ISCRITTI NELL’ELENCO
GENERALE DI CUI ALL’ART. 106
T.U.B.
Le nuove segnalazioni,
richieste ai sensi
dell’art. 106, comma 6
del TUB, vanno inviate dagli intermediari
finanziari iscritti nel
citato elenco generale.
Le nuove segnalazioni entrano in vigore a
partire dai dati di
bilancio riferiti al
31
dicembre 2008. Allo scopo di agevolare
la produzione della
prima rilevazione, è
concesso un periodo
di tempo maggiore per
l’invio dei dati (31
maggio 2009).
Le rilevazioni hanno
periodicità semestrale,
ad eccezione di quelle
riferite al conto economico
(Sezione III), da inviare
annualmente. La
segnalazione riferita al 30
giugno va inviata entro il
25 luglio; (è concesso un periodo di tempo maggiore per l'invio dei dati della prima semestrale 2009 dal 25/7/2009 al 15/9/2009); la segnalazione
riferita al 31 dicembre va
inviata entro il 15 aprile.
La segnalazione relativa
al 30 giugno riflette la
situazione dei conti
alla medesima data; essa
non comprende la sezione
III - Conto economico.
La segnalazione relativa
al 31 dicembre contiene
i dati di bilancio: essa
si basa sul bilancio
approvato
dall’assemblea, Il nuovo
flusso informativo,
basato in misura
prevalente sui dati di
bilancio, è articolato
in quattro sezioni,
contenenti
rispettivamente:
-
Sezione I: dati di stato
patrimoniale (principali dati di
attivo, passivo e
patrimonio netto,
con evidenza delle
principali forme di
operatività, quali ad
esempio, locazione
finanziaria, factoring,
credito al consumo);
-
Sezione II: informazioni sulle
operazioni “fuori
bilancio” (garanzie
rilasciate, impegni
irrevocabili a erogare
fondi e valore nozionale
dei derivati);
-
Sezione III: conto economico (con limitate
indicazioni di
dettaglio, quali ad
esempio la ripartizione
delle commissioni attive
per servizi prestati);
-
Sezione IV: altre informazioni
sulla struttura
aziendale (es.
numero di dipendenti,
agenti e mediatori), sui
volumi operativi
riferiti ai servizi
prestati (es. money
transfer) e
sull’operatività nel
comparto delle garanzie
rilasciate.
Le istruzioni Bankitalia ( Circolare n. 273 del 5
gennaio 2009 ) sottolineano che:
-
Indipendentemente
dalla specifica
conformazione dei
piani dei conti
aziendali, le informazioni
vanno ricondotte
negli schemi
segnaletici secondo
la logica che
impronta la
struttura e il
contenuto delle
singole voci.
-
Nelle regole di
compilazione di voci o
sottovoci della presente
segnalazione, il
riferimento a voci o
sottovoci del bilancio
non implica
necessariamente la
segnalazione del
medesimo importo, ma sta
ad indicare che il
contenuto della
segnalazione va
determinato secondo gli
stessi criteri di
redazione della
corrispondente voce o
sottovoce di bilancio.
Le segnalazioni sono
inoltre accompagnate
da una lettera che attesta
quanto segue:
-
le segnalazioni
statistiche che
questa società
trasmette a codesto
Istituto ai sensi
delle vigenti
istruzioni si basano
sui dati della
contabilità e
del sistema informativo
aziendale.
-
le segnalazioni,
derivano
dall’attivazione
delle procedure di
elaborazione dei
dati approvate dai
competenti organi
aziendali ed
esprimono la
situazione
economica,
patrimoniale e
finanziaria
dell’intermediario.
-
al fine di assicurare la
necessaria coerenza
dei dati segnalati
con le risultanze
della contabilità e
del sistema
informativo, sono
state predisposte
idonee misure di
verifica approvate
dai responsabili
aziendali.
-
il contenuto
della comunicazione è
portato a conoscenza del
consiglio di
amministrazione (ove
esistente) e
dall’organo di controllo
( che sottoscrivono la
comunicazione n.d.r.).
Segnalazioni
statistiche degli
intermediari
iscritti ex Art. 106
TUB
LE SCADENZE
RILEVANTI |