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TESTO UNICO BANCARIO 2019
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (1)

TITOLO III
VIGILANZA

Capo I
Vigilanza sulle banche

Articolo 51
(Vigilanza informativa)

1. Le banche inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.
1-bis. Le banche comunicano alla Banca d’Italia:
a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) la risoluzione consensuale del mandato;
d) la revoca dell’incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l’hanno determinata (1).
1-ter. La Banca d’Italia stabilisce modalità e termini per l’invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis (2).
1-quater. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime (3).
1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale (4).

 

(1) Comma inserito dall’art. 39, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
(2) Comma inserito dall’art. 39, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 17, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 17, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 

 

Articolo 52 (1)
(Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti) (2)

1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all’organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri (3).
2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d’Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d’Italia ogni altro dato o documento richiesto (4).
2-bis. (Abrogato) (5).
3. I commi 1, primo periodo (6), e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell’articolo 23.
4. La Banca d’Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.
4-bis. La Banca d’Italia trasmette alla BCE le informazioni ricevute ai

 

(1) Articolo così sostituito dall’art. 211, comma 1, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
(2) Rubrica sostituita prima dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, dall’art. 39, comma 2, lett. a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
(3) Periodo inserito dall’art. 9.14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(4) Comma modificato prima dall’art. 9.14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2,
comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e, successivamente, dall’art. 39, comma 2, lett. b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
(5) Comma inserito dall’art. 9.14, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e, successivamente, abrogato dall’art. 39, comma 2, lett. c), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
(6) Le parole «primo periodo» sono state inserite dall’art. 9.14, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sensi del presente articolo, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni del MVU (1).

Articolo 52-bis (2)
(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)

1. Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a:
a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.
3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
4. La disposizione di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all’identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.
5. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

Articolo 52-ter (3)
(Segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia)

1. La Banca d’Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III, nonché atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

 

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 18, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(3) Articolo inserito dall’art. 1, comma 18, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 

2. La Banca d’Italia tiene conto dei criteri di cui all’articolo 52-bis, comma 2, lettere a) e b), e può stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.
3. La Banca d’Italia si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità previste dall’articolo 5.
4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l’articolo 52-bis, commi 3 e 4.
4-bis. La Banca d’Italia inoltra alla BCE le segnalazioni ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d’Italia può ricevere dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei casi previsti dal presente comma, la Banca d’Italia e la BCE scambiano informazioni nei modi e per le finalità stabiliti dalle disposizioni del MVU (1).

Articolo 53
(Vigilanza regolamentare)

1. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
a) l’adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione (2);
d-bis) l’informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d) (3) (4).

 

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 13, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(2) Lettera sostituita dall’art. 22, comma 2, lett. a), n. 1, l. 15 dicembre 2011, n. 217.
(3) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 19, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 

 

2. (Abrogato) (1)
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d’Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un’autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d’Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all’ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere (2).
2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l’utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalità di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali (3).
3. (Abrogato) (4).
4. La Banca d’Italia disciplina condizioni e limiti per l’assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza

 

(1) Comma abrogato dall’art. 1, comma 19, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15, e successivamente così modificato dall’art. 1, comma 5, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.
(4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 19, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 

 

 

sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto l’esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d’Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l’assunzione delle attività di rischio (1).
4-bis. (Abrogato) (2).
4-ter. La Banca d’Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione (3).
4-quater. La Banca d’Italia disciplina i conflitti d’interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica (4).
4-quinquies. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d’Italia. Possono inoltre prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell’assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge (5).
4-sexies. È nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera d), o contenute in atti dell’Unione europea direttamente applicabili. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni

 

(1) Comma sostituito prima dall’art. 8, comma 1, lett. a), l. 28 dicembre 2005, n. 262, quindi dall’art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e, successivamente, dall’art. 1, comma 19, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Comma inserito dall’art. 8, comma 1, lett. b), l. 28 dicembre 2005, n. 262, e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
(3) Comma inserito dall’art. 8, comma 1, lett. b), l. 28 dicembre 2005, n. 262.
(4) Comma inserito dall’art. 8, comma 1, lett. b), l. 28 dicembre 2005, n. 262 e, successivamente, modificato dall’art. 1, comma 4, lett. c), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e dall’art. 1, comma 19, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 19, lett. f), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 

 

 

 

suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria (1).

Articolo 53-bis (2)
(Poteri di intervento)

1. La Banca d’Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nell’articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell’intero sistema bancario riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali (3);
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.
2. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

 

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 19, lett. f), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 20, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(3) Le parole «possono inoltre essere fissati» sono state sostituite alle precedenti «la Banca d’Italiapuò inoltre fissare» dall’art. 1, comma 14, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.

 

 

 

 

 

Articolo 53-ter (1)
(Misure macroprudenziali)

1. La Banca d’Italia è autorità nazionale designata per l’adozione delle misure richiamate dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013.
2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalità macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.

Articolo 54
(Vigilanza ispettiva)

1. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari (2).
2. La Banca d’Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d’Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d’Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
4. A condizione di reciprocità, la Banca d’Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati terzi (3) modalità per l’ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori.
5. La Banca d’Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 20, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, comma 15, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 21, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(3) La parola «terzi» è stata sostituita alla precedente «extracomunitari» dall’art. 1, comma 8, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

Articolo 55
(Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie)

1. La Banca d’Italia esercita controlli sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica, con le modalità da essa stabilite (1).

Articolo 56
(Modificazioni statutarie)

1. La Banca d’Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti l’accertamento previsto dal comma 1.

Articolo 57
(Fusioni e scissioni)

1. La Banca d’Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l’autorizzazione non è necessaria quando l’operazione richiede l’autorizzazione della BCE ai sensi dell’articolo 14. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (2) (3).
2. Non si può dare corso all’iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l’autorizzazione di cui al comma 1 (4).
3. Il termine previsto dall’articolo 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.

 

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 22, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Il provvedimento reca “Disposizioniper la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio”.
(3) Le parole «; l’autorizzazione non è necessaria quando l’operazione richiede l’autorizzazione della BCE ai sensi dell’articolo 14» sono state inserite dall’art. 1, comma 16, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(4) Comma così sostituito dall’art. 9.16, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

 

 

 

 

 

 

4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.

Articolo 58
(Cessione di rapporti giuridici) (1)

1. La Banca d’Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d’Italia.
2. La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità (2).
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti (3).
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’articolo 1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

 

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
(2) Comma così sostituito dall’art. 9.17, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(3) Comma così sostituito dall’art. 12, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

 

 

 

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall’articolo 106 (1).

Capo II
Vigilanza su base consolidata

Articolo 59
(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23 (2);
b) per “società finanziarie” si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l’attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d’Italia; una o più delle attività previste dall’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (3);
b-bis) per “di partecipazione finanziaria mista” si intendono le società di cui all’articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 (4);
c) per “società strumentali” si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell’attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella

 

(1) Comma inserito dall’art. 12, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e così sostituito dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Lettera così sostituita dall’art. 44, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.
(3) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15, e successivamente così modificata dall’art. 1, comma 23, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(4) Lettera inserita dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

 

 

 

 

 

proprietà e nell’amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici (1).
1-bis. (Abrogato) (2).

Sezione I
Gruppo bancario

Articolo 60
(Composizione)

1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
b) dalla società finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell’insieme delle società da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia, le partecipazioni in società bancarie e finanziarie (3).

Articolo 61
(Capogruppo)

1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un’altra banca italiana o da un’altra società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che

 

(1) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 3, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni,
dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15 e, successivamente, abrogato dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.
(3) Lettera sostituita prima dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15, e, successivamente, dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53 e, da ultimo, così modificata dall’art. 1, comma 24, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 

 

 

 

possa essere considerata capogruppo (1).
2. (Abrogato) (2)
3. Ferma restando la specifica disciplina dell’attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca d’Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso.
4. La capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
5. Alla società finanziaria e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l’articolo 52 (3).

Articolo 62 (4)
(Idoneità degli esponenti)

1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria e la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l’articolo 26 e le relative disposizioni attuative, salvo quanto previsto dall’articolo 67-bis.

 

(1) Comma già modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1,D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15, e poi così sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.
(2) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.
(3) Comma sostituito dall’art. 9.18, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e, successivamente,modificato dall’art. 2, comma 3, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.
(4) Articolo e rubrica così sostituiti dall’art. 1, comma 25, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 63 (1)
(Partecipazioni)

1. Alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall’articolo 67-bis (2).
2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d’Italia i poteri previsti dall’articolo 21.

Articolo 64
(Albo)

1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d’Italia l’esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.
3. La Banca d’Italia può procedere d’ufficio all’accertamento dell’esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell’albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo.
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.
5. La Banca d’Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all’aggiornamento dell’albo.

 

(1) Articolo già modificato dall’art. 13 D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e poi così sostituito dall’art. 9.20, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) Comma modificato prima dall’art. 45, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, e, successivamente, dall’art. 2, comma 5, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

 

 

 

 

Sezione II
Ambito ed esercizio della vigilanza

Articolo 65
(Soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata)

1. La Banca d’Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:
a) società appartenenti a un gruppo bancario;
b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
d) (soppressa) (1)
e) (soppressa) (2)
f) (soppressa) (3)
g) (soppressa) (4)
h) società che controllano almeno una banca (5);
i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo (6).
2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza

 

(1) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.
(2) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.
(3) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.
(4) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.
(5) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15, e successivamente modificata dall’art. 1, comma 1, lettera i), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.
(6) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consolidata resta ferma l’applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.

Articolo 66
(Vigilanza informativa)

1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell’articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile. La Banca d’Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell’articolo 65 le informazioni utili all’esercizio della vigilanza su base consolidata (1).
2. La Banca d’Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.
3. La Banca d’Italia può disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell’articolo 65 l’applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (2).
4. Le società indicate nell’articolo 65 forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l’esercizio della vigilanza consolidata (3).
5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza consolidata.
5-bis. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 1, anche per il tramite di questi ultimi, e per i medesimi fini ivi indicati (4).
5-ter. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o

 

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 3, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 26, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 

 

 

importanti e al loro personale (1).

Articolo 67
(Vigilanza regolamentare)

1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d’Italia impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
a) l’adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
e) l’informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma (2).
2. (Abrogato) (3)
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d’Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d’Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un’autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d’Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all’ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di

 

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 26, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Comma sostituito prima dall’art. 1, comma 1, lett. h), n. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15 e, successivamente, dall’art. 1, comma 27, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 27, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 

 

vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere (1).
2-ter. (2).
3. Le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 65 (3).
3-bis. La Banca d’Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario (4).
3-ter. Si applicano l’articolo 53, commi 4-quinquies e 4-sexies, e l’articolo 53-ter (5).

Articolo 67-bis (6)
(Disposizioni applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista)

1. La Banca d’Italia può individuare le ipotesi in cui la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo è esentata dall’applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 61, comma 3, 62 e 63, comma 1, si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di accertamento di cui all’articolo 56, decadenza di cui all’articolo 26 e autorizzazione di cui all’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia d’intesa con l’IVASS.

 

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. h), n. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15, e successivamente così modificato dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. h), n. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15, e sostituito prima dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 239, e, successivamente, dall’art. 22, comma 2, lett. b), n. 2, l. 15 dicembre 2011, n. 217 e, da ultimo,
abrogato dall’art. 1, comma 27, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. h), n. 3, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. h), n. 4, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 27, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. (6) Articolo inserito dall’art. 2, comma 6, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dalla Banca d’Italia d’intesa con l’IVASS.

Articolo 67-ter (1)
(Poteri di intervento)

1. La Banca d’Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della capogruppo;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) impartire le disposizioni previste dall’articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all’intero sistema bancario e riguardare anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati (2) limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere;
2. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 28, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Le parole «possono inoltre essere fissati» sono state sostituite alle precedenti «la Banca d’Italia può inoltre fissare» dall’art. 1, comma 17, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.

 

 

 

e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.

Articolo 68
(Vigilanza ispettiva)

1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell’articolo 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti hanno il fine esclusivo di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento (1).
2. La Banca d’Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
3. La Banca d’Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati comunitari o terzi (2), può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d’Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto (3). L’autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte (4).
3-bis. La Banca d’Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell’articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità (5).

 

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 29, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(2) La parola «terzi» è stata sostituita alla precedente «extracomunitari» dall’art. 1, comma 9, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Comma così sostituito dall’art. 14, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
(4) Periodo inserito dall’art. 12, comma 4, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. i), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 69 (1)
(Collaborazione tra autorità e obblighi informativi)

1. Al fine di agevolare l’esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d’Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca d’Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.
1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d’Italia può esercitare la vigilanza consolidata anche:
a) sulle società finanziarie e sulle società di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana (2);
b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
1-ter. La Banca d’Italia, qualora nell’esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della liquidità e della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente l’ABE, il CERS, il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorità monetarie (3).
1-quater. I commi 1 e 1-ter si applicano anche nell’esercizio della vigilanza su singole banche che operano con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati comunitari ospitanti.
1-quinquies. Le autorità creditizie, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati comunitari interessati.

 

 

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 239.
(2) Lettera così modificata dall’art. 2, comma 7, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 7, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

 

 

 


 


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