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TESTO UNICO BANCARIO 2019
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (1)

TITOLO IV (parte 1 > art. 69-bis - art.90)
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Articolo 69-bis (2)
(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all’organo amministrativo;
b) «autorità di risoluzione a livello di gruppo»: l’autorità di risoluzione dello Stato membro in cui si trova l’autorità di vigilanza su base consolidata;
c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58, ovvero il cui capitale non è rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purché non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;
d) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi che, ai sensi dell’articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti (3);
e) «depositi protetti»: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall’ articolo 96-bis.1, commi 3 e 4 (4);
f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con cui sono disposte:
1) l’amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo

 

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 10, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 11, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.
(4) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

 

 

 

 

 

ambito;
2) le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE (1);
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai numeri 1) e 2), adottate da autorità di altri Stati comunitari;
g) «risoluzione»: la procedura di cui all’articolo 1, comma 1, lettera uu) del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE (2);
h) «sistema di tutela istituzionale»: un accordo riconosciuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli aiuti di Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE (3);
l) «succursale significativa»: una succursale di una banca in uno Stato comunitario considerata significativa dalla Banca d’Italia.

Capo 01-I
Piani di risanamento (4)

Articolo 69-ter (5)
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) alle banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie;
b) alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle società componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;
c) alle società incluse nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettere c) e h).

 

(1) Vedi D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015).
(2) Vedi D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015).
(3) Vedi D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015).
(4) Capo inserito dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(5) Articolo inserito dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

 

2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23.

Articolo 69-quater (1)
(Piani di risanamento)

1. Le banche si dotano di un piano di risanamento individuale che preveda l’adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento. Il piano riguarda, se di interesse non trascurabile per il risanamento della banca, anche le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo 69-ter, comma 1, lettera c).
2. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento le banche appartenenti a un gruppo bancario, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d’Italia. Per le banche sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, la richiesta di piani individuali è effettuata in conformità dell’articolo 69-septies.
3. Fatto salvo l’articolo 69-decies, il piano di risanamento contiene le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale e particolare della Banca d’Italia e da regolamenti della Commissione europea.
4. Il piano di risanamento non presuppone né contempla l’accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario.
5. Il piano di risanamento è approvato dall’organo amministrativo, che lo sottopone alla Banca d’Italia per le valutazioni di cui all’articolo 69-sexies. Il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d’Italia. Si procede comunque al riesame e all’eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa della banca o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.

Articolo 69-quinquies (2)
(Piani di risanamento di gruppo)

1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di un piano di risanamento di gruppo che individua misure coordinate e coerenti da

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

attuare per sé, per ogni società del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il risanamento del gruppo, per le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo 69-ter, comma 1, lettera c).
2. Non è tenuta a dotarsi di un piano di risanamento di gruppo la capogruppo di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, salvo che ciò non sia a essa specificamente richiesto in conformità dell’articolo 69-septies.
3. Il piano di risanamento di gruppo è finalizzato a ripristinare l’equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne facciano parte.
4. Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale o particolare della Banca d’Italia e da regolamenti della Commissione europea. Ove siano stati conclusi tra le società del gruppo accordi ai sensi del capo 02-I, il piano di risanamento contempla il ricorso al sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il piano di risanamento di gruppo individua, altresì, i possibili ostacoli all’attuazione delle misure di risanamento, inclusi gli impedimenti di fatto o di diritto all’allocazione tempestiva di fondi propri e al pronto trasferimento di attività nonché al rimborso di passività fra società del gruppo.
5. Il piano di risanamento di gruppo è approvato dall’organo amministrativo della capogruppo e sottoposto alla Banca d’Italia, in conformità dell’articolo 69-septies se il gruppo ha articolazioni in altri Stati comunitari.
6. La Banca d’Italia, nel rispetto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE (1) e dell’articolo 7, trasmette il piano di risanamento di gruppo:
a) alle autorità competenti interessate rappresentate nei collegi delle autorità di vigilanza o con le quali sia stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione;
b) alle autorità competenti degli Stati comunitari in cui le banche incluse nel piano abbiano stabilito succursali significative;
c) alle autorità di risoluzione delle società controllate incluse nel piano di risanamento di gruppo, nonché all’autorità di risoluzione a livello di

 

(1) Vedi D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015).

 

 

 

gruppo.
7. Il piano di risanamento di gruppo è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d’Italia. Si procede comunque al riesame e all’eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.

Articolo 69-sexies (1)
(Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo)

1. La Banca d’Italia, entro sei mesi dalla presentazione del piano di risanamento e sentite, per le succursali significative, le autorità competenti degli Stati comunitari in cui esse siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano in conformità dei criteri indicati nelle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.
2. Il piano di risanamento è trasmesso all’autorità di risoluzione per la formulazione di eventuali raccomandazioni sui profili rilevanti per la risoluzione della banca o del gruppo bancario.
3. Se all’esito della verifica emergono carenze o impedimenti al conseguimento delle finalità del piano, la Banca d’Italia può, fissando i relativi termini:
a) richiedere alla banca o alla capogruppo di presentare un piano modificato;
b) indicare modifiche specifiche da apportare al piano;
c) ordinare modifiche da apportare all’attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario o ordinare altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano.
4. Resta ferma la possibilità di adottare, ove le circostanze lo richiedano, una o più delle misure previste dagli articoli 53-bis e 67-ter.

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

Articolo 69-septies (1)
(Rapporti con le altre autorità e decisioni congiunte sui piani di risanamento)

1. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia coopera con le autorità competenti degli altri Stati comunitari per la valutazione dei piani di risanamento di gruppo che includono una banca in tali Stati e per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 69-sexies, comma 3. Nella valutazione dei piani di risanamento di gruppo la Banca d’Italia tiene conto del possibile pregiudizio per le singole società del gruppo. Essa riconosce come valide e applicabili le decisioni prese in conformità delle disposizioni dell’Unione europea.
2. La Banca d’Italia può, nei casi previsti dal diritto dell’Unione, promuovere o partecipare a un procedimento di mediazione non vincolante dinanzi all’ABE, richiedere l’assistenza dell’ABE o deferire alla stessa le decisioni di cui al presente articolo. Se una decisione è stata deferita all’ABE, la Banca d’Italia si astiene dall’adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell’ABE. In mancanza di decisione dell’ABE nei termini previsti dal diritto dell’Unione, la Banca d’Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.

Articolo 69-octies (2)
(Misure attuative dei piani di risanamento
)

1. La decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall’adottare una misura pur ricorrendone le circostanze è comunicata senza indugio alla Banca d’Italia.

Articolo 69-novies (3)
(Trasmissione dei piani di risanamento)

1. Le banche e le capogruppo italiane controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d’Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la società estera controllante e la Banca

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Articolo inserito dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

d’Italia.
2. Le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato comunitario collaborano con l’autorità competente di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento
.

Articolo 69-decies (1)
(Piani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni)

1. La Banca d’Italia può, con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere modalità semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente capo, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo bancario in considerazione delle loro caratteristiche, ivi incluse le dimensioni, la complessità operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l’adesione a un sistema di tutela istituzionale.
2. La Banca d’Italia può inoltre esentare dal rispetto delle disposizioni del presente capo una banca aderente a un sistema di tutela istituzionale. In tal caso, gli obblighi previsti dal presente capo sono assolti dal sistema di tutela istituzionale in cooperazione con la banca aderente esentata.

Articolo 69-undecies (2)
(Disposizioni di attuazione)

1. La Banca d’Italia può emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE.

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

Capo 02-I
Sostegno finanziario di gruppo (1)

Articolo 69-duodecies (2)
(Accordo di gruppo)

1. Una banca italiana o società italiana capogruppo di un gruppo bancario, le società italiane ed estere appartenenti al gruppo bancario e le altre società incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo 69-ter, comma 1, lettera c), possono concludere un accordo per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui si realizzino per una di esse i presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’articolo 69-octiesdecies e siano soddisfatte le condizioni indicate nel presente capo.
2. Fermo restando quanto previsto dal capo IX del titolo V del libro V del codice civile, il presente capo non si applica:
a) alle operazioni di finanziamento e di gestione della liquidità eseguite tra società del gruppo bancario se per nessuna di esse sussistono i presupposti dell’intervento precoce;
b) alla concessione di sostegno in qualsiasi forma, ivi incluso l’apporto di capitale, a un’altra società del gruppo al di fuori dei casi previsti dall’accordo, quando la società cui il sostegno è concesso si trovi in difficoltà e il sostegno sia in linea con le politiche del gruppo e sia finalizzato a preservare la stabilità del gruppo.
3. Le società che aderiscono all’accordo di sostegno finanziario di gruppo si obbligano a fornirsi sostegno finanziario in conformità dei termini dell’accordo. Possono essere previsti anche obblighi di sostegno reciproco.
4. Il sostegno finanziario può essere concesso in forma di finanziamento, di prestazione di garanzia o mediante la messa a disposizione di beni o attività da utilizzare come garanzia reale o finanziaria, nonché con qualsiasi combinazione di queste forme, mediante un’unica o più operazioni, anche tra il beneficiario del sostegno e soggetti terzi, anche esterni al gruppo e non partecipanti all’accordo.
5. L’accordo è conforme ai seguenti principi:

 

(1) Capo inserito dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

a) l’accordo è sottoscritto da ciascuna parte nell’esercizio della propria autonomia negoziale e in coerenza con le eventuali direttive impartite dalla capogruppo;
b) le parti chiamate a fornire sostegno finanziario devono essere pienamente informate sulla situazione dei beneficiari prima della decisione di fornire il sostegno;
c) l’accordo indica i criteri di calcolo per determinare, al momento in cui il sostegno finanziario viene fornito, il corrispettivo dovuto per qualsiasi operazione effettuata in virtù dell’accordo stesso; ove necessario per conseguire le finalità dell’accordo, i criteri possono non tenere conto del prezzo di mercato, in particolare se esso è influenzato da fattori anomali ed esterni al gruppo o se la parte che fornisce il sostegno dispone, in forza dell’appartenenza al gruppo del beneficiario, di informazioni non pubbliche rilevanti.
6. L’accordo di sostegno finanziario di gruppo non può essere concluso se, al momento della sua conclusione, per una delle parti dell’accordo sussistono, a giudizio dell’autorità competente, i presupposti dell’intervento precoce.
7. Nessun diritto, pretesa o azione derivante dall’accordo può essere esercitato da soggetti diversi dalle parti, neppure ai sensi dell’articolo 2900 del codice civile.

Articolo 69-terdecies (1)
(Autorizzazione dell’accordo)

1. Il progetto di accordo è sottoposto all’autorizzazione della Banca d’Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell’articolo 69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorità competenti sulle banche comunitarie aderenti all’accordo, in conformità delle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.
2. La Banca d’Italia disciplina il procedimento per l’autorizzazione di cui al comma 1.
3. Il progetto di accordo e ogni sua modifica sono trasmessi all’autorità di risoluzione a seguito dell’autorizzazione di cui al comma 1.

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

Articolo 69-quaterdecies (1)
(Approvazione dell’accordo da parte dell’assemblea dei soci e concessione del sostegno)

1. Il progetto di accordo autorizzato ai sensi dell’articolo 69-terdecies è sottoposto all’approvazione dell’assemblea straordinaria dei soci di ciascuna società del gruppo che si propone di aderirvi, unitamente a un parere predisposto dai componenti indipendenti dell’organo amministrativo sull’interesse della società ad aderire all’accordo nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L’accordo produce effetti solo nei confronti delle società le cui assemblee hanno approvato il progetto.
2. La competenza a decidere sulla concessione o sull’accettazione del sostegno finanziario in esecuzione dell’accordo spetta all’organo amministrativo. La delibera di concessione del sostegno finanziario di gruppo è motivata, indica l’obiettivo del sostegno finanziario e la conformità alle condizioni stabilite all’articolo 69-quinquiesdecies.
3. L’organo amministrativo della società aderente all’accordo riferisce annualmente all’assemblea dei soci in merito all’esecuzione dell’accordo.
4. L’assemblea straordinaria dei soci può revocare la propria approvazione del progetto di accordo di cui al comma 1 se non si sono ancora realizzati i presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’articolo 69-octiesdecies in capo a una o più società aderenti all’accordo. La revoca diviene efficace solo a seguito della predisposizione di un piano di risoluzione individuale o di gruppo che tenga conto delle mutate circostanze o, in ogni caso, decorsi 12 mesi dalla revoca.
5. L’approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 o la sua revoca non costituisce causa di recesso del socio dalla società.
6. La delibera di approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 è pubblicata con gli stessi mezzi previsti per la pubblicazione delle informazioni ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera d), unitamente a una descrizione sommaria del contenuto dell’accordo. La Banca d’Italia può dettare disposizioni sull’informativa al pubblico dovuta dalle banche e dalle società capogruppo sugli accordi di sostegno finanziario di gruppo.

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

Articolo 69-quinquiesdecies (1)
(Condizioni per il sostegno)

1. Il sostegno finanziario previsto dall’accordo è concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) si può ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficoltà finanziarie del beneficiario;
b) il sostegno finanziario è diretto a preservare o ripristinare la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle società del gruppo ed è nell’interesse della società del gruppo che fornisce il sostegno;
c) le condizioni del sostegno finanziario, ivi compreso il corrispettivo, sono determinate in conformità dell’articolo 69-duodecies, comma 5, lettera c);
d) vi è la ragionevole aspettativa, sulla base delle informazioni a disposizione dell’organo amministrativo della società che fornisce il sostegno al momento dell’assunzione della relativa decisione, che sarà pagato un corrispettivo e rimborsato il prestito da parte della società beneficiaria, qualora il sostegno sia concesso sotto forma di prestito, ovvero che, nell’ipotesi in cui il sostegno sia fornito in forma garanzia reale o personale e questa sia escussa, sarà possibile recuperare per intero, anche in via di surroga o regresso, capitale, interessi e spese;
e) la concessione del sostegno finanziario non mette a repentaglio la liquidità o solvibilità della società del gruppo che lo fornisce;
f) la concessione del sostegno finanziario non minaccia la stabilità del sistema finanziario, in particolare nello Stato comunitario in cui ha sede la società del gruppo che fornisce il sostegno;
g) la società del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti in materia di capitale, liquidità, grandi esposizioni e gli altri requisiti specifici eventualmente imposti in conformità del Regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE, e la concessione del sostegno finanziario non è tale da determinare la violazione di questi requisiti da parte della società, fatta eccezione per il caso in cui l’autorità competente per la vigilanza sulla società abbia autorizzato una temporanea deroga a tali requisiti;

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

h) la concessione del sostegno finanziario non pregiudica la risolvibilità della società del gruppo che lo fornisce.

Articolo 69-sexiesdecies (1)
(Opposizione della Banca d’Italia e comunicazioni)

1. La delibera di concessione del sostegno è trasmessa alla Banca d’Italia, che può vietare o limitarne l’esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all’articolo 69-quinquiesdecies non sono soddisfatte.
2. La delibera di cui al comma 1 è trasmessa all’ABE nonché, se diverse dalla Banca d’Italia, all’autorità competente per la vigilanza sulla società che riceve il sostegno e all’autorità competente per la vigilanza su base consolidata.
3. Il provvedimento della Banca d’Italia di cui al comma 1 è trasmesso all’ABE, agli altri soggetti indicati al comma 2, nonché, se la Banca d’Italia è l’autorità competente per la vigilanza su base consolidati, ai componenti del collegio di risoluzione istituito ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59 (2).

Articolo 69-septiesdecies (3)
(Norme applicabili e disposizioni di attuazione)

1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonché agli articoli 163, 164, 165, 166, 338, comma 1, lettera a) e comma 3, e 339 del codice della crisi e dell’insolvenza (4).

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Vedi D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015).
(3) Articolo inserito dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Comma così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 3, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi agli accordi previsti dal Capo 02-I del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione approvati successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: “Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di.....

 

 

 

 

 

 

2. La Banca d’Italia può emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE.

Capo I
Banche

Sezione 01-I
Misure di intervento precoce (1)

Articolo 69-octiesdecies (2)
(Presupposti)

1. La Banca d’Italia può disporre le seguenti misure nei confronti di una banca o una società capogruppo di un gruppo bancario:
a) le misure di cui all’articolo 69-noviesdecies, quando risultano violazioni dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo;
b) la rimozione degli esponenti di cui all’articolo 69-vicies-semel, quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e sempre che gli interventi indicati nella medesima lettera a) o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione.

 

.....sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonché agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare.”
(1) Sezione inserita dall’art. 1, comma 13, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 13, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

 

Articolo 69-noviesdecies (1)
(Attuazione del piano di risanamento e altre misure)

1. Fermi restando i poteri attribuiti dagli articoli 53-bis e 67-ter, la Banca d’Italia, al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 69- octiesdecies, comma 1, lettera a), può chiedere alla banca o alla società capogruppo di un gruppo bancario di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile, o di modificare la propria forma societaria.
2. La Banca d’Italia, nell’esercizio del potere di cui al comma 1 può:
a) richiedere l’aggiornamento del piano di risanamento quando le condizioni che hanno condotto all’intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano;
b) fissare un termine per l’attuazione del piano e l’eliminazione delle cause che formano presupposto dell’intervento precoce.

Articolo 69-vicies (2)
(Poteri di accertamento e flussi informativi)

1. Quando sia accertata l’esistenza, in relazione a una banca o ad un gruppo bancario, delle circostanze di cui all’articolo 69-octiesdecies, i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti agli articoli 51, 54, 66 e 67 possono essere esercitati anche al fine di acquisire le informazioni necessarie per l’aggiornamento del piano di risoluzione, l’eventuale esercizio del potere di riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, l’avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, nonché per la valutazione prevista dal Titolo IV, Capo I, Sezione II, del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE (3).
2. Le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 sono trasmesse alle autorità di risoluzione.

 

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 13, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 13, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Vedi D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015).

 

 

 

 

Articolo 69-vicies-semel (1)
(Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell’alta dirigenza)

1. Al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d’Italia può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche e delle società capogruppo di un gruppo bancario. Si applica il comma 4 dell’articolo 70.
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorrono gli effetti della rimozione. La Banca d’Italia convoca l’assemblea della banca o della capogruppo con all’ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.
3. Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la Banca d’Italia può inoltre ordinare la rimozione di uno o più componenti dell’alta dirigenza di una banca o di una società capogruppo di un gruppo bancario.
4. La Banca d’Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della banca o della società capogruppo.
5. Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre l’amministrazione straordinaria della banca o della capogruppo di cui agli articoli 70 e 98.
6. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell’articolo 53-bis, comma 1, lettera e), e dell’articolo 67-ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per porre rimedio alla situazione.

Articolo 69-vicies-bis (2)
(Disposizioni di attuazione)

1. La Banca d’Italia può emanare disposizioni attuative della presente sezione, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE.

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 13, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 13, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

Sezione I
Amministrazione straordinaria

Articolo 70
(Provvedimento)

1. La Banca d’Italia può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le irregolarità di cui all’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall’assemblea straordinaria (1).
2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall’articolo 72, comma 6.
3. Il provvedimento è comunicato dai commissari nominati ai sensi dell’articolo 71 agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell’insediamento ai sensi dell’articolo 73 (2).
4. Il provvedimento (3) è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. L’amministrazione straordinaria dura sino ad un anno, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine più breve. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo di un anno, anche per più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4).

 

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 14, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Comma modificato dall’art. 64, comma 6, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 14, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 14, lett. d), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 14, lett. e), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, e, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 18, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.

 

 

 

 

 

6. (Abrogato) (1)
7. Alle banche non si applica l’articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o più società controllate, l’organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d’Italia, che decide con provvedimento motivato (2).

Articolo 70-bis (3)
(Abrogato)

Articolo 71
(Organi della procedura)

1. Con il provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d’Italia nomina:
a) uno o più commissari straordinari;
b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente (4).
2. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l’iscrizione nel registro delle imprese (5).

 

(1) Comma abrogato dall’art. 1, comma 14, lett. f), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Comma sostituito dall’art. 9.21, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, modificato dall’art. 1, comma 14, lett. g), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, e, da ultimo, così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. c), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
(3) Articolo inserito dall’art. 1, comma 30, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 15, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 16, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(5) Comma sostituito dall’art. 9.22, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 16, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. (Abrogato) (1)
4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d’Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura. Se necessario, esse possono essere anticipate dalla Banca d’Italia (2).
5. La Banca d’Italia, per ragioni d’urgenza e fino all’insediamento degli organi straordinari, può nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9 (3).
6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell’articolo 26. I commissari devono, inoltre, possedere le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni ed essere esenti da conflitti di interesse (4).

Articolo 72
(Poteri e funzionamento degli organi straordinari)

1. Salvo che non sia diversamente specificato all’atto della nomina, i commissari esercitano tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all’organo di amministrazione della banca ai sensi del codice civile, delle disposizioni di legge applicabili e dello statuto della banca. La Banca d’Italia, nel provvedimento di nomina, può stabilire che ai commissari sono attribuiti soltanto determinati poteri e funzioni di amministrazione (5).
1-bis. Salvo che non sia diversamente specificato nel provvedimento che dispone l’amministrazione straordinaria, ai commissari spettano i compiti di accertare la situazione aziendale, rimuovere le irregolarità e promuovere le soluzioni utili nell’interesse dei depositanti e della sana e prudente gestione. Le disposizioni del codice civile, statutarie o

 

(1) Comma abrogato dall’art. 1, comma 16, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 16, lett. d), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 16, lett. e), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Comma inserito dall’art. 15, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 16, lett. f), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(5) Comma sostituito prima dall’art. 9.23, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, dall’art. 1, comma 17, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

 

 

convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. All’atto della nomina, la Banca d’Italia può stabilire speciali limitazioni dei compiti dei commissari ovvero attribuire loro compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nel presente comma (1).
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d’Italia (2).
2-bis. La Banca d’Italia può, in ogni momento, revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza oppure modificarne compiti e poteri (3).
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l’insediamento degli stessi ai sensi dell’articolo 73, commi 1 e 2 e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti (4).
4. La Banca d’Italia può stabilire, all’atto della nomina o successivamente con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, che determinati atti dei commissari siano sottoposti ad autorizzazione della stessa Banca d’Italia ovvero imporre speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell’inosservanza delle prescrizioni della Banca d’Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza (5).
5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonché dell’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o della revisione, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia. Gli organi succeduti all’amministrazione straordinaria proseguono le azioni di

 

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 17, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Comma così sostituito dall’art. 9.23, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 17, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Comma così modificato dall’art. 64, comma 7, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(5) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 17, lett. d), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

 

responsabilità e riferiscono alla Banca d’Italia in merito alle stesse (1).
5-bis. Nell’interesse della procedura i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono sostituire il soggetto incaricato della revisione legale dei conti per la durata della procedura stessa (2).
6. Il potere di convocare l’assemblea dei soci e gli altri organi indicati all’articolo 70, comma 2, spetta esclusivamente ai commissari previa approvazione della Banca d’Italia. L’ordine del giorno è stabilito in via esclusiva dai commissari e non è modificabile dall’organo convocato (3).
7. Quando i commissari siano più di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. È fatta salva la possibilità di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.
8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente.
9. La responsabilità dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell’espletamento dell’incarico è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. Le azioni civili nei loro confronti sono promosse previa autorizzazione della Banca d’Italia (4).
9-bis. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali (5).

Articolo 73
(Adempimenti iniziali)

1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna

 

(1) Comma così sostituito dall’art. 9.23, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, così modificato dall’art. 39, comma 3, lett. a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
(2) Comma inserito dall’art. 9.23, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e successivamente modificato dall’art. 39, comma 3, lett. b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 17, lett. e), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 17, lett. f), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 17, lett. g), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

 

 

 

l’azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale (1). I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l’esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d’autorità a insediarsi, con l’assistenza di un notaio e, ove occorra, con l’intervento della forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le consegne ai commissari straordinari, secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente all’inizio dell’amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa ogni distribuzione di utili (2).

Articolo 74 (3)
(Sospensione dei pagamenti)

1. Se ricorrono circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il provvedimento è assunto sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia, che può emanare disposizioni per l’attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalità, per altri due mesi (4).
2. Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non possono

 

(1) Periodo così sostituito dall’art. 64, comma 8, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(2) Comma così sostituito dall’art. 9.24, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(3) Articolo così sostituito dall’art. 64, comma 9, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 18, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all’inizio del periodo di sospensione.
3. La sospensione non costituisce stato d’insolvenza.

Articolo 75
(Adempimenti finali)

1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, a intervalli periodici stabiliti all’atto della nomina o successivamente nonché (1) al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull’attività svolta e li trasmettono alla Banca d’Italia. La Banca d’Italia cura che della chiusura dell’amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La chiusura dell’esercizio in corso all’inizio dell’amministrazione straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l’approvazione alla Banca d’Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell’amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L’esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d’imposta. Entro un mese dall’approvazione della Banca d’Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi dell’amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l’azienda dai commissari secondo le modalità previste dall’articolo 73, comma 1.

Articolo 75-bis (2)
(Commissari in temporaneo affiancamento)

1. La Banca d’Italia, ricorrendo i presupposti indicati all’articolo 70, può nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento all’organo di amministrazione. La Banca d’Italia, nel provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari, specificandone i rapporti con l’organo amministrativo, ivi compreso, eventualmente,

 

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 19, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 20, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

l’obbligo degli amministratori di consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per l’assunzione di determinati atti o decisioni.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.

Articolo 76 (1)
(Abrogato)

Articolo 77
(Succursali di banche extracomunitarie)

1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.
1-bis. La Banca d’Italia informa dell’apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza degli Stati comunitari che ospitano succursali della banca extracomunitaria. L’informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell’apertura della procedura ovvero subito dopo (2).
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.

Articolo 77-bis (3)
(Aumenti di capitale)

1. In deroga ai termini previsti dagli articoli 2366 e 2369 del codice civile e 125-bis e 126 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nelle banche nei confronti delle quali è stata adottata una misura di intervento precoce o disposto l’avvio dell’amministrazione straordinaria, le assemblee chiamate a deliberare aumenti di capitale finalizzati a ripristinare l’adeguatezza patrimoniale possono essere convocate fino a dieci giorni

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 16, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 21, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Comma inserito dall’art. 3, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.
(3) Articolo inserito dall’art. 1, comma 22, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

prima di quello fissato per l’assemblea, se così è previsto dallo statuto.
2. Nel caso previsto al comma 1, per le banche con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati comunitari:
a) la comunicazione effettuata dall’intermediario ai sensi dell’articolo 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea;
b) il termine di cui all’articolo 126-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è ridotto a cinque giorni;
c) non trovano applicazione le modalità di pubblicità di cui all’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Le previsioni di cui al comma 2, lettere b) e c), non si applicano alle banche nei confronti delle quali è stata disposta l’amministrazione straordinaria.
4. Il presente articolo si applica anche alle società capogruppo di un gruppo bancario.

Sezione II
Provvedimenti straordinari

Articolo 78
(Banche autorizzate in Italia)

1. La Banca d’Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l’attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.

Articolo 79 (1)
(Banche comunitarie)

1. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta all’autorità competente dello Stato d’origine, la Banca d’Italia ne dà comunicazione a tale autorità per i provvedimenti necessari. In attesa di questi, se sussistono ragioni di urgenza la Banca d’Italia può adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all’autorità competente dello Stato d’origine, alla Commissione europea e all’ABE.
2. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d’Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall’autorità competente dello Stato d’origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all’autorità competente dello Stato d’origine e all’ABE.
3. Quando i provvedimenti dell’autorità competente dello Stato

 

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 31, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. L’art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che, fino all’emanazione da parte della Commissione europea del requisito di liquidità previsto dall’articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, continui ad applicarsi l’articolo 79 nella formulazione anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Si riporta di seguito il testo previgente:
“Articolo 79 (Banche comunitarie)
1. In caso di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d’Italia può ordinare alla banca di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all’autorità competente dello Stato membro in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.
2. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell’autorità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d’Italia adotta le misure necessarie, comprese l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’origine indicati al comma 1 manchino o risultino inadeguati, la Banca d’Italia può ricorrere all’ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

4. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d’Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarità, compresa l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all’autorità competente dello Stato d’origine.

Sezione III
Liquidazione coatta amministrativa

Articolo 80
(Provvedimento)

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l’amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se ricorrono i presupposti indicati nell’articolo 17 del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE (1) ma non quelli indicati nell’articolo 20, comma 2, del medesimo decreto per disporre la risoluzione (2).
2. La liquidazione coatta può essere disposta, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori.
3. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (3) e la proposta della Banca d’Italia sono comunicati dai commissari liquidatori

 

(1) Vedi D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015).
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 23, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

 

 

 

 

agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell’insediamento (1) ai sensi dell’articolo 85.
4. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (2) è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della banca. Sono fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1, e 94, comma 2.
6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni del codice della crisi e dell’insolvenza (3).

Articolo 81
(Organi della procedura)

1. La Banca d’Italia nomina:
a) uno o più commissari liquidatori;
b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.
1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche società o altri enti (4).
2. Il provvedimento della Banca d’Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto sul sito web della Banca d’Italia. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per

 

(1) Comma così modificato dall’art. 64, comma 10, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(2) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(3) Comma così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. d), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedentealla modifica: “Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.”
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 24, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

 

 

 

l’iscrizione nel registro delle imprese (1).
3. La Banca d’Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d’Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.

Articolo 82
(Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza)

1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione (2) si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove essa ha il centro degli interessi principali, su richiesta di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentiti la Banca d’Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l’insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d’Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell’articolo 296 del codice della crisi e dell’insolvenza (3).
2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di

 

(1) Comma sostituito dall’art. 9.26, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1,
D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, così modificato
dall’art. 1, comma 24, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Le parole «o a risoluzione» sono state inserite dall’art. 1, comma 25, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Comma così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. e), numero 1), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: “ Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale, su richiesta di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentiti la Banca d’Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l’insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi,la Banca d’Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell’articolo 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

insolvenza al momento dell’emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l’insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentiti la Banca d’Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza (1).
3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell’articolo 298 del codice della crisi e dell’insolvenza (2).

Articolo 83
(Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti)

1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell’articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari liquidatori, con l’indicazione del giorno, dell’ora e del minuto, è rilevata

 

(1) Comma così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. e), numero 2), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: “Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell’emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l’insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentiti la Banca d’Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell’articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare”.
(2) Comma così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. e), numero 3), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: “La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell’articolo 203 della legge fallimentare”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalla Banca d’Italia sulla base del processo verbale previsto all’articolo 85 (1).
2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonché dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell’insolvenza (2).
3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali (3).
3-bis. In derogaall’articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall’articolo 1,

 

(1) Comma sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 26, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Comma sostituito dall’art. 64, comma 11, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e, successivamente, così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. f), numero 1), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: “Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare”.
(3) Comma sostituito dall’art. 64, comma 11, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e, successivamente, così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. f), numero 2), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositateo iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 1, lettera a), del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59 (1) o da un accordo di compensazione ai sensi dell’articolo 1252 del codice civile (2).

Articolo 84
(Poteri e funzionamento degli organi liquidatori)

1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell’esercizio delle loro funzioni, controlla l’operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d’Italia.
3. La Banca d’Italia può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili dell’inosservanza delle direttive della Banca d’Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d’Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull’andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del

 

(1) Vedi D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015).
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 26, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, e, successivamente, così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. f), numero 3), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: “In deroga all’articolo 56, primo comma, della legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59 o da un accordo di compensazione ai sensi dell’articolo 1252 del codice civile”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitato di sorveglianza (1).
5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché dell’azione del creditore sociale contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia (2).
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l’articolo 72, commi 7, 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d’Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilità e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento di singoli atti.

Articolo 85
(Adempimenti iniziali)

1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l’azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale (3). I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l’inventario.
2. Si applica l’articolo 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.

Articolo 86
(Accertamento del passivo)

1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore l’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti

 

(1) Comma sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 27, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Comma così sostituito dall’art. 9.27, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, modificato dall’art. 39, comma 4, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
(3) Periodo così sostituito dall’art. 64, comma 12, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 

 

 

 

 

 

della banca. La comunicazione s’intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni e avviene a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore. Se il destinatario ha sede o risiede all’estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente. Contestualmente i commissari invitano ciascun creditore ad indicare, entro il termine di cui al comma 4, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare ai commissari, con l’avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 3 (1).
2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso della banca, nonché ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari (2).
2-bis. Nei casi disciplinati dall’articolo 92-bis, i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, possono provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 anche per singole categorie di aventi diritto, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l’invito a consultare l’elenco provvisorio degli ammessi al passivo. L’elenco è depositato presso la sede della società o messo altrimenti a disposizione degli aventi diritto, fermo in ogni caso il diritto di ciascuno di prendere visione solo della propria posizione. Il termine per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5 decorre dalla pubblicazione dell’avviso di cui al presente comma (3).
3.Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dai commissari all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli interessati. In caso di mancata comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi

 

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 28, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Comma così sostituito dall’art. 64, comma 13, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e successivamente modificato dall’art. 17, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 28, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

principali. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti (1).
4. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, all’indirizzo di posta elettronica della procedura, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi (2).
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l’esistenza, la specie e l’entità dei propri diritti e indicando l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura. Si applica il comma 3 del presente articolo (3).
6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d’Italia, sentiti i cessati amministratori della banca, l’elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l’ordine degli stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi

 

(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 28, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, e, successivamente, così modificato dall’articolo 369, comma 1, lettera g), numero 1), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente
all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: “Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dai commissari all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli interessati. In caso di mancata comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale. Si applica l’articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore”.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 28, lett. d), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 28, lett. e), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

 

 

 

diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo (1).
7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese (2).
8. Successivamente i commissari comunicano senza indugio, a mezzo posta elettronica certificata, a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell’avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (3).
9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.

Articolo 87
(Opposizioni allo stato passivo)

1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell’articolo 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici

 

(1) Periodo inserito dall’art. 64, comma 14, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e successivamente modificato dall’art. 17, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
(2) Comma così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. g), numero 2), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: “Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese”.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 28, lett. f), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

 

 

 

giorni dal ricevimento della comunicazione (1) prevista dall’articolo 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso previsto dal medesimo comma 8.
2. L’opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali. Si applica l’articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell’insolvenza (2).
3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice relatore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice relatore (3).
4. (Abrogato) (4)
5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l’esibizione di un estratto dell’elenco dei creditori chirografari previsto dall’articolo 86, comma 6; l’elenco non viene messo a disposizione.

Articolo 88
(Esecutività delle sentenze) (5)

1. (Abrogato) (6)
2. (Abrogato) (7)

 

(1) La parola «comunicazione» è stata sostituita alla precedente «raccomandata» dall’art. 1, comma 29, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 29, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, e, successivamente, dall’art. 369, comma 1, lett. h), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: “L’opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale. Si applica l’articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare”.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 29, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 29, lett. d), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(5) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 30, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(6) Comma abrogato dall’art. 1, comma 30, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(7) Comma abrogato dall’art. 1, comma 30, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le decisioni pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive quando diventano definitive (1).
4. (Abrogato) (2)

Articolo 89 (3)
(Insinuazioni tardive)

1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell’articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell’articolo 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall’articolo 87, commi da 2 a 5, e dall’articolo 88. Decorsi sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso previsto dall’articolo 86, comma 8, le domande tardive sono ammissibili solo se l’istante dimostra che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile (4).

Articolo 90
(Liquidazione dell’attivo)

1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l’attivo. In caso di alienazione di beni immobili e di altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, la Banca d’Italia, su richiesta dei commissari liquidatori, dispone la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo (5).
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono cedere attività e passività, l’azienda, rami d’azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Quando non ricorrono le condizioni per

 

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 30, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Comma abrogato dall’art. 1, comma 30, lett. d), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Articolo così sostituito dall’art. 64, comma 15, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 31, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(5) Comma così modificato dall’art. 1, comma 32, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

 

l’intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti o l’intervento di questi è insufficiente, al fine di favorire lo svolgimento della liquidazione, la cessione può avere ad oggetto passività anche solo per una quota di ciascuna di esse. Resta in ogni caso fermo il rispetto della parità di trattamento dei creditori e del loro ordine di priorità. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo, tenuto conto dell’esito delle eventuali opposizioni presentate ai sensi dell’articolo 87. Si applicano le disposizioni dell’articolo 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo (1).
3. I commissari possono, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell’attivo, previa autorizzazione della Banca d’Italia, continuare l’esercizio dell’impresa o di determinati rami di attività, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione dell’esercizio dell’impresa disposta all’atto dell’insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato nell’articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo (2).
4. Anche ai fini dell’eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia.

 

(1) Comma modificato prima dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, dall’art. 1, comma 32, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Periodo inserito dall’art. 64, comma 16, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 

 

 

 

 
------------> segue TUB TITOLO IV parte 2 <------------


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