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SISTEMA 106 T.U.B. 2009 / 2012 ©
SISTEMA di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO
degli
INTERMEDIARI FINANZIARI |
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A |
Normativa primaria |
B |
Normativa secondaria |
C |
Gestione e controllo
Intermediari 106 T.U.B. |
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SISTEMA 106 T.U.B. 2009 / 2012 ©
Sistema di
organizzazione,
gestione
e controllo
degli
iscritti
ex art. 106 T.U.B. |
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SEGNALAZIONI STATISTICHE
DEGLI INTERMEDIARI
FINANZIARI |
ISCRITTI NELL’ELENCO
GENERALE DI CUI ALL’ART. 106
T.U.B.
Le nuove segnalazioni,
richieste ai sensi
dell’art. 106, comma 6
del TUB, vanno inviate dagli intermediari
finanziari iscritti nel
citato elenco generale.
Le nuove segnalazioni entrano in vigore a
partire dai dati di
bilancio riferiti al
31
dicembre 2008.
Le rilevazioni hanno
periodicità semestrale,
ad eccezione di quelle
riferite al conto economico
(Sezione III), da inviare
annualmente. La
segnalazione riferita al 30
giugno va inviata entro il
25 luglio; (è concesso un periodo di tempo maggiore per l'invio dei dati della prima semestrale 2009 dal 25/7/2009 al 15/9/2009); la segnalazione
riferita al 31 dicembre va
inviata entro il 15 aprile.
La segnalazione relativa
al 30 giugno riflette la
situazione dei conti
alla medesima data; essa
non comprende la sezione
III - Conto economico.
La segnalazione relativa
al 31 dicembre contiene
i dati di bilancio: essa
si basa sul bilancio
approvato
dall’assemblea, Il nuovo
flusso informativo,
basato in misura
prevalente sui dati di
bilancio, è articolato
in quattro sezioni,
contenenti
rispettivamente:
-
Sezione I: dati di stato
patrimoniale (principali dati di
attivo, passivo e
patrimonio netto,
con evidenza delle
principali forme di
operatività, quali ad
esempio, locazione
finanziaria, factoring,
credito al consumo);
-
Sezione II: informazioni sulle
operazioni “fuori
bilancio” (garanzie
rilasciate, impegni
irrevocabili a erogare
fondi e valore nozionale
dei derivati);
-
Sezione III: conto economico (con limitate
indicazioni di
dettaglio, quali ad
esempio la ripartizione
delle commissioni attive
per servizi prestati);
-
Sezione IV: altre informazioni
sulla struttura
aziendale (es.
numero di dipendenti,
agenti e mediatori), sui
volumi operativi
riferiti ai servizi
prestati (es. money
transfer) e
sull’operatività nel
comparto delle garanzie
rilasciate.
Le istruzioni Bankitalia ( Circolare n. 273 del 5
gennaio 2009 ) sottolineano che:
-
Indipendentemente
dalla specifica
conformazione dei
piani dei conti
aziendali, le informazioni
vanno ricondotte
negli schemi
segnaletici secondo
la logica che
impronta la
struttura e il
contenuto delle
singole voci.
-
Nelle regole di
compilazione di voci o
sottovoci della presente
segnalazione, il
riferimento a voci o
sottovoci del bilancio
non implica
necessariamente la
segnalazione del
medesimo importo, ma sta
ad indicare che il
contenuto della
segnalazione va
determinato secondo gli
stessi criteri di
redazione della
corrispondente voce o
sottovoce di bilancio.
Le segnalazioni sono
inoltre accompagnate
da una lettera che attesta
quanto segue:
-
le segnalazioni
statistiche che
questa società
trasmette a codesto
Istituto ai sensi
delle vigenti
istruzioni si basano
sui dati della
contabilità e
del sistema informativo
aziendale.
-
le segnalazioni,
derivano
dall’attivazione
delle procedure di
elaborazione dei
dati approvate dai
competenti organi
aziendali ed
esprimono la
situazione
economica,
patrimoniale e
finanziaria
dell’intermediario.
-
al fine di assicurare la
necessaria coerenza
dei dati segnalati
con le risultanze
della contabilità e
del sistema
informativo, sono
state predisposte
idonee misure di
verifica approvate
dai responsabili
aziendali.
-
il contenuto
della comunicazione è
portato a conoscenza del
consiglio di
amministrazione (ove
esistente) e
dall’organo di controllo
( che sottoscrivono la
comunicazione n.d.r.).
- FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE - Alla Banca d’Italia
Segnalazioni
statistiche degli
intermediari
iscritti ex Art. 106
TUB
LE SCADENZE
RILEVANTI |
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Scadenza |
Oggetto |
Note |
31/03/2009 |
(Circolare BANKITALIA
n° 304328 del 20 marzo 2009)
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La lettera va redatta secondo il fac-simile contenuto nella circolare n. 273 (cfr. “Avvertenze generali”, pag 8), a firma del presidente del Consiglio di Amministrazione (o amministratore unico) e del presidente del Collegio Sindacale (o organi equivalenti).
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30/04/2009 |
(Circolare BANKITALIA n°304328 del 20 marzo 2009 e circolare BANKITALIA n° 273 del 05/01/2009)
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Al più presto, e comunque con congruo anticipo rispetto al termine di invio della prima segnalazione
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(Circolare BANKITALIA n°304328 del 20 marzo 2009)
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"Il modulo è reperibile all’indirizzo www.bancaditalia.it/Statistiche/Raccolta dati presso gli intermediari/ Raccolta dati via internet/ Modulo per l’utilizzo del canale internet: intermediari ex art. 106 Tub".
-
Il modulo compilato in modo elettronico in ogni sua parte, va inviato a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail “rdvi.helpdesk@bancaditalia.it” ; una copia del modulo stesso deve essere stampata firmata e inviata via fax al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche al numero 0647926713".
-
Si richiama pertanto l’attenzione sulla rilevanza della corretta compilazione di detto modulo: le indicazioni ivi fornite sono determinanti per il corretto indirizzo delle credenziali di pertinenza dell’intermediario".
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31/05/2009 |
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Termine per la trasmissione della segnalazione annuale relativa al 31 dicembre 2008.
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Gli intermediari che chiudono l’esercizio in data successiva inviano la prima segnalazione entro il quinto mese successivo alla data di riferimento del bilancio.
(Circolare BANKITALIA n°304328 del 20 marzo 2009)
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Relativamente a tale prima segnalazione, gli intermediari non sono tenuti alla compilazione delle seguenti voci: 64338 “Servizi di incasso e pagamento: volumi del periodo”; 64342 “Attività di mediazione in cambi: volumi del periodo”; 64346 “Garanzie rilasciate nel periodo”; 64350 “Attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico: ammontare medio”.
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Il mancato o ritardato adempimento assume rilevanza ai fini dell’irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 144 TUB.
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i richiama inoltre la previsione dell'art. 111 del TUB, in base alla quale può essere disposta la cancellazione dall'Elenco generale in caso di gravi violazioni di disposizioni emanate ai sensi del TUB medesimo.
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15/9/2009 |
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Termine per la trasmissione della segnalazione semestrale relativa al 30 giugno 2010.
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Gli intermediari che chiudono il primo semestre in data successiva al 30 giugno inviano la segnalazione entro il 15° giorno del terzo mese successivo alla data di riferimento.
(Circolare BANKITALIA n°304328 del 20 marzo 2009)
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15/04/2010 |
(Circolare BANKITALIA n°304328 del 20 marzo 2009)
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25/07/2010 |
(Circolare BANKITALIA n°304328 del 20 marzo 2009)
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15/04/2011 |
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25/07/2011 |
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DECRETO LEGISLATIVO
13 agosto 2010, n. 141
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 Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.141 |
Attuazione della Direttiva 2008/48/CE |
GU n.207 del 4-9-2010 - Suppl. Ordinario |
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DISPOSIZIONI ATTUALMENTE OPERANTI |
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