2. IL Quadro normativo dell'intermediario finanziario estero (I.F.E.)
2.1 Premessa
L’evoluzione del quadro normativo che investe l’intermediario finanziario estero, ha previsto due «tappe» implementative:
Il Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, in base a quanto previsto dall’art. 114 T.U.B. disciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica delle specifiche attività esercitabili, indicate nell’art. 106 T.U.B. da parte dei soggetti aventi sede legale all’estero.
Il Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze (DM 02/04/2015 n° 53), in base a quanto previsto dall’art. 114 T.U.B., disciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica delle specifiche attività esercitabili, indicate nell’art. 106 T.U.B., da parte dei soggetti aventi sede legale all’estero.
Le disposizioni di vigilanza, di cui al suddetto punto 2, integrano la normativa secondaria di settore dell’intermediario finanziario domestico o estero.
La normativa prevede una differenziazione tra soggetti comunitari e soggetti ultracomunitari quali destinatari della normativa.
I soggetti comunitari alla data del 01.10.2019 sono 28: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
I soggetti extracomunitari sono i soggetti diversi dai soggetti comunitari. I paesi candidati all’adesione all’ U.E. sono altresì: Ex repubblica iugoslava di Macedonia, Islanda Montenegro Serbia, Albania e Turchia.
Dal sito ufficiale dell’U.E. si rileva quanto segue: Brexit – Per quanto concerne il Regno unito e quindi la Brexit il 23 giugno 2016 i cittadini del Regno Unito hanno votato a favore dell’uscita dall’Unione europea (UE). Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato formalmente al Consiglio europeo l’intenzione di uscire dall’UE con l’attivazione dell’articolo 50 del trattato di Lisbona. Per il momento il Regno Unito resta un membro a pieno titolo dell'UE, con tutti i diritti e doveri che ne conseguono.
2.2 Gli intermediari finanziari comunitari ammessi al mutuo riconoscimento
“Gli intermediari finanziari comunitari ammessi al mutuo riconoscimento esercitano le attività indicate nell'art. 106, T.U.B., alle condizioni previste dall'articolo 18 e con le modalità di cui agli articoli 15, comma 3 o 16, comma 3 ( parte già riportata con riferimento al decreto (*)’’
* (Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Regolamento di attuazione degli articoli 106, comma 3, del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385)
Gli intermediari finanziari comunitari ammessi al mutuo riconoscimento esercitano:
• le attività indicate nell’articolo 106, T.U.B., ovvero “L'esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” omissis
• alle condizioni previste dall’articolo 18, ovvero “quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.”
• con le modalità di cui agli articoli 15, comma 3, T.U.B., 16, comma 3, T.U.B., ovvero:
- per il “Tramite (Succursali) - Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.”
- “In (Libera prestazione di servizi) - Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 (“ le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate alla Banca d'Italia”) nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.”
In relazione alla vigilanza su tali soggetti il combinato disposto dall’art.18 al comma 4 e dell’art. 54 comma 1 e 3, dispone quanto segue:
1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche (e gli intermediari finanziari) e richiedere a esse l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
L’ulteriore combinato disposto dell’art.18 comma 5 e dall'articolo 79, del tub, dispone altresì:
“In caso di violazione da parte di banche comunitarie (e di intermediari finanziari ammessi al mutuo riconoscimento N.d.R.) delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alla banca (e all’intermediario finanziario ammesso al mutuo riconoscimento N.d.R. ) di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato membro in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.
Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale”.
2.3 Gli intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento
“Gli intermediari finanziari comunitari, ovvero che non dispongono dei requisiti previsti nel punto precedente (2.2) non ammessi al mutuo riconoscimento, possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nonché attività connesse e strumentali previa autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico, ovvero tramite iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 e la costituzione di una stabile organizzazione in Italia. L'autorizzazione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 107, comma 1, lettere d) e f), e al ricorrere delle seguenti ulteriori condizioni…. omissis”.
* (Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015 n. 53 - Regolamento di
attuazione degli articoli 106, comma 3, del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385)
Le disposizioni di vigilanza dispongono inoltre che gli intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento, in base al suddetto D.M., possono esercitare le attività indicate nell’art. 106 T.U.B., previa autorizzazione della Banca d'Italia e , successiva iscrizione nell’albo, di cui al medesimo art.106 degli intermediari finanziari cosiddetti unici.
Nel merito, Banca d'Italia rilascia l’autorizzazione agli intermediari finanziari comunitari al ricorrere delle condizioni riportate negli otto punti e le connesse precisazioni, riportate in prosieguo.
Si constata, che l’elemento caratterizzate della revisione della normativa è rappresentato dal “mutamento procedurale e sostanziale del processo” che, da una precedente “verifica dei requisiti per l’iscrizione”, prevista per l’iscrizione nel precedente elenco generale ex art 106 T.U.B. che ha caratterizzato il “soggetto controllato”, alla implementazione di un “processo autorizzativo", proprio degli istituti bancari, e quindi, proprio dei “soggetti vigilati”.
L’iscrizione nell’Albo unico degli Intermediari Finanziari sottende quindi il superamento del «processo autorizzativo»; in effetti, l’Organo Autorizzativo (e successivamente di vigilanza) si pone come elemento concludente, la sostenibilità del progetto presentato nonché le condizioni per il rispetto della sana e prudente gestione.
1. Presentazione del programma di attività unitamente dell’atto costitutivo e dello statuto. L’intermediario finanziario estero predispone il programma di attività relativo al primo triennio articolato in funzione alla sua complessità operativa, dimensionale e organizzativa, nonché alla natura specifica dell’attività svolta (“principio di proporzionalità”). Tale programma si compone della Presentazione del programma di attività previsto dalle disposizioni di vigilanza per gli intermediar finanziari “ domestici” unitamente all’atto costitutivo e allo statuto.
2. Insussistenza di “stretti legami” tra gli intermediari o soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti tali da ostacolare l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. Gli “stretti legami” sono rappresentati dai rapporti tra un intermediario finanziario e un soggetto italiano o soggetto estero che:
a. controlla l’intermediario finanziario;
b. è controllato dall’intermediario finanziario;
c. è controllato dallo stesso soggetto che controlla l’intermediario finanziario;
d. partecipa al capitale dell’intermediario finanziario in misura pari almeno al 20%
e. del capitale con diritto di voto;
f. è partecipato dall’intermediario finanziario in misura pari almeno al 20% del
g. capitale con diritto di voto.
Nel definire ”l’ostacolo effettivo” all’ esercizio delle funzioni di vigilanza, assume rilievo il grado di trasparenza rappresentato nei confronti dell’Autorità di vigilanza della struttura del gruppo che può determinarsi nonché l’idoneità del medesimo, anche in relazione alla localizzazione territoriale delle società estere che lo compongono.
3. Svolgimento effettivo dell’attività di concessione di finanziamenti nel paese di provenienza.
4. Esercizio in Italia dell’attività di concessione di finanziamenti e delle attività connesse e strumentali in via esclusiva.
5. Per quanto concerne l’attività soggetta a riserva di concessione di finanziamenti, l’art 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze quali sono «attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma precisando che:
1) Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:
b.acquisto di crediti a titolo oneroso;
f.rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma.»
Le attività connesse e strumentali rappresentate nelle disposizioni di vigilanza.
L’intermediario finanziario può quindi esercitare attività strumentali o connesse rispetto alle attività finanziarie esercitate. Per definizione, è considerata strumentale l’attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata da uno o più intermediari finanziari; a titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:
a. studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;
b. gestione di immobili ad uso funzionale oppure di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti in relazione al tempo strettamente necessario per effettuarne la cessione;
c. gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
d. formazione e addestramento del personale.
È altresì considerata connessa l’attività di natura commerciale ovvero finanziaria, non soggetta a riserva, che consente di sviluppare l’attività finanziaria esercitata e che è svolta in via accessoria rispetto all’attività principale. Sono connesse attività quali la prestazione di:
i) servizi di informazione commerciale;
ii) Consulenza in materia di finanza d’impresa (ad es. in materia di struttura finanziaria e di strategia industriale);
iii) recupero crediti di terzi;
iiii) leasing operativo.
6. Costituzione di una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica alla quale sia assegnato un fondo di dotazione di importo almeno pari al capitale minimo richiesto agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia.
L’attestazione del versamento del capitale minimo si estrinseca nell’attestazione dell’avvenuto versamento del fondo di dotazione nella misura stabilita dalle disposizioni di vigilanza, rilasciata dalla banca presso la quale Il versamento è stato effettuato. La misura stabilita del versamento è rappresentata da:
A.2 milioni di euro per l’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti senza rilasciare garanzie;
B.3 milioni di euro per l’esercizio esclusivamente o congiunto con altre attività di finanziamento, dell’attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio delle garanzie.
7. Sussistenza dei requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità previsti dall’art. 26 T.U.B. in capo ai soggetti che svolgono la funzione di direzione della stabile organizzazione operante in Italia, riportato al punto successivo. La sussistenza dei requisiti vene accertata nel verbale dell’organo con funzione di supervisione strategica (CDA) di verifica dei requisiti degli esponenti che hanno funzione di direzione della stabile organizzazione italiana dell’intermediario finanziario estero.
8. Possesso dei requisiti previsti dall’art. 25 T.U.B. da parte dei titolari di partecipazioni qualificate nell’intermediario finanziario comunitario che ha chiesto l’iscrizione della stabile organizzazione operante in Italia, in conformità all’art. 19 T.U.B. Nello specifico, i soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate in un intermediario finanziario, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 25 T.U.B. e dalle relative disposizioni di attuazione. La Banca d’Italia andrà ad eseguire una valutazione sulla qualità e la solidità finanziaria di tali soggetti.
9. Qualora l’intermediario comunitario fosse sottoposto a vigilanza da parte di un’autorità del paese di origine rileva: i) consenso di tale autorità alla costituzione in Italia della stabile organizzazione; ii) attestazione di tale autorità in ordine alla solidità patrimoniale, dell’adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo di appartenenza.

Ulteriori precisazioni:
Ø alla domanda non vanno allegate informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale dell’intermediario finanziario;
Ø alla domanda va invece allegata l’attestazione dell’autorità competente del paese di provenienza in cui sono indicate le attività svolte dall’intemediario nel medesimo paese di provenienza.
PROGRAMMA DI ATTIVITA’
I PARTE - Descrizione delle linee di sviluppo dell’operatività
L’intermediario finanziario estero indicherà gli obiettivi di sviluppo, le attività programmate e le strategie funzionali alla loro realizzazione. In particolare, descriverà:
A) le finalità e gli obiettivi di sviluppo dell’iniziativa (“mission e obiettivi aziendali”) in Italia;
B) le caratteristiche dell’operatività domestiche che si intende avviare (es.: tipologia di finanziamenti, altre attività che intende svolgere, tipologia di clientela servita) - (“attività”);
C) relativamente al perimetro domestico l’area geografica e il mercato in cui intende operare e le prospettive di espansione in altre aree nonché il posizionamento sul mercato, incluse le quote di mercato attese (“mercato di riferimento e posizionamento”);
D) i canali di distribuzione utilizzati nel perimetro domestico.
II PARTE - Relazione previsionale sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale
La Relazione dell’I.F. estero deve contenere le seguenti informazioni nonché i documenti riferiti a ciascuno dei tre esercizi dell’arco temporale di riferimento:
• i prospetti previsionali relativi allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario;
• le previsioni sull’andamento dei volumi di attività, articolate – ove rilevante – per aree geografiche/mercati domestiche, tipologia di attività (ad es.: concessione di finanziamenti, servizi di investimento), classi di clientela e canali distributivi locali;
• l’evoluzione qualitativa e quantitativa del portafoglio crediti e le relative previsioni di svalutazione, tenuto conto della rischiosità media delle aree geografiche/mercati di insediamento e delle classi di clientela servite all’interno del perimetro domestico;
• le stime sulle previsioni di sviluppo di costi e ricavi. La società, in particolare, fornisce informazioni sui costi sostenuti per la distribuzione dei prodotti e sulla politica di determinazione dei prezzi (“politica di pricing”);
• gli investimenti programmati e le relative coperture finanziarie.
La Relazione previsionale conterrà altresì un’analisi della sostenibilità patrimoniale degli obiettivi di sviluppo, delle attività programmate e delle previsioni formulate; in tale ambito si determina, per il primo triennio di attività, prospetti contenenti:
• la composizione ed evoluzione dei fondi propri (ex patrimonio di vigilanza);
• il calcolo dei requisiti prudenziali relativi ai rischi di primo pilastro, con evidenza delle attività ponderate per il rischio;
• la stima del fabbisogno patrimoniale a fronte dei rischi di secondo pilastro cui la
• società risulta esposta (ICAAP).
Al fine della corretta stima dei fabbisogni patrimoniali, l’Intermediario Finanziario Estero tiene conto della mappatura dei rischi e dei presidi organizzativi e di controllo dei rischi predisposti.
La Relazione previsionale individua possibili scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate e descrive i relativi impatti economici e patrimoniali, rappresentandone gli effetti anche in relazione dei profili prudenziali; in tale ambito, la società richiedente individuerà le azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri.
III PARTE - Relazione sulla struttura organizzativa
La società richiedente predispone e allega, la «relazione sulla struttura organizzativa» italiana, sulla base di uno schema predefinito che si compone di quattro parti. I contenuti di tele relazione sono riportati in prosieguo al paragrafo 3.5.

2.4 Gli intermediari finanziari extracomunitari
“Gli intermediari finanziari comunitari possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nonché attività connesse e strumentali mediante la costituzione di società in Italia, autorizzate della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 T.U.B., e iscritte nell'albo previsto dall'articolo 106 T.U.B., l’autorizzazione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 107, comma 1, T.U.B.”
* (Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015 n. 53 - Regolamento
di attuazione degli articoli 106, comma 3, del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385)
Gli «Intermediari Finanziari esteri non comunitari» possono svolgere quindi le attività previste dall’art.106 T.U.B. attraverso una propria filiazione autorizzata dalla Banca d'Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti, ai sensi dell’art. 107 T.U.B. (1).
Alla richiesta di autorizzazione da parte intermediari finanziari esteri non comunitari si applicano le disposizioni di vigilanza degli intermediari finanziari “ domestici” (circolare 288/2015 di Banca d’Italia).
Nel caso in cui l’Intermediario Finanziario fosse sottoposto a vigilanza da parte di un’autorità del paese di origine, si richiede altresì:
a. il consenso di tale autorità alla costituzione in Italia della filiazione;
b. l’attestazione di tale autorità in ordine alla solidità patrimoniale, all’adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo di appartenenza.
(1) (Disposizioni di vigilanza degli intermediari finanziari)
L’art. 107 T.U.B. primo comma, a sua volta, a così recita”:
“1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:
1. Sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
2. La sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
3. Il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;
4. Venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
5. I titolari di partecipazioni di cui all’articolo 19e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
6. Non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
2.5 La struttura organizzativa degli intermediari finanziari esteri
La struttura organizzativa degli intermediari finanziari esteri operanti, in Italia, sarà descritta in apposita relazione che, a sua volta, sarà inviata all’Organo di vigilanza: in questo caso avrà la funzione di “Organo autorizzativo”. La relazione sulla struttura organizzativa domestica si compone di quattro parti:
A. Sistema di amministrazione e controllo;
B. Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni;
C. Gestione dei rischi;
D. Sistemi informativi.
Si riportano in proseguo i contenuti della relazione sulla struttura organizzativa per evidenziare che il nuovo soggetto è strutturato con una “quasi banca” in quanto assoggettata a vigilanza equivalente bancaria.
A. Sistema di amministrazione e controllo
La relazione evidenza il sistema di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento alle soluzioni organizzative scelte per assicurare l’efficienza dell’azione aziendale, la dialettica nel processo decisionale, nel rispetto di specifiche previsioni. In particolare il potenziale intermediario:
a) descrive il modello di amministrazione e controllo adottato in Italia con particolare riferimento a composizione, ambiti di responsabilità, compiti e deleghe assegnate agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo;
b) indica la periodicità abituale delle riunioni degli organi aziendali;
c) descrive i processi che conducono alle decisioni di ingresso in nuovi mercati o settori di attività o all’introduzione di nuovi prodotti;
d) indica, tempistica, forma, contenuti della documentazione da trasmettere agli organi aziendali ai fini dell’adempimento delle rispettive funzioni, con specifica identificazione dei soggetti responsabili. Evidenziare responsabili, tempistica e contenuto minimo dei flussi informativi da presentare agli organi aziendali su base regolare.
B. Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni
Il potenziale Intermediario inoltre:
1.descriverà (anche mediante grafico) l’organigramma ed il funzionigramma domestico (includendo anche l’eventuale rete periferica, con indicazione dei nominativi dei preposti alle varie unità, nonché il tipo di rapporto esistente con detti preposti o altri collaboratori diretti o indiretti della società);
2.descriverà le deleghe attribuite ai vari livelli dell’organizzazione aziendale domestica, i relativi limiti operativi, le modalità di controllo del delegante sull’azione del delegato;
3. mentre, per le funzioni aziendali di controllo, descrive:
Ø l’inquadramento di tali funzioni nell’organizzazione aziendale domestica; nell’ambito dei gruppi finanziari, in caso di accentramento, in tutto o in parte delle funzioni di controllo in capo alla capogruppo, saranno descritte le modalità organizzative adottate per assicurare il rispetto dei requisiti specifici;
Ø definirà la dotazione quali-quantitativa di personale, indicando i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e i relativi requisiti di professionalità;
Ø fornirà adeguati ragguagli informativi su oggetto, metodologie e frequenza dei controlli sui rischi assunti o assumibili nei diversi ambiti di operatività dell’intermediario, nonché sui flussi informativi che devono essere assicurati agli organi aziendali. A tal fine si trasmetteranno anche i regolamenti interni.
In relazione alle funzioni di controllo esternalizzate delle struttura domestica l’Intermediario estero:
Ø descrive il profilo professionale dell’outsourcer individuato, allegando alla relazione il contratto redatto in conformità alle disposizioni;
Ø illustra i presidi organizzativi idonei ad assicurare agli outsourcers una piena accessibilità a tutte le informazioni utili perla valutazione dei processi e dei rischi nei limiti dei compiti affidati;
Ø descrive le modalità e la frequenza con la quale gli organi aziendali verificano l’attività di controllo esternalizzata;
Ø individua il ruolo di referente per le attività esternalizzate, assicurandone l’autonomia e l’indipendenza;
Ø definisce frequenza e contenuto dei flussi informativi.
Con riferimento alla rete distributiva l’intermediario estero:
- indicherà il numero delle filiali italiane e descriverà i relativi ambiti operativi, la dotazione tecnica e le risorse umane, nonché profilo professionale del responsabile della struttura domestica;
- illustrerà il numero di soggetti esterni di cui si avvale per la distribuzione dei prodotti, allegando alla relazione un’attestazione circa l’iscrizione di tali soggetti ai rispettivi albi;
- descriverà le modalità di coordinamento, monitoraggio e controllo dei canali distributivi previsti, indicando la struttura responsabile a livello centralizzato e i relativi flussi informativi.
C. Gestione dei rischi
Per quanto concerne la gestione dei rischi, l’Intermediario Finanziario estero descrive, per ciascuna tipologia di rischio rilevante, i presidi organizzativi approntati per l’identificazione, misurazione, valutazione, gestione e controllo dei seguenti rischi: rischio di riciclaggio, rischio di mercato, rischio di liquidità, altri rischi.
D. Parte quarta - Sistemi informativi
Per quanto concerne i Sistemi informativi, l’intermediario finanziario estero descriverà le caratteristiche del sistema informativo domestico correlato alla propria dimensione operativa e al fabbisogno informativo degli organi aziendali tali da assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali. A tal fine:
Ø descrive, sinteticamente le procedure informatiche utilizzate nei vari comparti (contabilità, segnalazioni, etc.); nonché il processo di alimentazione, ponendo in evidenza le operazioni automatizzate e quelle effettuate manualmente, il grado di integrazione tra le procedure;
Ø indica i controlli (compresi quelli generati automaticamente dalle procedure) effettuati sulla qualità dei dati;
Ø illustra i presidi logici e fisici approntati per garantire la sicurezza del sistema informatico e la riservatezza dei dati (individuazione dei soggetti profilo professionale;
Ø descrive sinteticamente il piano di emergenza e di continuità operativa.
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