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TESTO UNICO BANCARIO 2019
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (1)

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 146 (1)
(Sorveglianza sul sistema dei pagamenti)

1. La Banca d’Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilità ed efficienza nonché alla tutela degli utenti di servizi di pagamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Banca d’Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, può:
a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalità e i termini da essa stabiliti, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l’attività esercitata;
b) emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

1) il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare funzionamento, l’affidabilità e l’efficienza del sistema dei pagamenti;
2) l’accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonché alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete;
3) il funzionamento, le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi offerti;
4) gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attività svolte nel sistema dei pagamenti;

c) disporre ispezioni, chiedere l’esibizione di documenti e prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonché di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;
d) adottare per le materie indicate alla lettera b), ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attività dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell’attività.
3. Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento e di quelli che prestano servizi di pagamento resta fermo quanto previsto ai sensi degli articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68, 78, 79, 114-quater, 114-quaterdecies e del Titolo VI.
4. La Banca d’Italia partecipa all’esercizio dei poteri conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento.

Articolo 147
(Altri poteri delle autorità creditizie)

1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall’articolo 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall’articolo 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

 

(1) Articolo così sostituito dall’art. 35, comma 18, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. La disposizione abrogata così recitava: “(Vigilanza sui sistemi di pagamento). 1. La Banca d’Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
A tal fine essa può emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili.”

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 148 (1)
(Abrogato)

Articolo 149
(Banche popolari)

1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma 2 dell’articolo 29.
2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto dal comma 2 dell’articolo 30 e il valore nominale di euro 7.746,85 possono continuare a detenere le relative azioni.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i consorzi economici a garanzia limitata esercenti attività bancaria, devono trasformarsi in società per azioni o in banca popolare ovvero deliberare fusioni con banche da cui risultino società per azioni o banche popolari. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all’oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

 

(1) Articolo abrogato con decorrenza 1° gennaio 1999 per il combinato disposto degli artt. 6, comma 3, e 11, comma 2, D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, e del punto 2 del decreto del Ministro del tesoro 28 settembre 1998. La disposizione abrogata così recitava: “(Obbligazioni stanziabili). 1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziate in anticipazione presso la Banca d’Italia.”

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 150
(Banche di credito cooperativo)

1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1° gennaio 1993 possono mantenere l’originaria denominazione purché integrata dall’espressione «credito cooperativo».
2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto legislativo entro il 1° gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
3. Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell’articolo 33, comma 4, relative al limite minimo del valore nominale delle azioni.
4. Il comma 3 dell’articolo 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (1), così come sostituito dal comma 9 dell’articolo 42 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.481, è sostituito dal seguente: “3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge.”.
5. La Banca d’Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto dell’obbligo previsto dall’articolo 35, comma 1, alle banche di credito cooperativo che, a fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente quella consentita.
6. Le disposizioni dettate dall’articolo 37 si applicano a decorrere dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 1993. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

 

(1) Recante “Nuove norme in materia di società cooperative”.

 

 

 

 

 

Articolo 150-bis (1)
(Disposizioni in tema di banche cooperative)

1. Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545- quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545- terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies (2).
2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545- octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545- quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies (3).
2-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero

 

(1) Articolo inserito dall’art. 38, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.
(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 6, lett. a), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

 

 

 

 

 




massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20 (1).
3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili.
4. Lo statuto delle banche di credito cooperativo contiene le clausole previste dall’articolo 2514, primo comma, del codice civile.
5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall’articolo 36, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall’articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (2).
6. L’atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall’articolo 2545-sexies del codice civile.
7. Il termine per l’adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 52 è fissato al 30 giugno 2005.

Articolo 150-ter (3)
(Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo)

01. Le banche di credito cooperativo emettono le azioni previste dall’articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo (4). 1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione

 

(1) Comma inserito dall’art. 23-quater, comma 1, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 3), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 6, lett. b), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49.
(3) Articolo inserito dall’art. 22, comma 3-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 7, lett. a), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49.

 

 

 

 

 

 





straordinaria è consentita, previa modifica dello statuto sociale, l’emissione di azioni di finanziamento di cui all’articolo 2526 del codice civile (1).
2. L’emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia e, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, esse sono sottoscrivibili solo da parte dei sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all’articolo 34, commi 2 e 4 (2).
3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, e all’articolo 34, comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto di designare uno o più componenti dell’organo amministrativo ed il presidente dell’organo che svolge la funzione di controllo (3).
4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato, del sovrapprezzo. L’organo amministrativo, sentito l’organo che svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L’efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia (4).
4-bis. Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte, in deroga ai limiti di cui all’articolo 34, commi 2 e 4, anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l’emittente. In tal caso, l’emissione è consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i commi 3 e 4 e l’autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e

 

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 7, lett. b), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 7, lett. c), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 7, lett. d), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49.
(4) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 7, lett. e), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49.

 

 

 

 

 




 

del gruppo nel suo complesso (1).
4-ter. Le azioni di cui al presente articolo non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile (2).

Articolo 151
(Banche pubbliche residue)

1. L’operatività, l’organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.

Articolo 152
(Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria)

1. Entro il 1° gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell’esercizio dell’attività creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine le casse e i monti che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.
2. Fino all’adozione delle misure previste dal comma 1, i monti di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico continuano a esercitare l’attività di credito su pegno. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto legislativo.

Articolo 153
(Disposizioni relative a particolari operazioni di credito)

1. Fino all’emanazione delle disposizioni della Banca d’Italia previste dall’articolo 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina

 

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 7, lett. f), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49.
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 7, lett. f), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49.

 

 

 

 

 


dettata dalle norme previgenti.
2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorché abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione delle norme che prevedono interventi della Banca d’Italia.
3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi.
4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 (1), convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni continuano a integrare le norme suddette che a esse fanno riferimento.
5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall’articolo 47 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia.

Articolo 154
(Fondo interbancario di garanzia)

1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall’articolo 45, si applicano le disposizioni dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

Articolo 155 (2)
(Abrogato
)

Articolo 156
(Modifica di disposizioni legislative)

1. L’articolo 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito dal seguente:

 

(1) Recante “Provvedimenti per l’ordinamento del credito agrario nel Regno”.
(2) Articolo abrogato dall’art. 8, comma 12, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. La disposizione abrogata prevedeva la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario.

 

 

 

 

 


Articolo 10 (Doveri del collegio sindacale). - 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all’articolo 4 vigilano sull’osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L’omessa trasmissione è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila (euro 103) a lire due milioni (euro 1.032).” (1).
2. La lettera c) dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è sostituita dalla seguente:
“c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa.”.
3. L’articolo 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, è sostituito dal seguente:
“Per l’inosservanza delle norme contenute nell’articolo 9, primo comma, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l’articolo 145 del medesimo testo unico.”.
4. L’articolo 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:
“Articolo 213. - Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all’asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall’agente e approvato dall’autorità di pubblica sicurezza.” (2).
5. Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è sostituito dal seguente:
“3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni

 

(1) Cfr. l’art. 51, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, recante “Disposizioni per l’introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale, a norma dell’art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433”.
(2) Comma inserito dall’art. 36, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

 

 

 

 


valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano.” (1).
6. L’articolo 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:
“Articolo 58 (Obbligazioni delle società cooperative). -1. Le società cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all’obbligo di certificazione secondo le modalità previste dall’articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.” (2).
7. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole “, sentita la Banca d’Italia” sono soppresse (3).

Articolo 157
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87)

1. L’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
“Articolo 1 (Ambito d’applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle banche;
b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo;
d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell’articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.
2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall’applicazione del presente decreto con particolare riguardo all’incidenza dell’attività di carattere

 

(1) Comma inserito dall’art. 36, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
(2) Comma inserito dall’art. 36, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
(3) Comma inserito dall’art. 36, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

 

 

 

 

 


finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l’attività è esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all’esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.
3. Ai fini del presente decreto, l’attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi è in ogni caso considerata attività finanziaria.
4. Per l’applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.
5. Per le società disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialità della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d’Italia sentita (1) la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)”.
2. L’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
“3. Ai fini del presente decreto il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall’articolo 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.
3. L’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
“Articolo 5 (Poteri delle autorità). - 1. Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d’Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.
2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonché per l’adeguamento della disciplina nazionale all’evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.
3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le istruzioni della Banca d’Italia sono

 

(1) La parola «sentita» è stata sostituita alle precedenti «d’intesa con» dall’art. 63, comma 1, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 

 

 

 

 


emanate sentita (1) la CONSOB. Per le società previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d’Italia sono emanate sentita (2) la CONSOB. Per le società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d’Italia sentita (3) la CONSOB, tenendo conto della specialità della disciplina della legge stessa.
4. Gli atti emanati nell’esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”.
4. L’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
“3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle società e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.
5. L’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
“1. In alternativa a quanto disposto dall’articolo 18, le partecipazioni in imprese controllate e quelle sulle quali è esercitata un’influenza notevole possono essere valutate, con riferimento a una o a più tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo. Si ha influenza notevole quando l’impresa partecipante disponga di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della partecipata.”.
6. La lettera b), del comma 1, dell’articolo 23, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituita dalla seguente:
“b) l’elenco delle imprese controllate e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell’articolo 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio;”.
7. L’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

 

(1) La parola «sentita» è stata sostituita alle precedenti «d’intesa con» dall’art. 63, comma 2, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(2) La parola «sentita» è stata sostituita alle precedenti «d’intesa con» dall’art. 63, comma 2, D.Lgs. 23 luglio- 1996, n. 415.
(3) La parola «sentita» è stata sostituita alle precedenti «d’intesa con» dall’art. 63, comma 2, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 

 

 

 

 




8. L’articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
“Articolo 25 (Impresa capogruppo). - 1. Agli effetti dell’articolo 24 è impresa capogruppo:
a) l’ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
b) l’ente finanziario che controlla imprese di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua volta controllato da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio consolidato.
2. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa.”.
9. L’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.
10.L’articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
“5. Le imprese capogruppo di cui all’articolo 25 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenute alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e delle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa.”.
11.L’articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.
12.L’articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
“Articolo 28 (Imprese incluse nel consolidamento). - 1. Sono incluse nel consolidamento l’impresa capogruppo o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite, purché queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie:
a) enti creditizi e finanziari;
b) imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività strumentale, come definita dall’articolo 59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
2. L’ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia include nel consolidamento le imprese che compongono il gruppo stesso.”.
13.L’articolo 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
“Articolo 45 (Sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. Per la violazione dell’articolo 3 del capo I; delle disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV; dell’articolo 41 del capo IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V, nonché degli atti di cui all’articolo 5 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (euro 516) a lire cinquanta milioni (euro 25.822) (1) (2) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi e finanziari.
2. Si applica l’articolo 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
3. Con riferimento ai soggetti previsti nell’articolo 1, comma 1, lettera e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.

Articolo 158 (3)
(Abrogato)

Articolo 159
(Regioni a statuto speciale)

1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d’Italia.
2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d’Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

 

(1) Le parole «da lire un milione a lire cinquanta milioni» sono state sostituite alle precedenti «da lire quindici milioni a lire novanta milioni» dall’art. 63, comma 3, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(2) Cfr. l’art. 51, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, recante “Disposizioni per l’introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale, a norma dell’art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433”.
(3) Articolo abrogato dall’art. 66, comma 2, lett. c), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. La norma abrogata concerneva le disposizioni applicabili alle banche e alle societàfinanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare.

 

 

 

 

 

 



3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26 e 47 (1).
4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE (2), provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti.
4-bis. Le competenze delle regioni di cui al presente articolo sono esercitate nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e in armonia con esse (3).

Articolo 159-bis (4)
(Informazioni da inserire nei piani di risanamento)

1. Fino all’emanazione dei provvedimenti della Banca d’Italia previsti dall’articolo 69-quater, comma 3, e 69-quinquies, comma 4, i piani di risanamento individuali o di gruppo riportano almeno le seguenti informazioni:
a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano e una sintesi della capacità complessiva di risanamento;
b) una sintesi delle modifiche sostanziali apportate alla banca o al gruppo bancario dopo l’ultimo piano di risanamento;
c) un piano di comunicazione e informazione pubblica che delinea in che modo la banca o capogruppo intende gestire le eventuali reazioni negative del mercato;
d) una gamma di azioni sul capitale e sulla liquidità necessarie per mantenere o ripristinare l’equilibrio patrimoniale e finanziario della banca o del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne fanno parte;
e) una stima dei tempi necessari per l’esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;
f) una descrizione dettagliata degli eventuali impedimenti sostanziali all’esecuzione efficace e tempestiva del piano tenuto conto anche dell’impatto sul resto del gruppo, sulla clientela e sulle controparti;
g) l’individuazione delle funzioni essenziali;
h) una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la trasferibilità delle linee di business principali, delle operazioni e delle attività dell’ente;
i) una descrizione dettagliata delle modalità con cui la pianificazione del risanamento è integrata nella struttura di governo societario della banca o della capogruppo;
l) una descrizione dettagliata delle politiche e procedure che disciplinano l’approvazione del piano di risanamento e l’identificazione delle persone responsabili della preparazione e dell’attuazione del piano all’interno dell’organizzazione;
m) dispositivi e misure per conservare o ripristinare i fondi propri della banca o del gruppo bancario;
n) dispositivi e misure intesi a garantire che la banca o la capogruppo abbia un accesso adeguato a fonti di finanziamento di emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidità;
o) una valutazione delle garanzie reali disponibili e una valutazione della possibilità di trasferire liquidità tra entità del gruppo e linee di business, affinché la banca o il gruppo bancario possa continuare a svolgere le proprie funzioni e rispettare i propri obblighi;
p) dispositivi e misure intesi a ridurre il rischio e la leva finanziaria;
q) dispositivi e misure per ristrutturare le passività;
r) dispositivi e misure per ristrutturare le linee di business;
s) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuità dell’accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari;
t) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi della banca o del gruppo bancario, compresi infrastrutture e servizi informatici;
u) dispositivi preparatori per agevolare la vendita di attività o di linee di business in tempi adeguati per il ripristino della solidità finanziaria;

 

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 55, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Il riferimento alla direttiva 2013/36/UE è stato sostituito al precedente («direttiva n. 89/646/CEE») dall’art. 1, comma 55, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 25, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(4) Articolo inserito dall’art. 1, comma 54, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 




v) altre azioni o strategie di gestione intese a ripristinare la solidità finanziaria nonché effetti finanziari previsti di tali azioni o strategie;
z) misure preparatorie che la banca o la capogruppo ha attuato o intende attuare al fine di agevolare l’attuazione del piano di risanamento, comprese le misure necessarie per consentire una ricapitalizzazione tempestiva della banca o del gruppo bancario;
aa) un quadro di indicatori nel quale siano identificati i casi in cui possano essere adottate le azioni opportune riportate nel piano.
2. Il piano di risanamento indica altresì le modalità e la tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca o il gruppo potrebbe chiedere di ricorrere a forme di assistenza della Banca centrale europea e identifica le attività che, a tal fine, potrebbero essere considerate idonee quali garanzie.
3. Il piano di risanamento include infine le misure che la banca o il gruppo può adottare qualora sussistano le condizioni per un intervento precoce a norma dell’articolo 69-octiesdecies.

Articolo 160 (1)
(Abrogato)

Articolo 161
(Norme abrogate)

1. Sono o restano abrogati:
- il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (2);
- la legge 15 luglio 1906, n. 441;
- il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;
- il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;
- il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158;
- il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;
- il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;
- il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito dalla legge 17
aprile 1925, n. 473;

 

(1) Articolo abrogato dall’art. 211, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La disposizione abrogata recava la conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari.
(2) Così corretto con avviso pubblicato nella G.U. 7 marzo 1994, n. 54.

 

 

 

 



- il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993 (1), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255;
- il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;
- il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1297, convertito dalla legge 14 aprile 1927, n. 531;
- il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107;
- il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108;
- il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537;
- il regio decreto-legge 29 (2) luglio 1927, n. 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;
- il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito dalla legge 25 dicembre 1928, n. 3154;
- il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, convertito dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3040;
- il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;
- il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
- il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1640;
- il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581;
- la legge 30 maggio 1932, n. 635;
- il regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1710;
- la legge 30 maggio 1932, n. 805;
- la legge 3 giugno 1935, n. 1281;
- l’articolo 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143;

 

(1) Con avviso di rettifica pubblicato in G.U. del 7 marzo 1994, n. 54, il numero «933» indicato erroneamente nella pubblicazione originaria del decreto legislativo è stato rettificato in «993».
(2) Con avviso di rettifica pubblicato in G.U. del 7 marzo 1994, n. 54, il numero «27» indicato erroneamente nella pubblicazione originaria del decreto legislativo è stato rettificato in «29».

 

 

 

 



- il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225;
- il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il Titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b);
- il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 169;
- il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito dalla legge 4 gennaio 1937, n. 50;
- il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2352;
- il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni e integrazioni;
- il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778;
- la legge 7 aprile 1938, n. 378;
- la legge 10 maggio 1938, n. 745, fatta eccezione per gli articoli 10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31;
- il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 86;
- il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, fatta eccezione per gli articoli 37, 38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;
- la legge 16 novembre 1939, n. 1797 (1);
- la legge 14 dicembre 1939, n. 1922;
- la legge 21 maggio 1940, n. 657;
- la legge 10 giugno 1940, n. 933;
- il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955; gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
- il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;
- il capo III del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;
- i capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n.417;

 

(1) Con avviso di rettifica pubblicato in G.U. del 7 marzo 1994, n. 54, il numero «1779» indicato erroneamente nella pubblicazione originaria del decreto legislativo è stato rettificato in «1797».

 

 

 

 

 


- il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76;
- il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244;
- il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370;
- il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453;
- il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491;
- il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5 (1);
- il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;
- il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419;
- il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421;
- il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569;
- la legge 29 luglio 1949, n. 474;
- la legge 22 giugno 1950, n. 445;
- la legge 10 agosto 1950, n. 717;
- la legge 17 novembre 1950, n. 1095;
- la legge 27 novembre 1951, n. 1350;
- i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta eccezione per gli articoli 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma, e 41, secondo comma;
- la legge 11 dicembre 1952, n. 3093;
- la legge 24 febbraio 1953, n. 101;
- la legge 13 marzo 1953, n. 208;
- la legge 11 aprile 1953, n. 298;
- la legge 8 aprile 1954, n. 102;
- la legge 31 luglio 1957, n. 742;
- la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5;

 

 

(1) Le parole «e per le competenze valutarie del CICR previste dall’articolo 1, primo comma» sono state soppresse dall’art. 1, comma 56, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 

 

 

- l’articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;
- la legge 21 luglio 1959, n. 607;
- la legge 11 ottobre 1960, n. 1235;
- la legge 23 ottobre 1960, n. 1320;
- la legge 3 febbraio 1961, n. 39;
- la legge 21 maggio 1961, n. 456;
- la legge 27 giugno 1961, n. 562;
- la legge 28 luglio 1961, n. 850;
- la legge 24 novembre 1961, n. 1306;
- la legge 30 aprile 1962, n. 265 (1);
- gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679;
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n. 1907;
- la legge 10 maggio 1964, n. 407;
- la legge 5 luglio 1964, n. 627;
- la legge 31 ottobre 1965, n. 1244; la legge 11 maggio 1966, n. 297;
- la legge 24 dicembre 1966, n. 1262;
- gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967, n. 700, nonché ogni altra disposizione della medesima legge relativa all’organizzazione, al funzionamento e all’operatività della «Sezione credito» della Banca nazionale delle comunicazioni;
- l’articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
- la legge 31 ottobre 1967, n. 1084;
- la legge 28 ottobre 1968, n. 1178;
- la legge 27 marzo 1969, n. 120;
- l’articolo 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970; la legge 28 ottobre 1970, n. 866;
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 896;
- la legge 26 ottobre 1971, n. 917;
- la legge 3 dicembre 1971, n. 1033;
- la legge 5 dicembre 1972, n. 848;
- la legge 29 novembre 1973, n. 812;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 916;
- la legge 11 marzo 1974, n. 75;
- la legge 14 agosto 1974, n. 392;
- la legge 14 agosto 1974, n. 395;
- gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492;
- l’articolo 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492;
- l’articolo 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403;
- la legge 10 febbraio 1981, n. 23;
- gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1° agosto 1981, n. 423;
- l’articolo 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72;
- l’articolo 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’articolo 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359;
- la legge 18 luglio 1984, n. 360;
- gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;
- gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 17 aprile 1986, n. 114;
- la legge 17 aprile 1986, n. 115;
- l’articolo 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458;
- gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e gli articoli 8 e 15 della legge 28 agosto 1989, n. 302. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
- l’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218;
- il titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni;
- l’articolo 18 e il titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
- la legge 6 giugno 1991, n. 175;
- l’articolo 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, l’articolo 7 e l’articolo 8, comma 2-ter, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
- l’articolo 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- l’articolo 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207, salvo quanto previsto nell’articolo 2, comma 1, della medesima legge;
- il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, fatta eccezione per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528.

2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto legislativo:
- l ’articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;
- gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153;
- la legge 5 marzo 1985, n. 74;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;
- gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n. 302;
- gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
- il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301;
- il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell’articolo 2;
- l’articolo 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;
- l’articolo 6, commi 3 e 4, l’articolo 8, commi 1, 2 e 2-bis, e l’articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
- il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l’articolo 10;
- il decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1992, n. 334.

3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, così come successivamente modificati, continuano a essere applicati fino all’attuazione dell’articolo 152 del presente decreto legislativo.
3-bis. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino all’attuazione dell’articolo 155, comma 5, del presente decreto legislativo.
4. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.
5. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.
6. I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori.
7. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni già consentite in sede di prima applicazione del titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
7-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 40-bis si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per i mutui immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono abrogate le

 

(1) Con avviso di rettifica pubblicato in G.U. del 7 marzo 1994, n. 54, il numero «20» indicato erroneamente nella pubblicazione originaria del decreto legislativo è stato rettificato in «30».

 

 

 

 

 


disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui all’articolo 40-bis e le clausole in contrasto con il medesimo articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto. Per i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 2 dell’articolo 40-bis decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (1).
7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 120-ter si applicano ai contratti di mutuo per l’acquisto della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell’importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell’articolo 120-ter stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007 è quella definita nell’accordo siglato il 2 maggio 2007 dall’Associazione bancaria italiana e dalle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell’importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dell’accordo di cui al periodo precedente (2).
7-quater. Per i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli atti di consenso alla surrogazione di cui all’articolo 120-quater, comma 3, sono autenticati dal notaio senza l’applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all’atto di surrogazione. Con il provvedimento di cui al comma 3 dell’articolo 120-quater sono stabilite le modalità con cui la quietanza, il

 

(1) Comma inserito dall’art. 6 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Comma inserito dall’art. 6 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

 

 

 

 



contratto e l’atto di surrogazione sono presentati al conservatore al fine dell’annotazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all’operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente (1).
7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di cui all’articolo 40-bis si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell’articolo 2847 del codice civile. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell’obbligazione ovvero l’insussistenza di ragioni di credito da garantire con l’ipoteca. Per le richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da emanare entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma (2).

Articolo 162
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 1994.

 

(1) Comma inserito dall’art. 6 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e, successivamente, così modificato dall’art. 8, comma 8, lett. d), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.
(2) Comma inserito dall’art. 6, comma 5-quinquiesdecies, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

 

 

 

 

 

 



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