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TESTO UNICO BANCARIO 2019
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (1)

TITOLO VIII (1) (2)
SANZIONI

Capo I
Abusivismo bancario e finanziario (3)

Articolo 130
(Abusiva attività di raccolta del risparmio)

1. Chiunque svolge l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell’articolo 11 è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da euro 12.911 a euro 51.645 (4).

Articolo 131
(Abusiva attività bancaria)

1. Chiunque svolge l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell’articolo 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329 (5).

 

(1) Le partizioni del presente titolo e le relative intestazioni e rubriche sono state così modificate dall’art. 64, commi 22, 25, 28, 32, 33, lett. a), e 34, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(2) L’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262 prevede al comma 1, come modificato dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28,
quanto segue: “Aumento delle sanzioni penali e amministrative 1. Le pene previste dal testo unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale”.
(3) Intestazioni e rubrica così modificate dall’art. 64, comma 22, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(4) Cfr. l’art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone il raddoppio delle sanzioni penali previste dal testo unico entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
(5) Cfr. l’art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone il raddoppio delle sanzioni penali previste dal testo unico entro i limitiposti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

 

 

 

 

 

 

 






Articolo 131-bis
(Abusiva emissione di moneta elettronica) (1)

1. Chiunque emette moneta elettronica in violazione della riserva prevista dall’articolo 114-bis senza essere iscritto nell’albo previsto dall’articolo 13 o in quello previsto dall’articolo 114-bis, comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro (2).

Articolo 131-ter
(Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento) (3)

1. Chiunque presta servizi di pagamento in violazione della riserva prevista dall’articolo 114-sexies senza essere autorizzato ai sensi dell’articolo 114-novies è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.

Articolo 132 (4)
(Abusiva attività finanziaria)

1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 107 o dell’iscrizione di cui all’articolo 111 ovvero dell’articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329 (5).

 

(1) Articolo inserito dall’art. 55, comma 1, lett. e), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e successivamente modificato dall’art. 2, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.
(2) Cfr. l’art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone il raddoppio delle sanzioni penali previste dal testo unico entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
(3) Articolo inserito dall’art. 35, comma 11, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successivamente modificato dall’art. 2, comma 4, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.
(4) Articolo così sostituito dall’art. 8, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
(5) Cfr. l’art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone il raddoppio delle sanzioni penali previste dal testo unico entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

 

 

 

 

 




 


Articolo 132-bis (1)
(Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale)

1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, la Banca d’Italia o l’UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l’adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l’ispezione sono a carico della società (2).

Articolo 133
(Abuso di denominazione) (3)

1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca», «banco», «credito», «risparmio» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.
1-bis. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione «moneta elettronica» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di emissione di moneta elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche (4).
1-ter. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione «istituto di pagamento» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di prestazione

 

(1) Articolo inserito dall’art. 29, D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, sostituito dall’art. 55, comma 1, lett. f), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e, da ultimo, dall’art. 9.42, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) Comma così modificato dall’art. 35, comma 12, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
(3) Rubrica così sostituita dall’art. 55, comma 1, lett. g), n. 1), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001).
(4) Comma inserito dall’art. 55, comma 1, lett. g), n. 2), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001).

 

 

 

 

 




di servizi di pagamento è vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento (1).
1-quater. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola «finanziaria» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività finanziaria loro riservata è vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 (2).
2. La Banca d’Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l’esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari (3).
3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1- quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 o di essere abilitato all’esercizio delle attività di cui all’articolo 111 (4).
3-bis. Si applica l’articolo 144, comma 9 (5).

 

(1) Comma inserito dall’art. 35, comma 13, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
(2) Comma inserito dall’art. 8, comma 3, lett. a), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
(3) Comma sostituito prima dall’art. 35, comma 14, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e, successivamente, dall’art. 8, comma 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 5, comma 1, D.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.
(4) Comma modificato prima dall’art. 64, comma 24, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, poi dall’art. 30, D.Lgs 4 agosto 1999, n. 342, dall’art. 35, comma 15, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, dall’art. 8, comma 3, lett. b) e c), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e, infine, così sostituito dall’art. 1, comma 47, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 47, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 

 






Capo II
Attività di vigilanza

Articolo 134 (1)
(Abrogato)

Capo III
Banche e gruppi bancari (2)

Articolo 135 (3)
(Reati societari)

1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.

Articolo 136
(Obbligazioni degli esponenti bancari)

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimità con l’esclusione del voto dell’esponente interessato (4) e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l’approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto

 

(1) Articolo abrogato dall’art. 8, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
(2) Intestazione e rubrica così modificate dall’art. 64, comma 25, lett. b) D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(3) Articolo così sostituito dall’art. 9.43, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(4) Le parole «con l’esclusione del voto dell’esponente interessato» sono state inserite dall’art. 1, comma 48, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 

 





delle modalità ivi previste (1).
2. (Abrogato) (2).
2-bis. (Abrogato) (3).
3. L’inosservanza delle disposizioni del comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro (4) (5).

Articolo 137
(Mendacio e falso interno) (6)

1. (Abrogato) (7).
1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000 (8) (1). Nel caso in cui le notizie o

 

(1) Comma sostituito dall’art. 9.44, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 8, lett. a), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303. L’ultimo periodo è stato inserito dall’art. 24-ter, comma 1, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(2) Comma abrogato dall’art. 24-ter, comma 1, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(3) Comma inserito dall’art. 8, comma 2, lett. a), L. 28 dicembre 2005, n. 262, successivamente modificato dall’art. 1, comma 8, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, e infine abrogato dall’art. 24-ter, comma 1, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(4) Comma sostituito prima dall’art. 9.44, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1,
D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente dall’art. 1, comma 48, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(5) Cfr. l’art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone il raddoppio delle sanzioni penali previste dal testo unico entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
(6) Rubrica così modificata dall’art. 8, comma 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
(7) Comma abrogato dall’art. 8, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. La disposizione abrogata prevedeva il reato di mendacio bancario, che è stato ripristinato dall’art. 33, L. 28 dicembre 2005, n. 262.
(8) Comma inserito dall’art. 33, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Cfr. nota al comma 1.

 

 

 

 

 

 

 






 

 

 

 

i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell’arresto fino a un anno o dell’ammenda fino ad euro 10.000 (2).
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda fino a euro 10.329 (3) (4).

 

(1) Cfr. l’art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone ilraddoppio delle sanzioni penali previste dal testo unico entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
(2) Periodo inserito dall’art. 8, comma 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
(3) Cfr. l’art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone il raddoppio
delle sanzioni penali previste dal testo unico entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
(4) Comma così modificato dall’art. 8, comma 5, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

 

 

 

 

 



 

Articolo 138 (1)
(Abrogato)

Capo IV
Partecipazioni (2)

Articolo 139 (3)
(Partecipazioni in banche, in società finanziarie e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari)(4)

1. L’omissione delle domande di autorizzazione previste dall’articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell’articolo 24, commi 1 e 3, dell’articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato (5).
1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall’articolo 110 (6).
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall’articolo 19 o nelle comunicazioni

 

(1) Articolo prima modificato dall’art. 31, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e successivamente abrogato dall’art. 8, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. La norma abrogata prevedeva il reato di aggiotaggio bancario.
(2) Rubrica prima modificata dall’art. 64, comma 25, lett. c), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e poi così sostituita dall’art. 9.45, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(3) Articolo sostituito dall’art. 64, comma 26, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(4) Rubrica già sostituita dall’art. 9.46, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1,
D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e poi così modificata dall’art. 2, comma 9, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.
(5) Comma sostituito dall’art. 9.46, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, successivamente modificato dall’art. 8, comma 6, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e, da ultimo, cosìsostituito dall’art. 1, comma 49, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(6) Comma inserito dall’art. 8, comma 6, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 49, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n.72.

 

 

 

 

 







 

 

 

previste dall’articolo 20, comma 2, anche in quanto richiamati dall’articolo 110, fornisce false indicazioni è punito con l’arresto fino a tre anni (1) (2).
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società finanziarie e nelle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo (3).
3-bis. Si applica l’articolo 144, comma 9 (4).

Articolo 140 (5)
(Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari) (6)

1. L’omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato (7).
1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per l’omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall’articolo 110 (8).
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce

 

(1) Comma così modificato dall’art. 8, comma 7, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Cfr. l’art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone il raddoppio delle sanzioni penali previste dal testo unico entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
(3) Comma già sostituito dall’art. 9.46, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1,
D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e poi così modificato dall’art. 2, comma 9, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 49, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(5) Articolo sostituito dall’art. 64, comma 27, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(6) Rubrica così sostituita dall’art. 9.47, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(7) Comma sostituito dall’art. 32, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, successivamente modificato dall’art. 8, comma 8, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, comma 50, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(8) Comma inserito dall’art. 8, comma 8, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 5, comma 2,
D.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 50, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

indicazioni false è punito con l’arresto fino a tre anni (1).
2-bis. Si applica l’articolo 144, comma 9 (2).

Capo IV-bis (3)
Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi

Articolo 140-bis (4)
(Esercizio abusivo dell’attività)

1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.
2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.

 

(1) Comma così modificato dall’art. 8, comma 9, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 50, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(3) Capo inserito dall’art. 25, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
(4) Articolo inserito dall’art. 25, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

 

 

 

 

 




Capo V
Altre sanzioni (1)

Articolo 141 (2)
(Abrogato)

Articolo 142 (3)
(Abrogato)

Articolo 143 (4)
(Abrogato)

Articolo 144 (5)
(Altre sanzioni amministrative alle società o enti) (6)

1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato,

 

(1) Intestazione e rubrica così modificate dall’art. 64, comma 28, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(2) Articolo abrogato dall’art. 8, comma 10, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. La disposizione abrogata prevedeva il reato di false comunicazioni relative a intermediari finanziari.
(3) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 30, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. La disposizione abrogata prevedeva il reato di omessa dichiarazione di decadenza dall’ufficio o di sospensione dalla carica presso gli intermediari finanziari.
(4) Articolo sostituito dall’art. 64, comma 31, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e successivamente abrogato dall’art. 1, comma 9, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
(5) Articolo sostituito dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 3 D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
(6) Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 51, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

 

 

 

 

 







 

 

quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni (1):
a) inosservanza degli articoli 18, comma 4,| 26, | 28, comma 2-ter,| 34, comma 2, | 35, | 49,| 51,| 52,| 52-bis,| 53,| 53-bis,| 53-ter,| 54,| 55,| 61 comma 5, | 64, commi 2 e 4,| 66,| 67,| 67-ter,| 68,| 69-quater,| 69-quinquies,| 69-octies,| 69-novies,| 69-sexiesdecies,| 69-noviesdecies,| 69-vicies-semel,| 108,| 109, comma 3,| 110 | in relazione agli | articoli 26,| 52,| 61, comma 5,| 64, commi 2 e 4, |114-quinquies.1,| 114-quinquies.2,| 114-quinquies.3,| in relazione agli articoli 26 | e 52,| 114-octies,| 114-undecies | in relazione agli articoli 26 | e 52,| 114-duodecies,| 114-terdecies,| 114-quaterdecies,| 114-octiesdecies,| 129, comma 1, |145, comma 3,| 146, comma 2,| 147,| o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie (2);
b) inosservanza degli | articoli 116,| 123,| 124,| 126-quater | e 126-novies, comma 3 | 126-undecies, commi 3 e 4, | 126-duodecies,| 126-quaterdecies, comma 1,| 126-septiesdecies, comma 1,| e 126-vicies-quinquies |o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie (3);
c) inosservanza degli | articoli 117, commi 1, 2 e 4,| 118,| 119,| 120,| 120-quater,| 125, commi 2, 3 e 4, | 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, | 125-octies, commi 2 e 3, | 126, | 126-quinquies, comma 2, | 126-sexies, | 126-septies | 126-quinquiesdecies, | 126-octiesdecies, | 126-noviesdecies, comma 1, | 126-vicies, | 126-vicies semel, | 126-vicies-ter |, 127, comma 01 | e 128-decies, comma 2 e comma 2-bis, | o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie (4);
d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell’articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell’articolo 117, comma 8;
e) inserimento nei contratti di clausole aventi l’effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all’esercizio del diritto di recesso da parte del

 

(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 22, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2017 n. 218.
(2) Lettera modificata dall’art. 1, comma 53, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, e, da ultimo, dall’art. 1, comma 22, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.
(3) Lettera così modificata dall’art.1, comma 3, lett. a), D.Lgs 15 marzo 2017, n. 37.
(4) Lettera modificata dall’art.1, comma 3, lett. b), D.Lgs 15 marzo 2017, n. 37, e, da ultimo, dall’art.1, comma 22, lett. c), D.Lgs 15 dicembre 2017, n. 218.

 

 

 

 

 

 





cliente, ivi compresa l’omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso (1);
e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106, degli articoli 120-octies, 120- novies, 120-undecies, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies (2).
2. (Abrogato) (3).
2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative (4).
3. (Abrogato) (5).
3-bis. (Abrogato) (6).
4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:

a) per l’inosservanza delle norme contenute nell’articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all’esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall’articolo 128-bis, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 128-ter;
b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore

 

(1) Comma modificato dall’art. 2, comma 5, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 51, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Lettera inserita dall’art. 1, comma 9, lett. a), D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72.
(3) Comma modificato dall’art. 2, comma 6, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 51, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(4) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 maggio 2015, n. 66.
(5) Comma modificato dall’art. 2, comma 7, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 51, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(6) Comma abrogato dall’art. 1, comma 51, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 

 

 







previsto ai sensi dell’articolo 122, comma 1, lettera a);
c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web di confronto previsti dall’articolo 126-terdecies, ovvero di mancata trasmissione agli stessi siti web dei dati necessari per il confronto tra le offerte (1).

5. (Abrogato) (2).
5-bis. Nel caso in cui l’intermediario mandante rilevi nel comportamento dell’agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis), e 4, l’inosservanza degli obblighi previsti dall’articolo 125-novies o la violazione dell’articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 128-duodecies, all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies (3).
6. (Abrogato)
7. (Abrogato)
8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis), e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d’Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell’incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali (4).
9. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile (5).

 

(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 51, lett. f), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, e, da ultimo,
così sostituito dall’art. 1, comma 3, lett. c), D.Lgs 15 marzo 2017, n. 37.
(2) Comma modificato dall’art. 2, comma 8, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 51, lett. g), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 51, lett. h), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 9, lett. b), D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72.
(4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 51, lett. i), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 9, lett. c), D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72.
(5) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 51, lett. l), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 

 

 



 



Articolo 144-bis (1)
(Ordine di porre termine alle violazioni)

1. Per le violazioni previste dall’articolo 144, comma 1, lettera a), quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Banca d’Italia può, in alternativa all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della società o dell’ente una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l’adempimento.
2. Per l’inosservanza dell’ordine entro il termine stabilito la Banca d’Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 144, comma 1; l’importo delle sanzioni è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall’articolo 144.

Articolo 144-ter (2)
(Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale)

1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l’inosservanza delle norme richiamate dall’articolo 144, comma 1, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l’inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali;
b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell’ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera d), 67-ter, comma 1, lettera d), 108, comma 3, lettera d), 109, comma 3, lettera a), 114-quinquies.2, comma 3, lettera d), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d);
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell’articolo 26 o dell’articolo 53, commi 4, 4-ter, e 4-quater, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l’esponente o il personale è la parte interessata.
2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l’inosservanza dell’ordine di cui all’articolo 144-bis da parte della società o dell’ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.
3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 144-quater, la Banca d’Italia può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.
4. Si applica l’articolo 144, comma 9.

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 52, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 52, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 


Articolo 144-quater (1)
(Criteri per la determinazione delle sanzioni)

1. Nella determinazione dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d’Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 52, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 

 

 

Articolo 144-quinquies (1)
(Sanzioni per violazioni di disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili)

1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell’ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest’ultimo regolamento.

Articolo 144-sexies (2)
(Obbligo di astensione)

1. I soci e gli amministratori che violano l’obbligo di astensione di cui all’articolo 53, comma 4, secondo periodo, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000.

Articolo 144-septies (3)
(Applicazione delle sanzioni nell’ambito del MVU)

1. Il presente articolo si applica in caso di violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti l’esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU. 2. Con riferimento ai soggetti indicati al comma 1, la Banca d’Italia può applicare le sanzioni amministrative previste nel presente Titolo esclusivamente su richiesta della BCE, quando ricorre una o più delle seguenti condizioni:

a) la violazione ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell’Unione europea direttamente applicabili;
b) la sanzione è diretta a persone fisiche, nei casi previsti dagli articoli 139, 140, 144-ter, 144-quinquies e 144-sexies;
c) la sanzione ha natura non pecuniaria.

3. Nei casi indicati al comma 2, la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall’articolo 145. La conclusione della procedura ed il suo esito sono comunicati tempestivamente alla BCE.
4. La Banca d’Italia può chiedere alla BCE di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 2.
5. L’applicazione delle sanzioni per le violazioni dei regolamenti e delle decisioni della BCE è riservata alla stessa BCE, sia per i soggetti significativi sia per quelli meno significativi, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni dell’Unione europea.

 

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 52, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 52, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(3) Articolo inserito dall’art. 1, comma 24, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.

 

 

 

 

 



Capo VI
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative (1)

Articolo 145 (2)
(Procedura sanzionatoria)

1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d’Italia contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un’audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l’assistenza di un avvocato (3).
1-bis. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del

 

(1) Intestazione inserita dall’art. 64, comma 34, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(2) Articolo sostituito dall’art. 34, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
(3) Comma sostituito prima dall’art. 26, comma 2, lettera a), L. 28 dicembre 2005, n. 262 e, successivamente, dall’art. 1, comma 53, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 

 




contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (1).
2. (Abrogato) (2)
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della Banca d’Italia. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l’autorità giudiziaria, la Banca d’Italia menziona l’avvio dell’azione giudiziaria e l’esito della stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione. La Banca d’Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell’autore della violazione (3).
3-bis. Nel provvedimento di applicazione della sanzione la Banca d’Italia dispone la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un’indagine penale in corso;
c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile (4).
3-ter. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis hanno carattere temporaneo, la pubblicazione è effettuata quando queste sono venute meno (5).
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, alla Banca d’Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in

 

 

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 53, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Comma abrogato dall’art. 26, comma 2, lettera b), L. 28 dicembre 2005, n. 262.
(3) Comma sostituito dall’art. 26, comma 2, lettera c), L. 28 dicembre 2005, n. 262, successivamente modificato dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, comma 53, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 53, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 53, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 

 






comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica (1).
5. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. La Corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile (2).
6. Il Presidente della corte di appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l’udienza pubblica per la discussione dell’opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell’udienza. La Banca d’Italia deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza. Se alla prima udienza l’opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento (3).
7. All’udienza, la Corte di appello dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l’audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l’interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni

 

(1) Comma sostituito dall’art. 26, comma 2, lettera c), L. 28 dicembre 2005, n. 262, poi abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 17), dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e successivamente reintrodotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 9 aprile 2014, depositata il 15 aprile 2014 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del D.lgs. n 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del Testo unico bancario che erano state abrogate). Da ultimo, il comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 53, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 17), dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e successivamente reintrodotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 9 aprile 2014, depositata il 15 aprile 2014 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del D.lgs. n 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del Testo unico bancario che erano state abrogate). Da ultimo, il comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 53, lett. f), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(3) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 17), dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e successivamente reintrodotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 9 aprile 2014, depositata il 15 aprile 2014 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del D.lgs. n 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del Testo unico bancario che erano state abrogate). Da ultimo, il comma è stato così sostituito
dall’art. 1, comma 53, lett. g), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

dall’udienza di discussione (1).
7-bis. Con la sentenza la Corte d’Appello può rigettare l’opposizione, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l’ammontare o la durata della sanzione (2).
8. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d’Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3 (3).
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato (4).
10. (Abrogato) (5).
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (6).

 

(1) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 17), dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e successivamente
reintrodotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 9 aprile 2014, depositata il 15 aprile 2014 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del D.lgs. n 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del Testo unico bancario che erano state abrogate). Da ultimo, il comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 53, lett. h), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 53, lett. i), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(3) Comma sostituito dall’art. 26, comma 2, lettera c), L. 28 dicembre 2005, n. 262, poi abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 17), dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e successivamente reintrodotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 9 aprile 2014,depositata il 15 aprile 2014 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del D.lgs. n 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del Testo unico bancario che erano state abrogate). Da ultimo, il comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 53, lett. l), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(4) Periodo inserito dall’art. 1, comma 53, lett. m), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(5) Comma abrogato dall’art. 1, comma 53, lett. n), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(6) Comma così modificato dall’art. 1, comma 53, lett. o), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Articolo 145-bis (1)
(Procedure contenziose)

1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall’accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l’interessato ha la sede o la residenza all’estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.
2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (2).
3. (Abrogato) (3)
4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale è trasmessa a cura delle parti, all’Organismo ai fini della pubblicazione per estratto(4).

Articolo 145-ter (5)
(Comunicazione all’ABE sulle sanzioni applicate)

1. La Banca d’Italia comunica all’ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull’esito delle stesse.

 

(1) Articolo inserito dall’art. 8, comma 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 5, commi 3 e 4, D.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.
(2) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 5-bis, lett. a), dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), num. 1) D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(3) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, num. 17), dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), num. 6) D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(4) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 5-bis, lett. b), dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), num. 1) D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(5) Articolo inserito dall’art. 1, comma 54, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 

 

 





Articolo 145-quater (1)
(Disposizioni di attuazione)

1. La Banca d’Italia emana disposizioni di attuazione del presente titolo.

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 54, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 

 

 

 



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