COLLABORAZIONE
INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI (I.F.E.)
IL QUADRO NORMATIVO
1
 
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
4
5
6
 
 

1. Premessa

Gli intermediari finanziari esteri, per operare in Italia devono disporre di uno dei seguenti requisiti:

1. Qualifica di intermediari ammessi al mutuo riconoscimento, in applicazione dell’art.18 del T.U.B.;

2. Qualifica di intermediari finanziari (comunitari e extracomunitari), iscritti nel nuovo elenco unico degli intermediari finanziari.

Gli intermediari ammessi al mutuo riconoscimento esercitano la loro attività attraverso lo stabilimento di una succursale o in regime di libera prestazione di servizi,  nel rispetto di due condizioni: (i) ubicazione della sede legale in uno Stato comunitario e, (ii)  l’assoggettamento a controllo di una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.

Gli intermediari finanziari esteri, non ammessi al mutuo riconoscimento devono avere specifiche caratteristiche e rispettare l’iter per l’iscrizione nell’attuale albo unico degli intermediari finanziari.

2. IL Quadro normativo dell'intermediario finanziario estero (I.F.E.)

2.1 Premessa

L’evoluzione del quadro normativo che investe l’intermediario finanziario estero, ha previsto due «tappe» implementative:

2. l’emanazione  da  parte  di  Bankitalia  delle  disposizioni  di  vigilanza  per  gli intermediari finanziari – attuazione del D.lgs 13 agosto 2010 n. 141, rappresentata dalla circolare 288/2015.

 

Il Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, in base a quanto previsto dall’art. 114 T.U.B. disciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica delle specifiche attività esercitabili, indicate nell’art. 106 T.U.B. da parte dei soggetti aventi sede legale all’estero.

Il Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze (DM 02/04/2015 n° 53), in base a quanto previsto dall’art. 114 T.U.B., disciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica delle specifiche attività esercitabili, indicate nell’art. 106 T.U.B., da parte dei soggetti aventi sede legale all’estero.

Le disposizioni di vigilanza, di cui al suddetto punto 2, integrano la normativa secondaria di settore dell’intermediario finanziario domestico o estero.

La normativa prevede una differenziazione tra soggetti comunitari e soggetti ultracomunitari quali destinatari della normativa.

I soggetti comunitari alla data del 01.10.2019 sono 28: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
I soggetti extracomunitari sono i soggetti diversi dai soggetti comunitari. I paesi candidati all’adesione all’ U.E. sono altresì:  Ex  repubblica  iugoslava  di  Macedonia,  Islanda  Montenegro  Serbia, Albania  e Turchia.

Dal sito ufficiale dell’U.E. si rileva quanto segue: Brexit – Per quanto concerne il Regno unito e quindi la Brexit il  23 giugno 2016 i cittadini del Regno Unito hanno votato a favore dell’uscita dall’Unione europea (UE). Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato formalmente al Consiglio europeo l’intenzione di uscire dall’UE con l’attivazione dell’articolo 50 del trattato di Lisbona. Per il momento il Regno Unito resta un membro a pieno titolo dell'UE, con tutti i diritti e doveri che ne conseguono.

2.2 Gli intermediari finanziari comunitari ammessi al mutuo riconoscimento

“Gli intermediari finanziari comunitari ammessi al mutuo riconoscimento esercitano le attività indicate nell'art. 106, T.U.B., alle condizioni previste dall'articolo 18 e con le modalità di cui agli articoli 15, comma 3 o 16, comma 3 ( parte già riportata con riferimento al decreto (*)’’

* (Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Regolamento di attuazione degli articoli 106, comma 3, del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385)

Gli intermediari finanziari comunitari ammessi al mutuo riconoscimento esercitano:

• le attività indicate nell’articolo 106, T.U.B., ovvero “L'esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” omissis
• alle condizioni previste dall’articolo 18, ovvero “quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.”
• con le modalità di cui agli articoli 15, comma 3, T.U.B., 16, comma 3, T.U.B., ovvero:

  1. per il “Tramite (Succursali) - Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.”
  2. “In (Libera prestazione di servizi) - Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 (“ le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate alla Banca d'Italia”) nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.”

In relazione alla vigilanza su tali soggetti il combinato disposto dall’art.18 al comma 4 e dell’art. 54 comma 1 e 3, dispone quanto segue:

1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche (e gli intermediari finanziari) e richiedere a esse l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

2. Omissis...

3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

L’ulteriore combinato disposto dell’art.18 comma 5 e dall'articolo 79, del tub, dispone altresì:

“In  caso  di  violazione  da  parte  di  banche  comunitarie  (e  di  intermediari  finanziari ammessi al mutuo riconoscimento N.d.R.) delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alla banca (e all’intermediario finanziario  ammesso al mutuo riconoscimento N.d.R. ) di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato membro in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.

Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione  del  divieto  di  intraprendere  nuove  operazioni  e  la  chiusura  della succursale”.


2.3 Gli intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento

“Gli intermediari finanziari comunitari, ovvero che non dispongono dei requisiti previsti nel punto precedente (2.2) non ammessi al mutuo riconoscimento, possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nonché attività connesse e strumentali previa autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico, ovvero tramite iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 e la costituzione di una stabile organizzazione in Italia. L'autorizzazione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 107, comma 1, lettere d) e f), e al ricorrere delle seguenti ulteriori condizioni…. omissis”.

* (Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  2 aprile 2015 n. 53 - Regolamento di
attuazione degli articoli 106, comma 3, del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385)

Le disposizioni di vigilanza dispongono inoltre che gli intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento, in base al suddetto D.M., possono esercitare le attività indicate nell’art. 106 T.U.B., previa autorizzazione della Banca d'Italia e , successiva  iscrizione  nell’albo,  di  cui  al  medesimo  art.106  degli intermediari finanziari cosiddetti unici.

Nel merito, Banca d'Italia rilascia l’autorizzazione agli intermediari finanziari comunitari al ricorrere delle condizioni riportate negli  otto punti e le connesse precisazioni,  riportate in prosieguo.

Si constata, che l’elemento caratterizzate della revisione della normativa è rappresentato dal “mutamento procedurale e sostanziale del processo” che, da una precedente “verifica dei requisiti per l’iscrizione”, prevista per l’iscrizione nel precedente elenco generale ex art 106 T.U.B. che ha caratterizzato il “soggetto controllato”, alla implementazione di un  “processo autorizzativo", proprio degli istituti bancari, e quindi, proprio dei “soggetti vigilati”.

L’iscrizione nell’Albo unico degli Intermediari Finanziari sottende quindi il superamento del «processo autorizzativo»; in effetti, l’Organo Autorizzativo (e successivamente di vigilanza) si pone come elemento concludente, la sostenibilità del progetto presentato nonché le condizioni per il rispetto della sana e prudente gestione.

1. Presentazione del programma di attività unitamente dell’atto costitutivo e dello statuto. L’intermediario finanziario estero predispone il programma di attività relativo al primo triennio articolato in funzione alla sua complessità operativa, dimensionale e organizzativa,    nonché    alla    natura    specifica    dell’attività    svolta    (“principio    di proporzionalità”). Tale programma si compone della Presentazione del programma di attività previsto dalle disposizioni di vigilanza per gli intermediar finanziari “ domestici” unitamente all’atto costitutivo e allo statuto.

2. Insussistenza di “stretti legami” tra gli intermediari o soggetti del gruppo di appartenenza  e  altri  soggetti  tali  da  ostacolare  l’effettivo  esercizio  delle funzioni di vigilanza. Gli “stretti legami” sono rappresentati dai rapporti tra un intermediario finanziario e un soggetto italiano o soggetto estero che:

a. controlla l’intermediario finanziario;

b. è controllato dall’intermediario finanziario;

c. è controllato dallo stesso soggetto che controlla l’intermediario finanziario;

d. partecipa al capitale dell’intermediario finanziario in misura pari almeno al 20%

e. del capitale con diritto di voto;

f. è partecipato dall’intermediario finanziario in misura pari almeno al 20% del

g. capitale con diritto di voto.

Nel definire ”l’ostacolo effettivo” all’ esercizio delle funzioni di vigilanza, assume rilievo il grado di trasparenza rappresentato nei confronti dell’Autorità di vigilanza della struttura del gruppo che può determinarsi nonché l’idoneità del medesimo, anche in relazione alla localizzazione territoriale delle società estere che lo compongono.

3. Svolgimento  effettivo  dell’attività  di  concessione  di  finanziamenti  nel  paese di provenienza.
4. Esercizio in Italia dell’attività di concessione di finanziamenti e delle attività connesse e strumentali in via esclusiva.
5. Per quanto concerne l’attività soggetta a riserva di concessione di finanziamenti, l’art 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze quali sono «attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma precisando che:

 

1) Per  attività  di  concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  si  intende  la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:

a.locazione finanziaria;

b.acquisto di crediti a titolo oneroso;

c.credito ai consumatori, così come definito dall'articolo 121 T.U.B;

d.credito ipotecario;

e.prestito su pegno;

f.rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma.»

Le attività connesse e strumentali rappresentate nelle disposizioni di vigilanza.


L’intermediario finanziario può quindi esercitare attività strumentali o connesse rispetto  alle  attività  finanziarie  esercitate. Per definizione,  è  considerata strumentale l’attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata da uno o più intermediari finanziari; a titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:

a. studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;

b. gestione di immobili ad uso funzionale oppure di immobili acquistati o detenuti  per  il recupero  di  crediti  in  relazione  al  tempo  strettamente necessario per effettuarne la cessione;

c. gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;

d. formazione e addestramento del personale.

È altresì considerata connessa l’attività di natura commerciale ovvero finanziaria, non soggetta a riserva, che consente di sviluppare l’attività finanziaria esercitata e che è svolta in via accessoria rispetto all’attività principale. Sono connesse attività quali la prestazione di:

i) servizi di informazione commerciale;

ii) Consulenza in materia di finanza d’impresa (ad es. in materia di struttura finanziaria e di strategia industriale);

iii) recupero crediti di terzi;

iiii) leasing operativo.

6. Costituzione di una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica alla quale sia assegnato un fondo di dotazione di importo almeno pari al capitale minimo richiesto agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia.

 

L’attestazione del versamento del capitale minimo si estrinseca nell’attestazione dell’avvenuto versamento del fondo di dotazione nella misura stabilita dalle disposizioni di vigilanza, rilasciata dalla banca presso la quale Il versamento è stato effettuato. La misura stabilita del versamento è rappresentata da:

A.2 milioni di euro per l’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti senza rilasciare garanzie;          

B.3 milioni di euro per l’esercizio esclusivamente o congiunto con altre attività di finanziamento, dell’attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio delle garanzie.

7. Sussistenza  dei  requisiti  di  professionalità,  indipendenza  ed  onorabilità previsti  dall’art.  26  T.U.B.  in  capo  ai  soggetti  che  svolgono  la  funzione  di direzione della stabile organizzazione operante in Italia, riportato al punto successivo. La sussistenza dei requisiti vene accertata nel verbale dell’organo con funzione di supervisione strategica (CDA) di verifica dei requisiti degli esponenti che hanno funzione di direzione della stabile organizzazione italiana dell’intermediario finanziario estero.
8. Possesso  dei  requisiti  previsti  dall’art.  25  T.U.B.  da  parte  dei  titolari  di partecipazioni qualificate nell’intermediario finanziario comunitario che ha chiesto l’iscrizione della stabile organizzazione operante in Italia, in conformità all’art. 19 T.U.B. Nello specifico, i soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate in un intermediario finanziario, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 25 T.U.B. e dalle relative disposizioni di attuazione. La Banca d’Italia andrà ad eseguire una valutazione sulla qualità e la solidità finanziaria di tali soggetti.
9. Qualora l’intermediario comunitario fosse sottoposto a vigilanza da parte di un’autorità del paese di origine rileva: i) consenso di tale autorità alla costituzione in Italia della stabile organizzazione; ii) attestazione di tale autorità  in ordine alla solidità patrimoniale, dell’adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo di appartenenza.

 

Ulteriori precisazioni:

Ø alla domanda non vanno allegate informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale dell’intermediario finanziario;

Ø alla domanda va invece allegata l’attestazione dell’autorità competente del paese di provenienza in cui sono indicate le attività svolte dall’intemediario nel medesimo paese di provenienza.

 

PROGRAMMA DI ATTIVITA’

L’intermediario finanziario estero indicherà gli obiettivi di sviluppo, le attività programmate e le strategie funzionali alla loro realizzazione. In particolare, descriverà:

A) le finalità e gli obiettivi di sviluppo dell’iniziativa (“mission e obiettivi aziendali”) in Italia;
B) le caratteristiche dell’operatività domestiche che si intende avviare (es.: tipologia di finanziamenti, altre attività che intende svolgere, tipologia di clientela servita) - (“attività”);
C) relativamente al perimetro domestico l’area geografica e il mercato in cui intende operare e le prospettive di espansione in altre aree nonché il posizionamento sul mercato, incluse le quote di mercato attese (“mercato di riferimento e posizionamento”);
D) i canali di distribuzione utilizzati nel perimetro domestico.

La Relazione dell’I.F. estero deve contenere le seguenti informazioni nonché i documenti riferiti a ciascuno dei tre esercizi dell’arco temporale di riferimento:

• i prospetti previsionali relativi allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario;
• le previsioni sull’andamento dei volumi di attività, articolate – ove rilevante – per aree geografiche/mercati domestiche, tipologia di attività (ad es.: concessione di finanziamenti, servizi di investimento), classi di clientela e canali distributivi locali;
• l’evoluzione qualitativa e quantitativa del portafoglio crediti e le relative previsioni di svalutazione, tenuto conto della rischiosità media delle aree geografiche/mercati di insediamento e delle classi di clientela servite all’interno del perimetro domestico;
• le stime sulle previsioni di sviluppo di costi e ricavi. La società, in particolare, fornisce informazioni sui costi sostenuti per la distribuzione dei prodotti e sulla politica di determinazione dei prezzi (“politica di pricing”);
• gli investimenti programmati e le relative coperture finanziarie.

La Relazione previsionale conterrà altresì un’analisi della sostenibilità patrimoniale degli obiettivi di sviluppo, delle attività programmate e delle previsioni formulate; in tale ambito si determina, per il primo triennio di attività, prospetti contenenti:

• la composizione ed evoluzione dei fondi propri (ex patrimonio di vigilanza);

• il calcolo dei requisiti prudenziali relativi ai rischi di primo pilastro, con evidenza delle attività ponderate per il rischio;

• la stima del fabbisogno patrimoniale a fronte dei rischi di secondo pilastro cui la

• società risulta esposta (ICAAP).

Al fine della corretta stima dei fabbisogni patrimoniali, l’Intermediario Finanziario Estero tiene conto della mappatura dei rischi e dei presidi organizzativi e di controllo dei rischi predisposti.

La Relazione previsionale individua possibili scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate e descrive i relativi impatti economici e patrimoniali, rappresentandone gli effetti anche in relazione dei profili prudenziali; in tale ambito, la società richiedente individuerà le azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri.

III PARTE - Relazione sulla struttura organizzativa

La società richiedente predispone e allega, la «relazione sulla struttura organizzativa» italiana, sulla base di uno schema predefinito che si compone di  quattro parti. I contenuti di tele relazione sono riportati in prosieguo al paragrafo 3.5.


2.4 Gli intermediari finanziari extracomunitari

“Gli intermediari finanziari comunitari possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nonché attività connesse e strumentali mediante la costituzione di società in Italia, autorizzate della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 T.U.B., e iscritte nell'albo previsto dall'articolo 106 T.U.B., l’autorizzazione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 107, comma 1, T.U.B.

* (Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  2 aprile 2015 n. 53 - Regolamento
di attuazione degli articoli 106, comma 3, del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385)

Gli  «Intermediari  Finanziari  esteri non  comunitari»  possono  svolgere quindi  le attività  previste dall’art.106 T.U.B. attraverso una propria filiazione autorizzata dalla Banca d'Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti, ai sensi dell’art. 107 T.U.B. (1).


Alla richiesta di autorizzazione da parte intermediari  finanziari  esteri non  comunitari  si applicano le disposizioni di vigilanza degli intermediari finanziari “ domestici” (circolare 288/2015 di Banca d’Italia).

Nel caso in cui l’Intermediario Finanziario fosse sottoposto a vigilanza da parte di un’autorità del paese di origine, si richiede altresì:

a. il consenso di tale autorità alla costituzione in Italia della filiazione;

b. l’attestazione di tale autorità in ordine alla solidità patrimoniale, all’adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo di appartenenza.

 

(1) (Disposizioni di vigilanza  degli intermediari finanziari)

 

L’art. 107 T.U.B. primo comma, a sua volta, a così recita”:

“1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. Sia  adottata  la  forma  di  società  per  azioni,  in  accomandita  per  azioni,  a responsabilità limitata e cooperativa;

2. La sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

3. Il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;

4. Venga presentato un programma concernente l'attività  iniziale  e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

5. I titolari di partecipazioni di cui all’articolo 19e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;

6. Non  sussistano,  tra  gli  intermediari  finanziari  o  i  soggetti  del  gruppo  di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

7. L’oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 106.


2.5 La struttura organizzativa degli intermediari finanziari esteri

La struttura organizzativa degli intermediari finanziari esteri operanti, in Italia, sarà descritta in apposita relazione che, a sua volta, sarà inviata all’Organo di vigilanza: in questo caso avrà la funzione di “Organo autorizzativo”. La relazione sulla struttura organizzativa domestica si compone di quattro parti:

Si riportano in proseguo i contenuti della relazione sulla struttura organizzativa per evidenziare che il nuovo soggetto è strutturato con una “quasi banca”  in quanto assoggettata a vigilanza equivalente bancaria.

La relazione evidenza il sistema di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento alle soluzioni organizzative scelte per assicurare l’efficienza dell’azione aziendale, la dialettica nel processo decisionale, nel rispetto di specifiche previsioni. In particolare il potenziale intermediario:

a) descrive  il  modello  di  amministrazione  e  controllo  adottato  in  Italia  con particolare riferimento a composizione, ambiti di responsabilità, compiti e deleghe assegnate agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo;

b) indica la periodicità abituale delle riunioni degli organi aziendali;

c) descrive i processi che conducono alle decisioni di ingresso in nuovi mercati o settori di attività o all’introduzione di nuovi prodotti;

d) indica, tempistica, forma, contenuti della documentazione da trasmettere agli organi aziendali ai fini dell’adempimento delle rispettive funzioni, con specifica identificazione dei soggetti responsabili. Evidenziare responsabili, tempistica e contenuto minimo dei flussi informativi da presentare agli organi aziendali su base regolare.

 

Il potenziale Intermediario inoltre:

1.descriverà (anche mediante grafico) l’organigramma ed il funzionigramma domestico (includendo  anche  l’eventuale  rete periferica, con indicazione dei nominativi dei preposti alle varie unità, nonché il tipo di rapporto esistente con detti preposti o altri collaboratori diretti o indiretti della società);
2.descriverà le deleghe attribuite ai vari livelli dell’organizzazione aziendale domestica, i relativi limiti operativi, le modalità di controllo del delegante sull’azione del delegato;
3. mentre, per le funzioni aziendali di controllo, descrive:

 

Ø l’inquadramento  di  tali  funzioni  nell’organizzazione  aziendale  domestica; nell’ambito dei gruppi finanziari, in caso  di  accentramento,  in tutto o in parte delle  funzioni  di  controllo  in  capo  alla  capogruppo,  saranno  descritte  le modalità organizzative adottate per assicurare il rispetto dei requisiti specifici;

Ø definirà  la  dotazione  quali-quantitativa  di personale, indicando i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e i relativi requisiti di professionalità;

Ø fornirà   adeguati    ragguagli    informativi    su    oggetto, metodologie    e frequenza   dei   controlli   sui   rischi   assunti   o assumibili nei diversi ambiti di operatività dell’intermediario, nonché sui flussi informativi che devono essere assicurati agli organi aziendali. A tal fine si trasmetteranno anche i regolamenti interni.

In relazione alle funzioni di controllo esternalizzate delle struttura domestica l’Intermediario estero:

Ø descrive il profilo professionale dell’outsourcer individuato, allegando alla relazione il contratto redatto in conformità alle disposizioni;

Ø illustra i presidi organizzativi idonei ad assicurare agli outsourcers una piena accessibilità a tutte le informazioni utili perla  valutazione  dei  processi  e  dei rischi nei  limiti dei compiti affidati;

Ø descrive le   modalità   e   la   frequenza   con la   quale   gli organi aziendali verificano l’attività di controllo esternalizzata;

Ø individua  il  ruolo  di  referente  per  le  attività  esternalizzate,  assicurandone l’autonomia e l’indipendenza;

Ø definisce frequenza e contenuto dei flussi informativi.

Con riferimento alla rete distributiva l’intermediario estero:

    • indicherà il numero delle filiali italiane e descriverà i relativi ambiti operativi, la dotazione tecnica e le risorse umane, nonché profilo professionale del responsabile della struttura domestica;
    • illustrerà il numero di soggetti esterni di cui si avvale per la distribuzione dei prodotti, allegando alla relazione un’attestazione circa l’iscrizione di tali soggetti ai rispettivi albi;
    • descriverà le modalità di coordinamento, monitoraggio e controllo dei canali distributivi previsti, indicando la struttura responsabile a livello centralizzato e i relativi flussi informativi.

Per  quanto  concerne  la  gestione  dei  rischi,  l’Intermediario Finanziario  estero  descrive,  per ciascuna tipologia di rischio rilevante, i presidi organizzativi approntati per l’identificazione, misurazione, valutazione, gestione e controllo dei seguenti rischi: rischio di riciclaggio, rischio di mercato, rischio di liquidità, altri rischi.

 

Per quanto concerne i Sistemi informativi, l’intermediario finanziario estero descriverà le caratteristiche   del   sistema   informativo   domestico   correlato alla   propria dimensione  operativa  e  al  fabbisogno    informativo    degli    organi    aziendali tali da assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali. A tal fine:

Ø descrive, sinteticamente le procedure informatiche utilizzate nei vari comparti (contabilità, segnalazioni, etc.); nonché  il processo di alimentazione, ponendo in evidenza le operazioni automatizzate e quelle effettuate manualmente, il grado di integrazione tra le procedure;

Ø indica i controlli (compresi quelli generati automaticamente dalle procedure) effettuati sulla qualità dei dati;

Ø illustra  i  presidi  logici  e  fisici  approntati  per  garantire  la sicurezza del sistema informatico e la riservatezza dei dati (individuazione dei soggetti profilo professionale;

Ø descrive  sinteticamente il piano di emergenza  e  di continuità operativa.

 

3. La trasparenza bancaria e finanziaria

Per quanto concerne i rapporti tra intermediario e consumatori, relativamente all’attività svolta   in   Italia,   l’informativa   precontrattuale   finalizzata ai consumatori di servizi e operazioni bancari e finanziari attraverso tecniche di comunicazione a distanza è rilevante al ricorrere di una delle seguenti condizioni nei seguenti casi:

a. quando la commercializzazione dell’operazione o del servizio rientra nel campo di applicazione della sezione IV-bis del capo I del titolo III della parte III del Codice del Consumo.

b. quando non tutte le fasi della commercializzazione avvengono attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

Per quanto concerne i rapporti tra intermediari e soggetti diversi dai consumatori, il campo di applicazione della normativa domestica sull’informativa precontrattuale relativa all’offerta di servizi e operazioni bancari e finanziari attraverso tecniche di comunicazione a distanza a soggetti diversi dai consumatori è disciplinato dalle disposizioni secondarie.

E’ altresì degno di rilievo, ai fini delle disposizioni di settore domestiche che l’offerta tramite internet di servizi bancari e finanziari configura una attività svolta nel territorio della Repubblica, anche ai sensi dell’articolo 115 del T.U.B., quando ricorrono condizioni specifiche.

Si precisa che l’offerta di servizi bancari e finanziari mediante posta, posta elettronica, telefonia vocale o altre tecniche di comunicazione a distanza che consentono comunicazioni individuali configura un’attività svolta in Italia quando i destinatari sono residenti o hanno sede in Italia.

 

4. Gli Intermediari Finanziari Esteri e l’anririciclaggio

L’intermediario finanziario estero che opera in Italia è soggetto a normativa primaria (D.lgs 231/2001) ed alla normativa secondaria di settore, disciplinata da Banca d’Italia e dal MEF.

Si premette che il riciclaggio manifesta una marcata attitudine a svolgersi in un contesto internazionale e quindi con la connessione di eventuali operatori esteri. Articolando la propria azione in molteplici giurisdizioni, gli operatori illegali tendono quindi a cogliere le opportunità offerte dalla globalizzazione dell’economia e dall’integrazione dei mercati finanziari. La possibilità di ricorrere a strumenti finanziari innovativi e la disponibilità di sofisticate tecnologie per la trasmissione delle informazioni e degli ordini consentono loro di agire con grande velocità, di stratificare molteplici atti di trasformazione e trasferimento, di operare a distanza in piazze diverse, di dissimulare l’identità degli attori e la titolarità effettiva dei beni.

E’ utile all’uopo ricordare che il Ministero dell‘Economia e delle Finanze con decreto del 1 febbraio 2013 ha individuato gli “Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  26  ottobre  2005  relativa  alla  prevenzione  dell'uso  del  sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.”

Gli Stati extracomunitari considerati come Stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi sono:

1. Australia;
2. Brasile;
3. Canada;
4. Hong Kong;
5. India;
6. Giappone;
7. Repubblica di Corea;
8. Messico;
9. Singapore;
10. Stati Uniti d'America;
11. Repubblica del Sudafrica;
12. Svizzera.

Modulando le disposizioni (applicative) la normativa primaria D.L. 231/2001 definisce l’Intermediario Finanziario (estero) quindi «soggetto abrogato».

L'elenco suddetto include altresì, con i medesimi effetti indicati nell'articolo detto, i seguenti territori:

1. Mayotte;
2. Nuova Caledonia;
3. Polinesia francese;
4. Saint-Pierre e Miquelon;
5. Wallis e Futuna;
6. Aruba;
7. Curacao;
8. Sint Maarten;
9. Bonaire;
10.Sint Eustatius;
11. Saba.

Alla lista vanno aggiunti gli stati appartenenti all'area economica europea quali Islanda, Liechtenstein e Norvegia, che beneficiano di un riconoscimento automatico di equivalenza basato sull'obbligo, per tali paesi, di dare applicazione alle misure di cui alla direttiva 2005/60/CE.

La Banca d’Italia valuta che la struttura dell’eventuale gruppo di appartenenza dell’intermediario medesimo non sia tale da pregiudicare l’effettivo servizio delle vigilanza sulla stessa. Nello specifico, la localizzazione del gruppo di appartenenza in uno stato che impone obblighi equivalenti a quelli della direttiva 2005/60/CE, rappresenta un elemento positivo. L'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri è soggetto a sistematica revisione sulla base delle informazioni disponibili a livello internazionale.

Per  quanto  concerne  l’applicazione  domestica  della  normativa  antiriciclaggio  nei confronti degli intermediari finanziari esteri (che rivestono il ruolo di obbligati) vanno riportati i seguenti chiarimenti:

• L'inclusione nell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti non preclude la necessità di operare in base all'approccio basato sul rischio e costituisce una presunzione confutabile per l'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela nei rapporti con enti aventi sede in detti Stati e territori;

• Nonostante l'inclusione nell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare  equivalenti  è  ribadito  l'obbligo  di  cui  all'art.13  della  direttiva 2005/60/CE di applicare obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, sulla  base  della  valutazione  del rischio  esistente,  nelle  situazioni  che  per  loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo nei rapporti con enti, che siano clienti, ed abbiano sede in detti Stati e territori.

Si   evidenzia   la   connessione   fra   azione   antiriciclaggio   e   supervisione finanziaria in generale, e quindi gli intermediari più solidi ed efficienti, quali risultato di una supervisione finanziaria efficace, sono meno vulnerabili di fronte all’aggressione della criminalità. Un’efficace azione antiriciclaggio rende meno probabile che la criminalità sia in grado di inquinare la gestione degli intermediari, mettendone in discussione la “sana e prudente gestione”.

 

5. Gli Intermediari finanziari esteri e il rischio sistemico

Il rischio sistemico coinvolge il sistema finanziario quale insieme di istituzioni interconnesse   (italiane   ed   estere)   che   hanno   rapporti   d’affari   reciprocamente vantaggiosi ed attraverso il quale illiquidità, insolvenza e perdite possono rapidamente propagarsi durante i periodi di difficoltà finanziarie.

Il rischio finanziario sistemico sottende  altresì quel rischio di turbative nell’attività di intermediazione derivanti da una disfunzione nel sistema finanziario potenzialmente in grado di danneggiare l’economia reale. L’interconnessione fra il deterioramento delle prospettive macroeconomiche e le fragilità del sistema finanziario determina altresì un rischio per la stabilità sistemica.

Da una analisi approfondita della situazione attuale, si è appurato che le relazioni non improntate alla massima correttezza possono non solo generare problemi sociali rilevanti ma anche costituire fonte di forte instabilità per le stesse banche e per il sistema finanziario nel suo complesso: i rapporti trasparenti e corretti con i clienti costituiscono il presupposto irrinunciabile di un sistema finanziario solido.

Dalla nuova consapevolezza della necessità di presidiare i rischi di natura sistemica è derivata  l’istituzione del Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (European Sistemico Risk Board - ESRB), responsabile della vigilanza macro prudenziale, al fine di prevenire o attenuare i rischi che minacciano la stabilità del sistema finanziario dell’UE e quindi da operatori comunitari ed extracomunitari.

Nel contesto europeo si è assistito, quindi, a un processo di armonizzazione delle regole e di accentramento dei sistemi di controllo, sia nella fase di ordinaria operatività degli intermediari comunitari ed extracomunitari sia nell’ambito delle situazioni di crisi. Le regole e i controlli non sono più attenti solo ai profili che attengono direttamente alla sana e prudente gestione delle banche ma anche ai temi dell’integrità dell’attività bancaria e finanziaria degli intermediari (italiani ed esteri) nonché della trasparenza e correttezza delle relazioni con i clienti in quanto presupposti imprescindibili.

Nel connubio equilibrato di micro controlli e macro controlli, lo stesso regolamento istitutivo dell’SSM lascia alle autorità nazionali una competenza generale e residuale per tutte le funzioni non espressamente assegnate alla BCE. La Banca d'Italia rimane quindi, pienamente responsabile dei compiti relativi alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela, nonché dell’esercizio delle funzioni in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Per quanto concerne le disposizioni comunitarie, quindi, la “vigilanza” non ha più una dimensione di solo micro ma anche macro prudenziale in quanto volta a presidiare i rischi di natura sistemica, l’interconnessione tra intermediari domestici ed esteri e l’esposizione a fattori comuni di rischio.

Gli intermediari finanziari (esteri) s’inseriscono in tale contesto. Essi sono oggetto di vigilanza prudenziale, di conformità alla normativa primaria e secondaria di settore  e di presidio del generale del “rischio sistemico.

Le loro dimensioni, peculiarità operative, unitamente alle loro connessioni, potrebbero essere significative e quindi potenzialmente rilevanti per il rischio sistemico.

 

6. Considerazioni finali

Si conclude ribadendo che, come per gli intermediari finanziari domestici, anche la normativa relativa a gli intermediari  finanziari  esteri,  non  soggetti  a  mutuo  riconoscimento,  ha  subito  una modifica sostanziale ancorché rappresentativa dell’allineamento alla vigilanza prudenziale. Tutti gli   intermediari finanziari esteri interessati ad operare in Italia,  devono quindi disporre di una struttura organizzativa adeguata in quanto soggetto a vigilanza equivalente  bancaria.

 

 

CONTATTI PER INFORMAZIONI
Contatti 06.86357324 / 340.8745069