 106 o 107 TUB;
c) consegnare, ove richiesto, copia del contratto con il quale gli è stato conferito l'incarico di agenzia e dell'eventuale procura per la sottoscrizione dei contratti.
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| 7.6.5 Ritiro dalla circolazione e trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsità |
 Gli agenti in attività finanziaria hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro sospette di falsità e di trasmetterle senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Provvedimento UIC 11 luglio 2002, parte V). |
| 7.6.6 Adempimenti antiriciclaggio |
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 Agli agenti in attività finanziaria si applicano gli obblighi antiriciclaggio di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette (per approfondimenti consultare la sezione Unità di Informazione Finanziaria > Prevenzione del riciclaggio). |
7.7 VIOLAZIONI E SANZIONI
7.7.1 Abusivo esercizio dell'attività |
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 Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agenzia in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065,82 a 10.329,14 (art. 7 DM 485/2001). |
| 7.7.2 Violazioni delle disposizioni del Testo Unico Bancario |
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 Per tutte le violazioni delle disposizioni contenute nel TUB si applica la procedura sanzionatoria di cui all'art. 145 TUB come previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25.6.2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 159, 9 luglio 2008 - Serie generale.
 Si rammenta che, a norma dell'art. 133, comma 1, del TUB, l'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi da banche. Qualora si intenda pubblicizzare la denominazione di una ditta individuale, si rende necessario indicare anche l'esatta specificazione del nome e del cognome integrali dell'iscritto all'elenco nonché del relativo numero d'iscrizione.
 La parola credito o locuzioni derivate può tuttavia essere utilizzata se nella denominazione o ragione sociale è prevista anche l'indicazione "agenzia in attività finanziaria" , "agente in attività finanziaria", che qualifica esattamente l'attività svolta dal soggetto. |
7.8 CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE
7.8.1 Cancellazione su istanza di parte |
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 Gli agenti in attività finanziaria, persone fisiche o giuridiche, che intendono cancellarsi dall'elenco devono presentare la domanda di cancellazione avvalendosi del modulo BI/AG-CAN, datato e firmato, al quale può essere allegata la documentazione relativa alla causale di cancellazione. |
| 7.8.2 Termini del procedimento di cancellazione su istanza di parte |
 Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, la Banca d'Italia, ricevuta l'istanza di cancellazione, comunica l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. La comunicazione di avvio del procedimento indica l'oggetto del procedimento promosso, l'unità organizzativa e la persona responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento del procedimento stesso, nonché la struttura alla quale indirizzare la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del capo V della legge n.241/1990 e relative disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia. Nella comunicazione sono indicati inoltre, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.
 Il termine del procedimento di cancellazione è fissato in 120 gg. dalla data di ricezione dell'istanza. Entro la suddetta data, la Banca, in presenza dei requisiti richiesti, comunica con proprio provvedimento l'accoglimento dell'istanza e provvede alla cancellazione dall'elenco nonché all'aggiornamento del sito internet.
 Le istanze di cancellazione, nel silenzio dell'amministrazione ricevente, si intendono accolte decorsi 120 gg. dalla data della relativa ricezione (principio del silenzio assenso). La Banca non fornisce informazioni nel corso dell'istruttoria. |
| 7.8.3 Cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D. Lgs. n. 374/1999 |
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 La cancellazione viene disposta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con provvedimento motivato su proposta della Banca d'Italia, nei casi di gravi violazioni di norme di legge, di norme del decreto legislativo n. 374/1999 (es. perdita dei requisiti di onorabilità) o delle disposizioni emanate ai sensi di esso.
 La Banca comunica all'interessato l'avvio del procedimento di cancellazione con le modalità previste dal Provvedimento Banca d'Italia del 25 giugno 2008 che regola, unitamente al Provvedimento UIC dell'11 luglio 2002, anche le fasi e i termini procedimentali. |
| 7.8.4 Cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. n. 485/2001 |
 La Banca d'Italia dispone la cancellazione, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento, in caso di accertata inattività, protrattasi per oltre un anno, da parte del soggetto iscritto e nel caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale di effettivo svolgimento dell'attività di agenzia (Mod. BI/AG-VIG).
 Le fasi ed i termini del procedimento sono regolati dai provvedimenti UIC dell'11 luglio 2002 e Banca d'Italia del 25 giugno 2008. |
| 7.8.5 Sospensione ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, del D.M. n. 485/2001 |
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 Gli iscritti possono essere sospesi dall'Elenco, con provvedimento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in caso di emissione di decreto di rinvio a giudizio o di sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile porta alla perdita dei requisiti di onorabilità, ovvero per esigenze cautelari nel corso di un procedimento di cancellazione per gravi violazioni di legge.
 La Banca comunica all'interessato l'avvio del procedimento di cancellazione con le modalità previste dal Provvedimento Banca d'Italia del 25 giugno 2008 che regola, unitamente al Provvedimento UIC dell'11 luglio 2002, anche le fasi e i termini procedimentali. |
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